Durata della convenzione. I rapporti tra il Consorzio ed il Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all’atto della stipula. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione - a richiesta, per conto e nell’interesse del Consorzio – oltre che dell’ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il I° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni di Cassa dell’anno precedente per somme già impegnate entro il 31 dicembre. La Convenzione avrà la durata di un triennio. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi. Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altri, il Consorzio si impegna a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesoriere.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Durata della convenzione. I rapporti tra 1. La presente convenzione avrà durata di cinque anni, dal 01/01/2021 al 31/12/2025. Alla data di scadenza della convenzione la stessa si intenderà cessata senza necessità di disdetta da parte dell'Ente.
2. L'Ente si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo della convenzione per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse oltre che previa verifica del quadro delle condizioni dei servizi finanziari, che dovrà essere tale da non rendere necessario l'avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica. A tal fine l'Ente richiederà al Tesoriere, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo della convenzione. Il Tesoriere dovrà comunicare all'Ente la disponibilità al rinnovo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.
3. In ogni caso, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il Consorzio ed il Tesoriere saranno disciplinati tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, previo avviso da apposita Convenzione di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all’atto della stipulacomunicarsi per iscritto al Tesoriere. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione - a richiestaimpegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, per conto e nell’interesse del Consorzio – oltre che dell’ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il I° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni di Cassa dell’anno precedente per somme già impegnate entro il 31 dicembre. La Convenzione avrà la durata di un triennionessuna esclusa.
4. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momentoTesoriere si impegna comunque, con preavviso di sei mesisin da ora, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi. Qualora alla scadenza della presente convenzione o in seguito del suo eventuale rinnovo, ad assicurare con il nuovo Tesoriere la continuità della gestione a recesso da parte decorrere dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altrinuovo esercizio, trasferendo, inoltre, il Consorzio si impegna Know-how informatico all’uopo necessario senza oneri a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesorieredell’Ente.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Durata della convenzione. I rapporti 1. La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni, a decorrere dal momento dell’affidamento del servizio e potrà essere rinnovata, valutato l’interesse pubblico, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) anni.
2. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l’obbligo di continuare il Consorzio ed il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione a condizione che, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) la proroga costituisca una opzione prevista nel bando e nei documenti di gara; b) la proroga sia richiesta prima della scadenza del contratto; c) siano state avviate le procedure per l’individuazione del nuovo Tesoriere.
3. Scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma, qualora non sia stato individuato dall’Ente un nuovo soggetto cui affidare il presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincola, ad ogni effettoservizio di tesoreria, il Tesoriere all’atto della stipula. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione - a richiesta, uscente assicura la continuità gestionale per conto l’Ente fino alla nomina del nuovo tesoriere e nell’interesse riguardo ai soli elementi essenziali del Consorzio – oltre che dell’ordinario cessato servizio di cassatesoreria. Ricorrendo tale fattispecie, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annualele Parti concordano che ai singoli servizi resi, con inizio il I° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni di Cassa dell’anno precedente per somme già impegnate entro il 31 dicembre. La Convenzione avrà la durata di un triennio. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi. Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altri, il Consorzio si impegna a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto del conferimento nelle more dell’attribuzione del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessanteal tesoriere subentrante, ogni e qualsiasi esposizione, siano applicate le condizioni previste per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesoriereil contratto scaduto.
Appears in 1 contract
Samples: Schema Di Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Durata della convenzione. I rapporti tra il Consorzio ed il Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, e potrà essere prorogata per un massimo di 6 mesi nel caso in cui non sia stato possibile individuare il presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincolanuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, ad ogni effettoai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il Tesoriere all’atto della stipula. Il Tesoriere contraente è tenuto a curare l’esecuzione all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - a richiestao più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per conto e nell’interesse del Consorzio – oltre che dell’ordinario servizio emettere Ordinativi di cassafornitura.
3. I singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l’emissione degli Ordinativi di fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.
4. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza di una Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di ogni altro servizio bancario disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annualeoriginarie, con inizio per il I° gennaio periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni di Cassa dell’anno precedente condizioni o più favorevoli per somme già impegnate entro il 31 dicembrele Aziende stesse. La Convenzione avrà proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la durata di un triennio. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi. Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altri, il Consorzio si impegna a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto garanzia della continuità del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesoriereservizio.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Soluzioni Infusionali E Fialaggio
Durata della convenzione. I rapporti tra il Consorzio ed il Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincola, ad ogni effetto, periodo entro il Tesoriere all’atto della stipula. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione - a richiestaquale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per conto e nell’interesse del Consorzio – oltre che dell’ordinario servizio emettere Ordinativi di cassafornitura.
4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.
5. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di ogni altro servizio bancario disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazionioriginarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annualeIn tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, con inizio patti e condizioni o più favorevoli per il I° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni di Cassa dell’anno precedente per somme già impegnate entro il 31 dicembreCommittente. La Convenzione avrà proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la durata di un triennio. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi. Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altri, il Consorzio si impegna a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto garanzia della continuità del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesoriereservizio.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
Durata della convenzione. I rapporti tra il Consorzio ed il Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione 1. La presente convenzione ha durata dal 01/01/2021 al 31/12/2025 e potrà essere rinnovata nei confronti del medesimo tesoriere, qualora ricorrano le condizioni di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante legge e che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all’atto della stipula. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione - a richiestale motivazioni di pubblico interesse, per conto non più di una volta, per un periodo pari a quello di originario affidamento, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e nell’interesse successive modificazioni.
2. La durata della convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Consorzio – oltre che dell’ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioniCodice dei contratti pubblici (D.lgs. L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il I° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine n. 50/2016) ricorrendone i presupposti. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni i tre mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.
3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di Cassa dell’anno cui al precedente per somme già impegnate entro il 31 dicembre. La Convenzione avrà la durata di un triennio. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentocomma) non sia stato individuato dall’Ente, per comprovati motivi. Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il Servizio servizio di Tesoreria venisse affidato ad altritesoreria, il Consorzio si impegna a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del conferimento nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessanteal tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesorierecome nel tempo aggiornati.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Durata della convenzione. I rapporti tra 1. La presente convenzione avrà durata di 48 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2019 e comunque dalla consegna del servizio. Nell'eventualità il Consorzio ed servizio dovesse iniziare successivamente a tale data, il Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione contratto si intenderà conseguentemente posticipato fino alla concorrenza di 48 mesi naturali e consecutivi. Il servizio potrà essere rinnovato fino ad un periodo pari a 48 mesi. Inoltre la Provincia potrà esercitare la facoltà di cui il all’art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) per un periodo massimo di 6 mesi, e comunque fino all’individuazione di un nuovo Tesoriere, alle medesime condizioni della presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincola, ad ogni effettoconvenzione.
2. Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l'affidamento del servizio, il Tesoriere all’atto informerà con la massima tempestività l'Ente che in ogni caso avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni spedito a mezzo ricevimento posta elettronica certificata, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni responsabilità del Tesoriere.
3. Stessa facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 - II comma - del Codice Civile con preavviso di almeno 6 mesi, è riservata all'Ente se nel periodo di vigenza della stipulapresente convenzione sorgessero questioni insanabili di disaccordo sulle modalità operative della gestione del servizio.
4. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione - a richiestaha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per conto e nell’interesse del Consorzio – oltre che dell’ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il I° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni di Cassa dell’anno precedente per somme già impegnate entro il 31 dicembre. La Convenzione avrà la durata di un triennio. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, nelle more dell'individuazione del nuovo gestore.
5. Per un periodo non superiore a mezzo sei mesi dalla data di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi. Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altricessazione del contratto, il Consorzio si impegna a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessanteTesoriere, ogni e qualsiasi esposizionese preventivamente autorizzato dalla Provincia, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal trasferirà direttamente al nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti dell’Ente con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le garanzie fidejussorie prestate. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesorieresomme destinate all’Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico.
Appears in 1 contract
Samples: Treasury Service Contract
Durata della convenzione. I rapporti tra La Convenzione relativa a ciascun Lotto ha una durata di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, entro i quali possono essere emessi Ordinativi Principali di Fornitura ed Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura. Ciascuna Convenzione si intende comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente emessi Ordinativi Principali di Fornitura e/o Atti Aggiuntivi per un importo pari alla somma dell’importo massimo previsto per il Consorzio ed il Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione Lotto di riferimento, dell’importo del relativo plafond aggiuntivo e dell’importo del relativo incremento fino a concorrenza del limite di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincolaall’art. 27, ad ogni effettocomma 3, D.M. 28 ottobre 1985, fatto salvo, comunque, il Tesoriere all’atto ricorso al plafond aggiuntivo di altri Lotti aggiudicati al medesimo Fornitore, laddove ricorrano le condizioni previste al precedente paragrafo 3.3. In riferimento a ciascuna Convenzione, nel caso in cui alla decorrenza del termine di 18 (diciotto) mesi dalla data della stipula. Il Tesoriere è tenuto sua sottoscrizione l’importo, eventualmente incrementato (anche con riferimento al plafond aggiuntivo del Lotto di riferimento), non sia stato ancora esaurito, la Convenzione stessa può essere prorogata, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, sempre su richiesta scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore con raccomandata a.r., anticipata a curare l’esecuzione - a richiesta, per conto e nell’interesse del Consorzio – oltre che dell’ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annualemezzo telefax, con inizio il I° gennaio e termine il 31 dicembre almeno 15 giorni di ciascun anno; dopo tale termine e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni di Cassa dell’anno precedente per somme già impegnate entro il 31 dicembre. La Convenzione avrà la durata di un triennio. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi. Qualora anticipo rispetto alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altri, il Consorzio si impegna a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesorieretermine.
Appears in 1 contract
Samples: Facility Management Agreement