Documenti di assunzione. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti: - codice fiscale; - carta d’identità o documento equipollente; - certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici; - libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge; - titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; - certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice; - certificato casellario giudiziale; - certificato carichi pendenti. Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione di residenza e a comunicare l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza. In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio. Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni del lavoratore, nei casi previsti da norme di legge.
Documenti di assunzione. Art. 13 – Visite mediche
Documenti di assunzione. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o autocertificare ove possibile o consegnare i seguenti documenti: - libretto di lavoro o documento equipollente; - codice fiscale; - carta d'identità o documento equipollente; - certificato di sana e robusta costituzione fisica; - libretto sanitario ove richiesto a norma di legge; - titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.) in relazione alla qualifica; - qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; - certificato penale di data non anteriore a tre mesi. Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza datato non anteriormente a tre mesi e deve, ove questo sia diverso dalla residenza, comunicare anche l'eventuale domicilio nonché tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.
Documenti di assunzione. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare o consegnare i seguenti documenti o eventuale autocertificazione ove prevista dalla legge: - documento di lavoro ove richiesto a norma di legge - codice fiscale - carta d'identità o documento equipollente - certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti - libretto sanitario ove richiesto a norma di legge e comunque per tutte le figure suscettibili di venire in contatto con prodotti alimentari - titoli di studio o professionali posseduti inerenti la qualifica rivestita - certificato penale di data non anteriore a tre mesi - certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi - eventuale libretto di pensione - eventuale documento delle assicurazioni sociali obbligatorie - certificato di stato di famiglia - qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa - autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni. La lavoratrice e il lavoratore dovranno comunicare sin dall’atto dell’assunzione, anche l'eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla residenza e, successivamente, tutti gli eventuali mutamenti di residenza e di domicilio anche temporanei e di qualsivoglia altro dato o documento fornito all’atto dell’assunzione, entro e non oltre dieci giorni dall’evento.
Documenti di assunzione. 1. All’atto dell’assunzione il dipendente è tenuto a presentare i seguenti documenti:
Documenti di assunzione. 10 Articolo 7. Visite mediche 11 Articolo 8. Periodo di prova 11
Documenti di assunzione. All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti, qualora non sostituibili da autocertificazioni: o libretto di lavoro; o codice fiscale;
Documenti di assunzione. 1. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o autocertificare ove possibile i seguenti documenti: • il libretto di lavoro o documento equipollente • codice fiscale • carta d'identità o documento equipollente • certificato di sana e robusta costituzione fisica • libretto sanitario ove richiesto a norma di legge • titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica • qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa • certificato penale di data non anteriore a tre mesi
Documenti di assunzione. Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti docu- menti:
Documenti di assunzione. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 giugno 1968 n. 15, dal DPR 445/2000, dal Dlgs. 196/2003, e successive modificazioni e/o integrazioni all'atto dell'assunzione, le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare, o consegnare, o autocertificare laddove consentito, i documenti di seguito elencati, a prendere visione del CCNL e del regolamento interno della struttura ove esistente, ed a darne accettazione integrale di quanto in essi contenuto: - Scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificazione d’iscrizione all’ufficio di avviamento al lavoro); - codice fiscale; - carta d'identità o documento equipollente; - certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti; - libretto di idoneità sanitaria, ove richiesto, a norma di legge; - titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica; - eventuale libretto di pensione; - qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; - certificato penale di data non anteriore a tre mesi; - certificato di stato di famiglia; - certificato delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto. Le lavoratrici ed i lavoratori sono altresì tenuti a presentare certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi, devono inoltre, comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonché tempestivamente tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio. In relazione alle caratteristiche della Struttura, potranno essere attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse a rischi professionali, le lavoratrice e i lavoratori sono tenuti a sottoporsi. Gli oneri derivanti da tali esigenze sono a carico della Struttura. Le parti, in considerazione della specifica dell’attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla Legge 23/7/1991 n. 223 le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: • assistente domiciliare e dei servizi tutelari, • operatrice/ore socio-assistenziale, • addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o, • fisioterapista, • infermiere, • educatore professionale.