Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Si rinvia all’Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda la documentazione che è necessario fornire alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni assicurate. I termini per il pagamento concessi alla Compagnia, dal ricevimento della documentazione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni. Si richiama l’attenzione del Contraente in merito al fatto che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all’apposito fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori. Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari designati devono dare immediata comunicazione dell’accaduto all’Impresa. Per tutta la documentazione che il Contraente e/o Beneficiario sono tenuti a presentare per la liquidazione e per altri aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 18 – “Documentazione in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta, l’Impresa corrisponde agli aventi diritto le somme dovute tramite bonifici bancari sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dai Beneficiari. Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. In caso di Sinistro, gli aventi diritto devono dare avviso scritto all’Impresa nei termini e con le modalità pre- visti dagli artt. 2.4 e 2.5. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo. L’Impresa esegue il pagamento delle somme da essa dovute entro 30 giorni dalla presentazione della docu- mentazione completa. Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al “Fondo per l’inden- nizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Per la verifica della documentazione da presentare all’Assicuratore per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione e all’art. 6 delle Condizioni Particolari di Assicurazione delle Coperture Decesso e Invalidità Permanente. L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso e la copertura del sinistro.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Si rinvia all’art. 11 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di presentazione della denuncia di Xxxxxxxx alla Compagnia. Ai sensi dell’art. 2952 c.c. II comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. In caso di Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono contattare il numero verde 800088757 per richiedere il “Modulo di Denuncia Sinistro” (servizio operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00). Tale Xxxxxx deve essere inviato alla Società, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, compilato in tutte le sue parti per mezzo di Lettera Raccomandata A/R all’Ufficio Gestione Sinistri di Assurant Life Ltd. Rappresentanza generale per l’Xxxxxx, X.xx Xxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX, ovvero inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx, o un fax al numero 0000000000. Unitamente al Modulo di Denuncia Sinistro di cui al comma precedente, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare alla Società la documentazione indicata nel fac-simile del Modulo allegato alla documentazione contrattuale, e specificata nelle Condizioni Particolari di Polizza. L’Impresa provvederà alla liquidazione delle prestazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura del processo di gestione del sinistro e approvazione/quantificazione della prestazione.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione . La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della seguente documentazione: - Atto di morte in carta libera rilasciato dallo Stato Civile; - Copia del contratto di Prestito; - Conto estintivo del finanziamento; - In caso di Morte entro 12 mesi dalla decorrenza del contratto: Certificato di Morte attestante la causa del decesso; - Riferimenti bancari – completi di IBAN – del conto corrente su cui accreditare l’indennizzo. La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra e riscontrata la regolarità dei contratti assicurativi, provvede entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata ai Beneficiari. In caso di particolari esigenze per la trattazione del sinistro la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione all’Ente erogante e/o agli eredi dell’Assicurato. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società, e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. I diritti dei Beneficiari derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione delle somme assicurate entro i termini di prescrizione, alla luce del decreto legge 40/2010 sulle polizze “dormienti”, le prestazioni assicurative vengono devolute al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari designati devono dare immediata comunicazione dell’accaduto all’Impresa. Per tutta la documentazione che il Contraente e/o Beneficiario sono tenuti a presentare per la liquidazione e per altri aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 18 “Documentazione in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta, l’Impresa corrisponde agli aventi diritto le somme dovute tramite bonifici bancari sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dai Beneficiari. Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. ed. 2018.02 I.V.006.2014.CDQS Pag. 5 di 7