CUSTODIA E VIGILANZA Clausole campione

CUSTODIA E VIGILANZA. Il Parco Villa Ghigi rimane a tutti gli effetti un'area a fruizione pubblica. La Fondazione pertanto dovrà garantire l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate. La Fondazione tuttavia potrà, previa comunicazione al Comune e con il consenso di quest'ultimo, disporre restrizioni temporanee o permanenti alla fruibilità pubblica di alcune porzioni del parco per motivi didattici e/o per interventi di riassetto e miglioramento. Avrà inoltre la facoltà di predisporre norme di comportamento per i visitatori che, in relazione al particolare carattere del parco, potranno contenere ulteriori divieti o prescrizioni rispetto a quanto in vigore nel complesso delle aree verdi pubbliche della città. Eventuali operazioni ed elementi di apertura e chiusura del parco sono a carico della Fondazione. Gli orari e le modalità di fruizione da parte del pubblico del parco saranno stabiliti dalla Fondazione in accordo con il Comune. A tale scopo la Fondazione potrà avvalersi del contributo di soggetti esterni come le Guardie Ecologiche Volontarie, stipulando specifici accordi. La Fondazione si impegna a garantire la sorveglianza del parco secondo modalità, in ogni caso da comunicare al Comune, compatibili e coerenti con le caratteristiche del parco e con gli obiettivi di gestione.
CUSTODIA E VIGILANZA. Il Parco di Villa Aldini è un’area verde pubblica che, per lo stato attuale presenta settori esclusi dalla libera fruizione e pertanto non accessibili liberamente ma soltanto in misura molto limitata e in particolari condizioni (ricerche, visite guidate autorizzate, eventi, ecc.). La Fondazione potrà, previa comunicazione al Comune e con il consenso di quest'ultimo, disporre ulteriori restrizioni temporanee o permanenti alla fruibilità per motivi conservazionistici, didattici o di altra natura.
CUSTODIA E VIGILANZAIl Concessionario è tenuto: 1. Alla vigilanza durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento e laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano; il Concessionario dovrà richiedere agli organi competenti l’impiego di un servizio di vigilanza come previsto per le manifestazioni pubbliche;
CUSTODIA E VIGILANZA. 1. Sono a carico del Concessionario gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti, nonché delle strutture mobili e delle attrezzature. 2. Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e vigilanza, le chiavi degli ingressi e dell’impianto sono affidate al Concessionario. 3. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso negli immobili dell’impianto sportivo, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale carico del Concessionario, senza responsabilità del Comune né per mancanze e sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa. 4. Il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune, con nota scritta, di qualsiasi danneggiamento causato da terzi. 5. Il Concessionario si impegna a trattenere le cose dimenticate dagli utenti per almeno 30 giorni, con eccezione di quanto non sia conservabile per ragioni di igiene o decoro, che dovrà essere eliminato tempestivamente. Decorso tale termine, il Concessionario: a) assegna le cose non ritirate dal proprietario ad Associazioni senza fini di lucro o Enti o Associazioni che siano attive nel campo della solidarietà, a sua scelta, che possano utilmente usarle o destinarle; b) consegna i beni considerabili di valore al Servizio comunale competente, che cura la procedura inerente gli oggetti ritrovati.
CUSTODIA E VIGILANZAIl Concessionario è costituito custode della cosa concessa. Il medesimo esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi e colposi, di terzi o di altro personale di servizio, relativamente all’uso effettivo da parte del Concessionario. Il Concessionario esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d’acqua, fughe di gas, incendi, ecc., nonché per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell’uso della cosa concessa. Il Comune resta inoltre espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone e cose, causati da difetti nella fornitura degli impianti o apparecchiature installate ed utilizzate dal Concessionario, dei quali non siano responsabili le imprese costruttrici e fornitrici ai sensi legge.
CUSTODIA E VIGILANZA. Il Parco Prati di Mugnano è un’area verde pubblica che, in virtù della sua parziale inclusione nel sistema regionale delle aree protette e nella Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, presenta settori esclusi dalla libera fruizione e pertanto non accessibili liberamente ma soltanto in misura molto limitata e in particolari condizioni (ricerche, visite guidate autorizzate, ecc.). La Fondazione si impegna a garantire l'accesso a chiunque esclusivamente nelle aree liberamente fruibili, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate. La Fondazione tuttavia potrà, previa comunicazione al Comune e con il consenso di quest'ultimo, disporre restrizioni temporanee o permanenti alla fruibilità pubblica di alcune porzioni del parco per motivi conservazionistici, didattici o di altra natura. Avrà inoltre la facoltà di predisporre norme di comportamento per i visitatori che, in relazione al particolare carattere del parco, potranno contenere ulteriori divieti o prescrizioni rispetto a quanto in vigore nel complesso delle aree verdi pubbliche comunali. La Fondazione si impegna a garantire la sorveglianza del parco secondo modalità che saranno in ogni caso comunicate al Comune, compatibili e coerenti con le caratteristiche dell’area verde e con gli obiettivi di gestione. A tale scopo la Fondazione potrà avvalersi del contributo di soggetti esterni come le Guardie Ecologiche Volontarie, stipulando specifici accordi.
CUSTODIA E VIGILANZA. 1. Il Concessionario prende in carico l'impianto sportivo e si impegna a utilizzarne le strutture e conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d’uso, sono posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale. 2. Il Concessionario ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1768 e seguenti del Codice Civile, ed ha l’obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando. 3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto ad informare le autorità competenti ed il Comune, non appena venuto a conoscenza del fatto.
CUSTODIA E VIGILANZA. L’appaltatore dovrà assicurare il servizio di custodia e vigilanza dei due cimiteri (cimitero monumentale di Viale Rimembranze e del cimitero parco di Via IV Novembre), garantendo la presenza di personale in numero adeguato per la corretta esecuzione dei servizi affidati. Nell’ambito delle funzioni di custodia e vigilanza rientrano i seguenti adempimenti: a) ritiro e conservazione della documentazione di autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura per ogni cadavere ricevuto, (la documentazione originale delle pratiche di trasporto da altro Comune verrà consegnata all’Ufficio di Stato Civile che rilascerà una documentazione sostitutiva per la conservazione presso il cimitero); b) costante aggiornamento del registro cartaceo/informatico; c) ricezione e custodia dei cadaveri in deposito temporaneo negli appositi locali di osservazione ed in particolare: - accettazione nei depositi di osservazione dei cadaveri, resti o ceneri anche provenienti da altri Comuni, in attesa di sepoltura; - ricevimento delle salme trasferite su disposizione di Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; d) presenza per qualsiasi operazione urgente ordinata dall’Autorità sanitaria, Giudiziaria o dal Sindaco; e) vigilanza affinché sia mantenuto un contegno corretto e decoroso sia da parte dei visitatori che da parte del personale addetto ai lavori privati, avvertendo tempestivamente gli uffici comunali competenti ove risulti necessario segnale eventuali comportamenti scorretti; f) controllo per impedire l’accesso nei cimiteri di autovetture, motociclette, biciclette ed ogni altro veicolo non autorizzato. Sarà altresì cura della cooperativa provvedere a impedire l’ingresso nei cimiteri di animali, di persone ubriache e di chiunque tenga un comportamento non consono con la natura del luogo. All’ingresso dei cimiteri l’Appaltatore posizionerà delle bacheche con l’indicazione dei comportamenti vietati nei cimiteri. Nelle stesse verranno indicati i riferimenti telefonici del personale dell’impresa a cui rivolgersi per richieste urgenti. g) sorveglianza sulle operazioni effettuate nei cimiteri da ditte esterne (marmisti, fioristi, imprese edili), compreso il controllo dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale (che rilascerà copia anche al custode); segnalerà al predetto ufficio gli eventuali lavori abusivi o inadempienze o danni provocati a terzi o al Comune, ivi compresa la mancata sistemazione e pulizia dell’area impegnata nel corso dei lavori.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Caratteristiche del servizio 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.