Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento Clausole campione

Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. L’Assicurato che intenda cedere all’autoriparatore il pro- prio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore ap- posita richiesta scritta secondo una delle seguenti mo- dalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Divieto di cessione del credito.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. 6.13.1Divieto di cessione del credito Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia Il Concessionario venditore. 6.13.2Richiesta di consenso alla cessione di credito. L’Assicurato che intenda cedere il proprio credito derivante dal presente contratto nei confronti della Compagnia ad un soggetto diverso dal Concessionario venditore o, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: • fax al numero 00.00.00.00.00 o • email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. 6.13.3Delega di pagamento del credito Nonostante quanto previsto dall’articolo 6.13.2 che precede, l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto avendo concordato la quantificazione dell’Indennizzo con il perito o con l’Assicuratore, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso un autoriparatore non convenzionato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Il Contraente o l’Assicurato che intenda cedere il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla stessa apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Il Contraente o l’Assicurato che intenda cedere il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla stessa apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all’indirizzo ccu. xxxxx@xx.xxxxxx.xxx, oppure via fax al nr. 00.0000.0000 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il Cessionario del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx). Il Contraente o l’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la Compagnia, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nel punto successivo 3.23. Il Contraente o l’Assicurato che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la Compagnia e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla Compagnia apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
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  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.