Distacco di manodopera Clausole campione

Distacco di manodopera. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
Distacco di manodopera. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: • di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco ed allegarlo in copia; • di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; • che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.Lgs. 50/2016. Questa Amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Distacco di manodopera. L’istituto del distacco di personale presenta caratteristiche e presupposti diversi dall’istituto del subappalto. La distinzione tra i due istituti è rilevante al fine di verificare che il distacco non venga utilizzato per porre in essere, di fatto, un subappalto non autorizzato. L’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i. dispone che “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Quanto al requisito dell’interesse, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, che esso debba configurarsi come interesse inerente all’esercizio dell’attività imprenditoriale propria del distaccante e, quindi, debba essere sorretto da una motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendosi risolvere in mero interesse patrimoniale. In quest’ultima ipotesi, infatti, si ricadrebbe in un caso di fornitura di manodopera al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge e, come tale, vietata. Quanto al requisito della temporaneità, è evidente che il distacco è temporalmente collegato al permanere dell’interesse del soggetto distaccante a che il proprio dipendente svolga la prestazione lavorativa a favore di un terzo, cosicché esso, qualora sia legato a motivazioni tecniche, organizzative e produttive di ampio respiro, potrà avere anche una lunga durata. Vi è una sostanziale differenza con il contratto di subappalto di lavori pubblici e il distacco di manodopera: nel primo caso, infatti, le prestazioni rese dall’impresa subappaltatrice in favore dell’Appaltatore, che consistono nell’esecuzione di una parte dell’opera, sono regolate in virtù di uno specifico accordo contrattuale (subappalto), assoggettato ai limiti ed alle condizioni previste dalla legge (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). Diverso è il caso di utilizzo da parte dell’Appaltatore di lavoratori dipendenti di un’altra impresa che, mediante accordo di “distacco” (e non in virtù di un contratto di subappalto), all’uopo autorizzato dagli Uffici Provinciali del Lavoro, intervengono nel ciclo produttivo dell’Appaltatore stesso. In quest’ultimo caso, infatti, si è in presenza di un rapporto di “collaborazione tra imprese”, che rimane del tutto estraneo alla disciplina del subappalto. Ai fini del pagamento dei S.A.L. la Stazione appaltante procederà a richiedere il DURC dell’i...
Distacco di manodopera. 1. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: • di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); • di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; • che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
Distacco di manodopera. 1. In caso di distacco di manodopera di cui all’art. 30 del D.lgs. 276/2003 e s.m., l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante apposita comunicazione con la quale dichiarare di avvalersi del distacco, indicando i soggetti da distaccare, e le motivazioni per le quali ricorrre al distacco. Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati il contratto di distacco e altra documentazione che sia ritenuta necessaria dalla stazione appaltante, quali le comunicazioni agli Enti competenti ed al Centro per l’impiego.
Distacco di manodopera. Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs.276/2003, definita “distacco di manodopera”, lo stesso dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
Distacco di manodopera. Premesso che l’Assicurato può distaccare temporaneamente parte del personale dipendente presso Società controllate e/o collegate, la garanzia nei limiti previsti dalla RCO è operante per gli infortuni subiti da detto personale nello svolgimento delle mansioni e/o dell’attività per cui è stato comandato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).