Documenti di assunzione. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti: - codice fiscale; - carta d’identità o documento equipollente; - certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici; - libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge; - titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; - certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice; - certificato casellario giudiziale; - certificato carichi pendenti. Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione di residenza e a comunicare l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza. In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio. Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni del lavoratore, nei casi previsti da norme di legge.
Documenti di assunzione. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o autocertificare ove possibile o consegnare i seguenti documenti: - libretto di lavoro o documento equipollente; - codice fiscale; - carta d'identità o documento equipollente; - certificato di sana e robusta costituzione fisica; - libretto sanitario ove richiesto a norma di legge; - titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.) in relazione alla qualifica; - qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; - certificato penale di data non anteriore a tre mesi. Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza datato non anteriormente a tre mesi e deve, ove questo sia diverso dalla residenza, comunicare anche l'eventuale domicilio nonché tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.
Documenti di assunzione. Visite mediche
Documenti di assunzione. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare o consegnare i seguenti documenti o eventuale autocertificazione ove prevista dalla legge: - documento di lavoro ove richiesto a norma di legge - codice fiscale - carta d'identità o documento equipollente - certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti - libretto sanitario ove richiesto a norma di legge e comunque per tutte le figure suscettibili di venire in contatto con prodotti alimentari - titoli di studio o professionali posseduti inerenti la qualifica rivestita - certificato penale di data non anteriore a tre mesi - certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi - eventuale libretto di pensione - eventuale documento delle assicurazioni sociali obbligatorie - certificato di stato di famiglia - qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa - autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni. La lavoratrice e il lavoratore dovranno comunicare sin dall’atto dell’assunzione, anche l'eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla residenza e, successivamente, tutti gli eventuali mutamenti di residenza e di domicilio anche temporanei e di qualsivoglia altro dato o documento fornito all’atto dell’assunzione, entro e non oltre dieci giorni dall’evento.
Documenti di assunzione. Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti docu- menti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all'Albo professionale dei medici.
f) eventuali altri documenti previsti dalla normativa regionale. E` facoltà della Struttura sanitaria richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curricu- lum documentato relativo all'attività professionale antecedente. La Struttura sanitaria rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. Il medico è tenuto a dichiarare alla Struttura sanitaria la residenza e il do- micilio e a notificarne tempestivamente tutti gli eventuali successivi mu- tamenti.
Documenti di assunzione. All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti: - codice fiscale; - carta d’identità o documento equipollente; - certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici; - libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge; - titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; - certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice; - certificato casellario giudiziale; - certificato carichi pendenti. Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione di residenza e a comunicare l’eventuale domicilio, ove Art. 14 - Periodo di prova L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie Ae B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, - anche in caso di decesso del lavoratore - ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e negli altri casi previsti dalla legge , il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti che per effetto di trasferimento, mobilità sono assegnati ad altra azienda del medesimo gruppo avendolo già superato presso l’azienda di provenienza. . questo sia diverso dalla residenza. In costanza di rapporto il...
Documenti di assunzione. 1. All’atto dell’assunzione il dipendente è tenuto a presentare i seguenti documenti:
a) codice fiscale;
b) carta d’identità o documento equipollente;
c) titolo di studio o professionale in relazione alla qualifica;
d) certificato penale e dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi;
e) certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;
f) certificato di stato di famiglia;
g) certificato di residenza anagrafica;
h) eventuali certificati di servizio prestati in precedenza;
i) certificato di cittadinanza dei Paesi della UE;
j) permesso di soggiorno, se necessario.
2. La documentazione deve risultare di data non anteriore a tre mesi.
3. Il dipendente è tenuto a comunicare l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, e a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.
4. Il dipendente, all’atto della assunzione, rilascerà autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.
Documenti di assunzione. 10 Articolo 7. Visite mediche 11 Articolo 8. Periodo di prova 11
Documenti di assunzione. All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti, qualora non sostituibili da autocertificazioni: o libretto di lavoro; o codice fiscale;
Documenti di assunzione. 1. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o autocertificare ove possibile i seguenti documenti: il libretto di lavoro o documento equipollente codice fiscale carta d'identità o documento equipollente certificato di sana e robusta costituzione fisica libretto sanitario ove richiesto a norma di legge titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa certificato penale di data non anteriore a tre mesi
2. Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza datato non anteriormente a tre mesi e deve, ove questo sia diverso dalla residenza, comunicare anche l'eventuale domicilio nonché tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.