Documentazione delle operazioni eseguite Clausole campione

Documentazione delle operazioni eseguite. 1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissio- ne di ordini, esecuzione di ordini anche mediante ne- goziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e di distribuzione e di prodotti finanziari assicurativi, la Ban- ca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’or- dine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell’intermediario cui è stato tra- smesso, dell’esecuzione dell’ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informa- zioni concernenti gli elementi identificativi dell’opera- zione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l’altro, laddove applicabili, se perti- nenti le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell’ordine; il giorno, l’orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/ vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispet- tivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l’indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro interme- diario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l’ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al pre- cedente art. 8. L’avviso di conferma è reso disponibile nell’area riservata al Cliente sul sito internet della Ban- ca ed è stampabile a cura del medesimo.
Documentazione delle operazioni eseguite. La Banca, nell’ambito dei Servizi disciplinati dalle Sezioni III e IV del Contratto, invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca trasmette al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzione. Con riferimento a ordini relativi a quote di OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
Documentazione delle operazioni eseguite. 1. La Banca fornisce al Cliente il rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati.
Documentazione delle operazioni eseguite. 9.1 In relazione alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, la BANCA invia prontamente all’Investitore, per ogni operazione, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
Documentazione delle operazioni eseguite. In relazione a ciascuna operazione di negoziazione, la Banca invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, o se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, a meno che l’informativa pervenga dal terzo medesimo, la nota informativa redatta conformemente alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare alla Normativa CONSOB. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca, qualora non abbia già provveduto il terzo, potrà altresì effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale. Su richiesta, la Banca fornirà al Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine. Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese sostenute, la Banca invierà al Cliente i documenti e le registrazioni riferibili al Cliente.
Documentazione delle operazioni eseguite. 1. Per ogni operazione eseguita, la BANCA fornisce al CLIENTE le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. La BANCA in particolare invia un avviso, con i contenuti previsti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
Documentazione delle operazioni eseguite. 8.1 Per ogni operazione eseguita, salvo il caso in cui l’Investitore abbia diritto a ricevere analoga conferma da un diverso soggetto, la Banca invia prontamente al Cliente, con le modalità di cui all’articolo 13, quanto prima e al più tardi entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello di esecuzione, un avviso di conferma su supporto durevole contenente, ove pertinenti, le seguenti informazioni prescritte dalla Normativa di Riferimento:
Documentazione delle operazioni eseguite. 12.1 ONLINE SIM mette a disposizione al Cliente, sulla propria Rete Internet, il rendiconto dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).