Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).
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Samples: Certificazione Dei Contratti, Certificazione Dei Contratti, Certificazione Dei Contratti
Durata. Il 14.1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente Accordo ha la durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intenderà tacitamente rinnovato per periodi di uguale durata, salvo disdetta trasmessa all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC che dovrà essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza. Decorso il primo anno di durata, la Società Ospitata potrà recedere dall’Accordo in ogni momento con lettera raccomandata A/R o PEC che avrà efficacia decorsi sei mesi dalla ricezione.
14.2. La Società Ospitante potrà recedere dall’Accordo in ogni momento dando un preavviso minimo di sei mesi alla Società Ospitata, mediante raccomandata A/R o PEC.
14.3. Resta inteso che il presente Accordo è funzionale al contratto d’apprendistato di interconnessione tra le reti delle Parti cui il presente Accordo è collegato e pertanto, in caso di cessazione del contratto di interconnessione, anche il presente Accordo cesserà di avere efficacia.
14.4. Nel caso in cui il Sito presso il quale la Società Ospitata richiede Ospitalità sia di terzi e VF-IT abbia in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarielocazione, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidel Contratto di Sito non potrà, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anniogni caso, limite portato dal legislatore del 2012 essere superiore a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto quella prevista dal contratto collettivo medesimocol terzo.
14.5. Infatti In ogni caso, fatte salve le diverse ipotesi previste dal presente Accordo e in particolare le ipotesi previste dagli artt. 8.3 e 15.4, la struttura cessazione per qualunque causa del nuovo apprendistato esige presente Accordo non produrrà effetti sui singoli Contratti di Sito che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)resteranno efficaci fino alla loro naturale scadenza.
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Samples: Co Location Agreement, Co Location Agreement, Co Location Agreement
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva presente Convenzione ha una durata minima di 2 anni24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, limite portato dal legislatore eventualmente rinnovabile per successivi 12 mesi.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)termine di durata, anche rinnovata ai sensi del comma precedente, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 5, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Il limite minimo di Resta inteso che per durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro della Convenzione si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal emettendo Ordinativi di Fornitura. Fermo restando il rispetto dell’importo massimo spendibile, gli Ordinativi di Fornitura aggiuntivi potranno essere emessi sino a 12 mesi antecedenti la data di scadenza dell’Ordinativo di Fornitura.
4. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto collettivo medesimoper l’affidamento dei servizi oggetto del Lotto di gara di durata di 48 mesi. Infatti Entro 12 mesi dalla scadenza dell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di integrare/attivare servizi attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura aggiuntivi, che avrà, in ogni caso, la struttura medesima data di scadenza del primo Ordinativo di Fornitura emesso. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo apprendistato esige che Fornitore da parte della Regione Lazio.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto Fornitore sarà tenuto a prestare la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Service Agreement, Servizio Di Manutenzione Impianti
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore1. La durata massima della locazione dell’Immobile è di anni 6 (sei) con inizio dal […]. - divieto di rinnovo tacito. E’ escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto viene ora individuata alla scadenza. Resta salva per l’Agenzia la possibilità di richiedere- espressamente e nel rispetto delle autorizzazioni interne necessarie- il rinnovo del contratto. Nell’ipotesi in tre annicui la richiesta non importi rinegoziazione del contratto, con l’eccezione resta inteso che il Locatore rinuncia fin d’ora per sé e per i suoi aventi causa alla facoltà di diniego della rinnovazione del settore artigiano Contratto alla prima scadenza contrattuale di cui all’art. 29 della Legge 392/1978. - rinnovo tacito solo alla prima scadenza. Il Contratto si rinnoverà tacitamente alla prima scadenza, salvo che una delle Parti non comunichi, a mezzo di lettera raccomandata, la propria volontà di disdire il Contratto almeno 12 mesi prima della scadenza, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito ai successivi paragrafi 3.2 per il Locatore e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale5 per il Conduttore. In ogni caso, il contratto cesserà decorsi dodici anni dall’inizio della locazione, senza possibilità di ulteriori rinnovi taciti.
2. Il Locatore rinuncia fin d’ora per sé e per i suoi aventi causa alla facoltà di diniego della rinnovazione del Contratto alla prima scadenza contrattuale di cui limite massimo all’art. 29 della Legge 392/1978 (clausola da togliere nell’ipotesi di divieto di rinnovo tacito)
3. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore è previsto comunque esentato dalla remissione in cinque anni (Interpello pristino dei locali.
4. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, misura proporzionale al termine del periodo di apprendistato occupazione, da pagarsi con periodicità bimestrale fino alla riconsegna dell’Immobile, aggiornato annualmente – su richiesta del Locatore – nella misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)impiegati.
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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo, Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva presente Convenzione ha una durata minima di 2 annin. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 20 febbraio 2018 per i Lotti nn. 1, limite portato dal legislatore 2, 3 e 6; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 termine non sia esaurito il Quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del Quantitativo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a sei mesi (Legge 92/2012)partire dalla Data di Attivazione della Fornitura.
3. Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniFermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con l’eccezione del settore artigiano esclusivo riferimento alle forniture a Prezzo Variabile ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all’esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall’Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’allegato H, secondo le modalità e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)nei termini indicati all’art. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)7 dell’Allegato A - Capitolato Tecnico.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi, Convenzione Consip Per Fornitura Di Energia Elettrica
Durata. 16.1 Il presente accordo ha durata di mesi dodici, salvo che Internet ONE preveda che la natura dei servizi erogati richieda una diversa durata o salvo specifica pattuizione tra le Parti, con decorrenza dalla attivazione del servizio, e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per una durata equivalente a quella della sottoscrizione originaria, salvo che una delle Parti comunichi formale disdetta, a mezzo raccomandata A.R., almeno 90 giorni prima della naturale scadenza dell’accordo stesso.
16.2 Nel caso sia prevista la fornitura di Circuiti di Accesso presso più sedi, le Date di Attivazione del Servizio potranno essere differenti per ogni sede in funzione delle reali date di rilascio dei suddetti circuiti
16.3 In caso di recesso anticipato prima della scadenza naturale del contratto, Internet ONE avrà diritto di ottenere dal cliente un importo pari alla somma degli importi mensili che sarebbero maturati fino alla scadenza del termine sopra indicato. Potrà inoltre essere richiesto un contributo per le pratiche amministrative di disattivazione della linea e per il deperimento dell’eventuale materiale in comodato d’uso.
16.4 In base all’articolo 1, comma 3, della legge n. 40 del 2 aprile 2007, il cliente, che sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’art 3 del decreto legislativo n. 206/2005 “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, ha diritto di recedere dal contratto d’apprendistato è un contratto in qualsiasi tempo con comunicazione scritta inviata ad Internet ONE tramite raccomandata A/R. Il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dalla ricezione, da parte di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieInternet ONE, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidella citata comunicazione. E' fatto salvo il diritto di Internet ONE, in caso di recesso del consumatore, di addebitare a quest’ultimo un contributo di disattivazione e i corrispettivi dovuti in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima ai costi sostenuti per l’erogazione del Servizio medesimo (escludendo, quindi, penali non giustificate od altri importi privi di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, relazione con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007i costi sostenuti).
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Samples: Contratto Servizi Pro, Offerta Commerciale
Durata. Il contratto d’apprendistato La durata del presente accordo è un contratto di 2 (due) anni dalla sottoscrizione. Al momento della sottoscrizione del presente accordo, l’Ente/Cooperativa, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i. A discrezione dell’ASUGI, a tempo indeterminato fronte di una positiva valutazione di merito da parte dl Referente aziendale – l’accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori due 2 (due) anni dalla sottoscrizione, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni. Viceversa, qualora nel corso di validità dell’Accordo dovesse venire meno il requisito per la realizzazione delle attività convenzionate, consistente nell’essere soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiattuatore di progetti nell’ambito del SPRAR e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai titolati/richiedenti protezione internazionale nell’ambito di competenza di ASUGI, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 annirapporto con i Comuni e/o Prefettura, limite portato dal legislatore ai sensi della normativa vigente, il Partner del 2012 Terzo Settore è tenuto a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo darne immediata comunicazione e l’Accordo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)contestualmente risolto.
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Samples: Accordo Di Collaborazione, Accordo Di Collaborazione
Durata. Il contratto d’apprendistato patto parasociale originario, come integrato e modificato dall’addendum, e rinnovato dall’accordo di rinnovo, avrà durata di 3 anni dalla relativa data di sottoscrizione, e sarà ulteriormente rinnovabile alla scadenza previo accordo scritto tra le parti. Ai sensi del Patto, CAI ha concesso a XX.X.XX. la facoltà di recedere unilateralmente e in ogni tempo dal Patto e da tutti gli obblighi in esso contenuti (la “Facoltà di Recesso”), mediante comunicazione scritta trasmessa a CAI. A seguito dell’esercizio della Facoltà di Recesso, qualora XX.X.XX. intenda trasferire a terzi la propria partecipazione, XX.X.XX. stessa si è un contratto di lavoro impegnata a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige far sì che il contratto collettivo fissiproprio consigliere eletto nelle liste presentate congiuntamente a CAI ai sensi del Patto si dimetta, fermo restando che, laddove la partecipazione rimanga in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomocapo a XX.X.XX., anche in regime caso di collaborazionerecesso, intercorsi tra le al suddetto consigliere non sarà richiesto di dimettersi fino alla naturale scadenza. Le parti ed aventi si sono impegnate ad oggetto la medesima attività lavorativa incontrarsi al fine di concordare l’eventuale rinnovo ovvero il non rinnovo del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)presente Patto almeno sei mesi prima della relativa scadenza.
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Samples: Patto Parasociale, Patto Parasociale
Durata. Il contratto d’apprendistato La durata dell'appalto in forma di ACCORDO QUADRO, escluse le eventuali opzioni, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato titolato "Durata dell'Accordo Quadro” è un contratto di lavoro massimo 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo esaurimento del valore economico massimo previsto anteriormente alla scadenza del quadriennio. Nel corso della durata dell'accordo quadro l'aggiudicatario è obbligato ad accettare gli "ordinativi di fornitura" che assumono valore di contratti applicativi dell'accordo quadro emessi da FBK fino all’importo massimo spendibile indicato all'art. 8 del Capitolato. Ai sensi dell'art. 1 del citato Capitolato, l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per FBK nei confronti degli aggiudicatari. Conseguentemente FBK non è tenuta a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieformalizzare ordinativi di fornitura, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguireescludendosi espressamente che gli aggiudicatari possano avanzare diritti o pretese. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima fornitura è effettuata secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale – parte amministrativa e tecnica, a decorrere dalla data di 2 anni, limite portato dal legislatore sottoscrizione del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)contratto. Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianalePertanto, il cui limite massimo valore economico stabilito nell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro. L’aggiudicazione dell’accordo quadro, infatti, non è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea fonte di principio fissa obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti degli Appaltatori e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, è impegnativo in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile ordine all’affidamento a questi ultimi dei singoli servizi per un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)quantitativo minimo predefinito.
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Samples: Accordo Quadro
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualicomma 2, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, il presente Accordo Quadro ha una durata minima di 2 anni24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, l’Accordo Quadro verrà considerato concluso.
4. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni possono aderire all’Accordo Quadro, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura. Infatti L’Accordo Quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la struttura regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 60 (sessanta) mesi dalla data di emissione dell’Ordinativo di fornitura.
6. È escluso ogni tacito rinnovo del nuovo apprendistato esige che presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto Fornitore sarà tenuto a prestare la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro
Durata. 4.1 Il contratto d’apprendistato ha durata biennale con inizio delle prestazioni all’avvio della stagione invernale e quindi dal 1.10.2018 e termine al 30.9.2020.
4.2 La presa in consegna degli impianti, che sarà formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti, è un contratto prevista per il primo ottobre 2018 per consentire le accensioni di lavoro prova prima dell'inizio sta- gione al 15/10/2018. In alcuni siti, collocati in zone collinari, l'accensione potrà essere richiesta in an- ticipo rispetto a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarietale data. A seguito di richiesta dell'Assuntore, e previo accordo con il DEC e l'impre- sa affidataria uscente, l'Aggiudicatario potrà essere autorizzato a svolgere sopralluoghi nel mese di settembre per meglio conoscere le centrali termiche e gli impianti che dovrà prendere in carico con l’avvio del contratto. Le attività di Termoregolazione, contabilizzazione e diagnosi energetiche, che l’Aggiudicatario ha eventualmente proposto in fase di gara quale miglioria tecnica per alcuni circuiti, dovranno conclu- dersi entro 30 settembre 2019 con la consegna al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) Committente dei file modificabili nei formati .doc per le relazioni, .xls per le tabelle e .dwg per i disegni.
4.3 L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio o parti di esse nel termine fissato può richiederne la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniproroga, con l’eccezione congruo anticipo rispetto alla scadenza del settore artigiano e dei profilitermi- ne contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentisentito il DEC, comunque entro trenta giorni dal ricevi- mento. L’appaltatore è tenuto a contenuto equipollente a quello artigianale, il proseguire nella esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni contrattuali oltre la scadenza di cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)punti 4.1 nei limiti strettamente necessari alla conclusione del- le procedure di riaffidamento. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea Si applicano le modalità di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimocui all’art. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)5.3.3.
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Samples: Servizio Di Gestione E Manutenzione
Durata. Il 1. Gli effetti del presente contratto d’apprendistato è un contratto decorrono dalla data di stipula e, relativamente ai servizi complementari, avrà termine decorsi 36 (trentasei mesi) dalla data del collaudo finale della fornitura del sistema RIS PAC, tutto ciò come meglio descritto nel Capitolato tecnico. Si precisa che la fase di installazione avrà la durata di mesi , cosi come offerto dal Fornitore nella propria Offerta tecnica allegata sub “B”. entro il termine indicato nel piano operativo come revisionato dal gruppo di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguireed approvato dalla ASL Cagliari.
2. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei Alla scadenza dei 36 mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionalidei servizi complementari, la ASL Cagliari si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale rinnovo di tali servizi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche risultate dall’aggiudicazione della presente gara, per un ulteriore periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione L’opzione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL rinnovo alla scadenza dei servizi complementari potrà essere attivata con conforme richiesta e/o ordinativo di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati fornitura inviato dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello ASL Cagliari al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo Fornitore entro il quale le parti possano liberamente accordarsitermine di giorni 15 (quindici) antecedenti alla scadenza del periodo base.
3. Poiché tale facoltà di rinnovo costituisce un diritto di opzione in favore della ASL Cagliari, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoai sensi dell’art. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi1331 cod. civ., potrà essere esercitato esclusivamente dalla ASL Cagliari laddove lo riterrà opportuno e/o utile in relazione alle qualificazioni professionali da conseguireall’interesse pubblico, corrispondenti congrue durate mentre nulla potrà pretendere il RTI Fornitore, ad alcun titolo, laddove la Stazione appaltante non si avvalga del tirocinio. Va inoltre osservato che diritto conseguente a tale opzione e, pertanto, non richieda il rinnovo dei servizi complementari nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, termine indicato al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)comma 2.
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Samples: Contract for the Supply of a Ris Pacs System and Complementary Services
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva presente Convenzione ha una durata minima di 2 anni12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni possono aderire alla Convenzione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Infatti Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno una durata corrispondente a 36 mesi (trentasei) a decorrere dall’emissione dell’Ordinativo di fornitura.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Servizi Di Vigilanza E Sicurezza
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire1. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva locazione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla sottoscrizione della presente scrittura.
2. La locazione potrà essere rinnovata per egual periodo, alla 3 scadenza, esclusivamente con previa delibera del comune, essendo escluso il tacito rinnovo. Per quanto riguarda la disdetta del locatore, le parti convengono che, per la complessità degli impianti che il conduttore collocherà nell’area oggetto del presente contratto e le evidenti difficoltà al loro spostamento (che potrebbe comportare una durata minima modifica di 2 anniparte della rete di telecomunicazioni), limite portato dal legislatore del 2012 questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza a sei mesi (Legge 92/2012)mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il limite minimo locatore consente che il conduttore possa recedere anticipatamente dalla presente Scrittura privata in qualsiasi momento, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniricevimento, con l’eccezione del settore artigiano e dei profilipreavviso di 90 giorni.
4. Alla cessazione, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentiper qualsiasi motivo, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaledella locazione, il conduttore provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere le antenne, l’apparato per la trasmissione e gli elementi di collegamento e al ripristino dell’area alle condizioni preesistenti rispetto alle opere di cui limite massimo al presente contratto.
5. Fino alla data di riconsegna dell’immobile il conduttore sarà tenuto a corrispondere il canone di locazione e a mantenere in essere una fideiussione bancaria, da presentare all’atto del ritiro del permesso di costruire per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile, a garanzia del versamento del canone e del ripristino dei 4 luoghi alle condizioni di cui al precedente punto pari a una annualità del canone il cui importo è previsto in cinque anni (Interpello stabilito al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)successivo art. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo5. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non Tale deposito cauzionale potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, costituito anche in regime numerario mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (Cassa di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto Risparmio in Bologna - Filiale di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007Anzola dell’Xxxxxx).
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Samples: Contratto Di Locazione
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva presente Convenzione ha una durata minima di 2 anni24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Infatti Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 36 mesi dalla data di emissione.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Facchinaggio E Trasloco
Durata. Il 14.1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente Accordo ha la durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intendera’ tacitamente rinnovato per periodi di uguale durata, salvo disdetta trasmessa all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC che dovrà essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza. Decorso il primo anno di durata, la Società Ospitata potrà recedere dall’Accordo in ogni momento con lettera raccomandata A/R o PEC che avrà efficacia decorsi sei mesi dalla ricezione.
14.2. La Società Ospitante potrà recedere dall’Accordo in ogni momento dando un preavviso minimo di sei mesi alla Società Ospitata, mediante raccomandata A/R o PEC.
14.3. Resta inteso che il presente Accordo è funzionale al contratto d’apprendistato di interconnessione tra le reti delle Parti cui il presente Accordo è collegato e pertanto, in caso di cessazione del contratto di interconnessione, anche il presente Accordo cessera’ di avere efficacia.
14.4. Nel caso in cui il Sito presso il quale la Società Ospitata richiede Ospitalita' sia di terzi e VF-IT abbia in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarielocazione, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidel Contratto di Sito non potrà, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anniogni caso, limite portato dal legislatore del 2012 essere superiore a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto quella prevista dal contratto collettivo medesimocol terzo.
14.5. Infatti In ogni caso, fatte salve le diverse ipotesi previste dal presente Accordo e in particolare le ipotesi previste dagli artt. 8.3 e 15.4, la struttura cessazione per qualunque causa del nuovo apprendistato esige presente Accordo non produrrà effetti sui singoli Contratti di Sito che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)resteranno efficaci fino alla loro naturale scadenza.
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Samples: Co Location Agreement
Durata. 8.1 Il contratto d’apprendistato è un contratto presente accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono recipro- camente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la con- clusione e l’entrata in vigore di lavoro accordi internazionali. Il presente accordo sarà ap- plicato a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste titolo provvisorio in conformità dei disposti della legislazione domestica dei rispettivi Paesi. Rimarrà in vigore per un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidi cinque anni. Decorso detto intervallo, sarà tacitamente rinnovato di volta in base alla qualificazione da conseguirevolta per un periodo di un anno. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva Entrambi i Governi hanno facoltà di denunciare l’accordo in qualsiasi momento, previa una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anninotifica scritta, con l’eccezione del settore artigiano e preavviso di sei mesi.
8.2 Qualora l’uno dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato due Governi dovesse considerare che le stesse parti intendono certificare; finalità del presente accordo non possano più realizzarsi o che l’altro Governo abbia negletto i propri obblighi, avrà il diritto di sospendere o di rescindere il presente accordo mediante denuncia scritta e con un preavviso di tre mesi. A prescindere da quanto precede, i due Governi avranno facoltà di por fine al presente accordo con effetto immediato in questo caso la certificazione di violazione sostanziale dello stesso. Sostanziale è ammessa qualora risulti che il percorso ogni violazione d’un fine essenziale del presente accordo.
8.3 In caso di formazione accresca la qualificazione professionale denuncia, i disposti del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)presente accordo rimarranno applicabili a tutti i progetti approvati anteriormente alla denuncia.
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Durata. 1. Il presente contratto d’apprendistato ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12) ed è un prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di lavoro proroga (1/1 – 30/04 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente. Articolo 11 Trattamento dei dati personali
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’ art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L’ATS e il soggetto gestore di Unità d’Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a tempo indeterminato trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto alle regole ordinariegestore di Unità d’Offerta e l’ATS ovvero di Regione Lombardia, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specificheImposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016 per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
b) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiassumere, in base alla qualificazione proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da conseguirequelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima 33 e 34 del Regolamento UE;
e) rispettare le prescrizioni di 2 annitipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il limite minimo soggetto gestore di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro Unità d’Offerta, inoltre:
a) raccoglie il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniconsenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsil'interessato manifesta l'intenzione libera, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il contratto collettivo fissiconsenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguireparticolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), corrispondenti congrue durate all’adozione del tirocinioRegistro delle attività di trattamento (art. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo 30) e agli adempimenti in caso di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori notifica di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto violazioni dei dati personali all’Autorità di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione Controllo (Cassart. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 200733).
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Samples: Contract for the Definition of Legal and Economic Relations
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualicomma 2, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, il presente Accordo/Convenzione quadro ha una durata minima di 2 anni12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, l’Accordo/Convenzione quadro verrà considerato concluso.
4. Resta inteso che per durata dell’Accordo/Convenzione quadro si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAziende Sanitarie possono aderire all’Accordo/Convenzione quadro, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura. Infatti L’Accordo/Convenzione quadro resta comunque valida, efficace e vincolante per la struttura regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 60 mesi decorrenti dall’esito positivo del nuovo apprendistato esige che collaudo fino alla scadenza del servizio di manutenzione eventualmente richiesto da ciascuna Azienda sanitaria.
6. É escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo/Convenzione quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto Fornitore sarà tenuto a prestare la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Accordo/Convenzione Quadro
Durata. 1. Il presente contratto d’apprendistato è un contratto ha la durata di lavoro quarantotto mesi, a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariedecorrere dal 01.11. 2007 fino al 31.10.2011.
2. Alla scadenza del contratto, compatibilmente con le leggi in vigore, qualora l’ACI ritenesse di avvalersi della facoltà prevista al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifichepunto II.2.2 del bando di gara e verificasse la sussistenza di ragioni di convenienza alla prosecuzione del contratto, il medesimo servizio potrà essere affidato, di anno in anno, per i successivi tre anni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidel D.Lgs. 163/06 e ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. B) della direttiva 2004/18/CE.
3. In tal caso, ottenuto l’assenso della Società, il servizio sarà regolato, in conformità al progetto di base alla qualificazione da conseguiredella gara, alle stesse condizioni e con le stesse garanzie previste nel presente contratto, compresa la revisione del corrispettivo di cui all’articolo 18, previa istruttoria sui prezzi, tenuto conto di quanto previsto all’art. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore 7 del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)D.Lgs. Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali163/2006.
4. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione i primi tre mesi l’affidamento si intenderà conferito a titolo di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL prova al fine di settoreconsentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
5. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al Al termine del predetto periodo qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti e le diffide, non abbia dato prova di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori affidabilità e serietà l’ACI potrà recedere dal contratto, mediante semplice preavviso di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto dieci giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cassricevimento.
6. 15 luglio 1998All’iniziativa di recesso dell’ACI non potrà essere opposta, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto da parte della Società, la circostanza di apprendistato qualora il lavoratore dichiari avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto dell’appalto in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomoperiodi precedenti, anche in regime se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
7. Nell’eventualità del recesso di collaborazionecui al comma precedente, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati correttamente e regolarmente esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)qualsiasi genere.
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Durata. 1. Il contratto d’apprendistato è un contratto avrà una durata di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariemesi 24 (ventiquattro), al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, decorrenza presunta dal mese di luglio 2019. Le date esatte verranno concordate in base alla qualificazione da conseguirealle esigenze del servizio.
2. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, tuttavia sarà facoltà della stazione appaltante procedere ad un rinnovo del servizio per pari durata minima di 2 (mesi 24) ai sensi dell’articolo 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016
3. Alla scadenza dei due anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e ovvero dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianalesuccessivi due, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea contratto potrà essere prorogato, sulla base di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiun provvedimento espresso dall’Amministrazione Comunale, in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del tirocinioconseguente passaggio gestionale.
4. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale Il contratto potrà essere prorogato per il quale tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo appaltatore.
5. La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa ritenersi vietato sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto.
6. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto.
7. Al termine di ogni stagione teatrale e comunque entro il 30 giugno di ogni anno è prevista una verifica, da effettuarsi a cura della Direzione del Teatro, sull’andamento dei servizi nel loro complesso e sulla rispondenza degli stessi alle condizioni contrattuali.
8. Qualora emergesse una valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente il contratto, senza che ciò possa dare adito a diritti e pretese di sorta da parte dell’appaltatore. La risoluzione del contratto dovrà essere comunicata all’appaltatore tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), da spedire entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
9. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiudere la sala teatrale nei mesi estivi per un lavoratoreperiodo non superiore ai 90 giorni, sospendendo qualora non necessari, in tutto o in parte, i servizi oggetto dell’appalto.
10. I servizi potranno venire sospesi anche per un periodo maggiore in assenza di attività programmate o per altri motivi connessi all’utilizzo del teatro, fra cui per esempio lavori straordinari o ristrutturazioni.
11. In caso di sospensione totale nulla sarà dovuto all’appaltatore.
12. In caso di sospensione parziale verranno corrisposti all’appaltatore gli importi effettivamente dovuti in base alle prestazioni rese, essendo il pagamento della prestazione “a misura”.
13. Qualora, durante la vigenza dell’appalto, la sala teatrale dovesse essere chiusa all’utenza per lavori o altri motivi legati all’adeguamento e agibilità della stessa, per detti periodi di chiusura l’Amministrazione Comunale non corrisponderà all’appaltatore alcun compenso.
14. L’Amministrazione potrà tuttavia richiedere, qualora ritenuto necessario, in deroga al termine del periodo comma precedente, la presenza di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso uno o più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cassaddetti. 15 luglio 1998In tal caso verranno corrisposti all’appaltatore gli importi effettivamente dovuti in base alle prestazioni rese, n 6941)essendo il pagamento della prestazione “a misura”.
15. Non potrà L’appaltatore dovrà comunque essere certificato il contratto informato dall’appaltante sui contenuti degli eventuali lavori di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria adeguamento e ristrutturazione. Sarà inoltre a carico di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto quest’ultimo l’addestramento degli addetti sull’esercizio dell’oggetto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)adeguamento.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Durata. 1. Il contratto d’apprendistato è un contratto servizio di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarietesoreria dovrà essere svolto per il periodo 01/06/2016 – 31/12/2020.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi all’aggiudicatario della presente gara, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiprocedura negoziata, in base alla qualificazione da conseguirealle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro Durante il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima validità del contratto viene ora individuata stipulato in tre anniesito alla presente procedura, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno essere apportati alle modalità di espletamento dei servizi i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento degli stessi, mediante un semplice scambio di lettere.
4. Il Comune si riserva comunque, in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione qualora, a seguito di modifica soggettiva del Tesoriere per fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica del soggetto con il quale è stata stipulata la convenzione.
5. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 5 della presente convenzione; il tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo soggetto; il tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l’archivio dell’ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.
6. Come previsto dall’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune si riserva di procedere al rinnovo del contratto, alle stesse condizioni, per un ulteriore periodo di pari durata.
7. Alla scadenza, il Comune potrà disporre una proroga, della durata massima di sei mesi, per consentire il completamento delle procedure volte all’affidamento del servizio. In tal caso il Tesoriere, se richiesto dal Comune, sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa economiche del contratto in essere, fino alla stipula della nuova convenzione e al conseguente passaggio di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)consegne.
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Samples: Treasury Services Agreement
Durata. La durata dell’appalto è stabilita con decorrenza 1/5/2017 e scadenza unica alle ore 24.00 del 30/4/2021. Nel caso in cui la procedura di gara della scelta del Broker si protragga al punto da non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Leg.vo 50/2016, di avviare il servizio alla data di cui sopra, si stabilisce unilateralmente che la scadenza unica alle ore 24.00 del 30/04/2021 non subisce modifiche e l'aggiudicatario non potrà accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante imputabile alla riduzione della durata del servizio. Avvenuta l’aggiudicazione del servizio ed anche nelle more della stipula del contratto, il Broker aggiudicatario sarà comunque tenuto, senza che ciò comporti alcun onere per le singole Amministrazioni committenti, a dare immediato corso al servizio di cui al presente capitolato. Il contratto d’apprendistato è broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un contratto corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, impegnandosi a collaborare con il broker attualmente incaricato fino al completo passaggio delle competenze citate, compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell’inizio dell’incarico oggetto del presente Capitolato e non ancora chiusi. Su richiesta del Committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, ai sensi dell’art.106 c.11, D. Lgs.50/2016, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione di lavoro a tempo indeterminato soggetto servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di sei mesi, alle regole ordinariemedesime condizioni previste nel disciplinare. Dovrà altresì assicurare, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualisu richiesta degli Enti, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima caso di 2 anniscadenza naturale od anticipata del servizio, limite portato dal legislatore la prosecuzione delle attività al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuovo aggiudicatario del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)servizio o all’Amministrazione medesima.
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Samples: Brokerage Service Agreement
Durata. 1. Il presente contratto ha validità dal 01/01/2016 – 31/12/2016. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l’intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
2. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, redatto e sottoscritto in base unico originale in forma digitale. Una copia verrà trasmessa alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore competente Struttura del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliDipartimento della Salute e Servizi Sociali della Regione.
3. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur quanto non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimopresente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Infatti la struttura Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del nuovo apprendistato esige che presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirociniomedesimo.
5. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra In tali casi le parti contraenti hanno facoltà entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa al Dipartimento della Salute e Servizi Sociali della Regione.
6. All’ASL 4 Chiavarese è riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 1373 c. 2 del contratto Codice Civile, dandone comunicazione alla controparte con lettera raccomandata a/r e rispettando un preavviso di apprendistato giorni 60 rispetto alla data di decorrenza degli effetti del recesso. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite che verranno liquidate con le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite modalità previste nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)presente contratto.
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Samples: Contract for the Provision of Semi Residential Services at the Day Center for the Elderly
Durata. L'affitto avrà efficacia dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2022. Il presente contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo formativo di anni 2 (coordinato con disposizioni specifichedue) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualise nessuna delle parti invierà all'altra, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a almeno sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniprima della scadenza, con l’eccezione del settore artigiano e dei profililettera raccomandata A.R. o PEC, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, regolare disdetta. A fare data dal 1 gennaio 2021 il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa ramo d’azienda og- getto del contratto di apprendistato che affitto cesserà di comprende- re il godimento dell’immobile industriale in cui l’azienda è attualmente esercitata e posto in Ascia- no, viale Toscana n. 33, identificato al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 28, particella 401, cat. D/1, r.c. euro 7.349,00. L’Affittuaria pertanto – qualora il rapporto di af- fitto di azienda sia ancora in corso – si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a ri- lasciare completamente libero tale fabbricato da co- se e persone entro il 31 dicembre 2020, fatta ecce- zione esclusivamente per i beni di proprietà della Concedente non inclusi nel contratto di affitto di ramo di azienda, i quali se esistenti dovranno esse- re lasciati all’interno del fabbricato. Il completo adempimento dell’obbligo appena previsto dovrà ri- sultare da apposito verbale di riconsegna sotto- scritto da entrambe le stesse parti intendono certificare; parti. In caso di mancato adempimento all’obbligo appena previsto, l’Affittuaria è tenuta a corrispondere al- la Concedente a titolo di penale ex art. 1382 c.c. l’importo di euro 300,00 (trecento virgola zero ze- ro) per ciascun giorno di indebita occupazione, fer- mo restando il diritto della Concedente al risarci- mento dell’eventuale maggiore danno e ad agire per l’esecuzione in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale forma specifica del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)rilascio.”
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Samples: Contract Modification
Durata. 4.1 Il presente contratto d’apprendistato è un contratto ha durata di lavoro anni 6 (72 mesi) decorrenti dalla data di consegna dei locali attestata con verbale di inizio attività predisposto e controfirmato dalle parti.
4.2 La realizzazione dei lavori previsti dal progetto allegato agli atti di gara deve essere completata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 10.5, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.1, lett. b).
4.3 Entro la medesima data di cui al punto precedente, dovranno altresì essere forniti tutti gli allestimenti e le attrezzature funzionali ai locali ed allo svolgimento del servizio, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.1, lett. c) e fermo restando il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.
4.4 I servizi di caffetteria e book-shop dovranno essere avviati entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di invio al Comune del certificato di fine lavori e regolare esecuzione, che verrà comunicato al Concessionario a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariemezzo PEC, pena l’applicazione delle penali di cui al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualisuccessivo art. 16.1, in base alla qualificazione da conseguirelett. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima a).
4.5 In caso di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e ritardo nell’avvio dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaleservizi, il canone e la royalty di cui limite massimo al successivo art. 7 saranno comunque dovuti dal Concessionario a partire dalla data di cui al precedente art. 4.4 previsto per l’avvio dei servizi.
4.6 Alla scadenza della concessione, il Concessionario è previsto tenuto alla riconsegna dei locali liberi dalle cose, nello stato di efficienza in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea cui riconosce di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiaverli ricevuti, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimol’ordinario deperimento derivante dall’uso. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che Inoltre, il contratto collettivo fissiConcessionario potrà liberamente disporre di tutti gli arredi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguirele attrezzature ed i supporti di sua proprietà utilizzati nella conduzione dell’attività di cui al presente Contratto, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale senza alcun obbligo per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoreConcedente di riscattarli o corrispondere indennizzi, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)rimborsi o compensi a qualunque titolo.
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Samples: Concession Agreement
Durata. Il contratto d’apprendistato è presente Contratto d’Appalto ha decorrenza presumibile settembre 2022 ovvero data immediatamente successiva alla conclusione della procedura selettiva ed avrà durata pari a n. 90 giorni naturali. In particolare: • 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipulazione del presente Contratto, per la consegna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica così come descritto dall’Allegato n. 3 al Documento preliminare alla progettazione; • 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall’approvazione del suddetto Progetto, per la consegna del Progetto definitivo, così come descritto dall’Allegato n. 3 al Documento preliminare alla progettazione. Una volta che il Progetto definitivo verrà consegnato, la Stazione Appaltante, provvederà a far verificare il documento dal Verificatore terzo, ai fini della validazione da parte del R.U.P.; l’Appaltatore sarà quindi tenuto a recepire le eventuali modifiche progettuali che il Verificatore riterrà di segnalare, riconsegnando così alla Stazione Appaltante il Progetto definitivo aggiornato. Art. 4 - IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per l’intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore un contratto corrispettivo complessivo contrattuale “a corpo” pari ad Euro , oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. (frutto del ribasso prodotto in sede di lavoro offerta economica sull’importo a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012Gara). Il limite minimo 25% dell’importo contrattuale verrà corrisposto successivamente all’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Progetto di durata non va applicato agli apprendisti stagionalifattibilità tecnica ed economica. Per loro Il 70% dell’importo contrattuale verrà corrisposto successivamente alla consegna della progettazione definitiva. Il 05% dell’importo contrattuale verrà corrisposto successivamente alla validazione progettuale da parte di un terzo Soggetto. Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 113-bis, del Codice. In particolare, la fatturazione avverrà al completamento delle prestazioni. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento delle prestazioni da parte del D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione di ciascuna fattura. In caso di ritardato pagamento oltre i suindicati termini, saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Le eventuali penali comminate secondo il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione successivo art. 11 potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settorecui al successivo art. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni10, con l’eccezione obbligo di integrale reintegro dello stesso entro 30 giorni. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n. 136/2010. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga –pena la nullità del settore artigiano e dei profilipresente Contratto– a rendere tracciabili i flussi finanziari, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentiavvalendosi del conto corrente, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomodedicato, anche in regime di collaborazionevia non esclusiva, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto a pubbliche commesse (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007Allegato).
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Samples: Contratto d'Appalto
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore1. La durata massima del contratto viene ora individuata Servizio è di 18 mesi naturali, a decorrere dalla data di firma e spedizione del documento di stipula e cesserà con la scadenza del termine o anche anticipatamente nel momento in tre anni, con l’eccezione cui IGEA S.p.A. abbia utilizzato l’intero importo massimo spendibile;
2. Nel caso in cui alla scadenza naturale del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed termine (18 mesi) risultino ancora in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianalecorso delle indagini, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita contratto sarà tacitamente prorogato per il tempo necessario alla loro ultimazione nei tempi previsti dal CCNL deve ritenersi in linea rispettivo “Ordini di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAcquisto”, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che pertanto il contratto collettivo fissisi intenderà concluso con l’ultimazione delle suddette indagini e la proroga non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi ulteriori di qualsiasi genere.
3. Ove, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguirealla scadenza del termine di cui sopra (18 mesi dalla sottoscrizione) non risulti ancora esaurito l’importo massimo spendibile IGEA S.p.A., corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratorequalora lo ritenga necessario, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato prorogare il contratto agli stessi patti e condizioni e sino al raggiungimento del succitato importo massimo spendibile, previa comunicazione scritta da inviare all’appaltatore entro 30 giorni antecedenti il termine contrattuale stabilito.
4. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire il servizio secondo le modalità e alle condizioni previste nella presente Scheda Tecnica, nella Lettera d’Invito e nel Documento di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Stipula.
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Samples: Scheda Tecnica Prestazionale
Durata. Il contratto d’apprendistato La durata dell’AQ è un contratto di lavoro pari a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo mesi 48 (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 4 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di Per durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro dell’AQ si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le l’Azienda USL della Romagna può stipulare Contratti Applicativi con gli OE che sono parti possano liberamente accordarsidell’AQ. Successivamente alla scadenza dell’AQ non possono essere emessi Contratti Applicativi. Ove, alla data di scadenza del sopraddetto termine, fossero in corso l’esecuzione di servizi conseguenti a Contratti Applicativi emessi durante la vigenza dell’AQ, l’OE Gestore del servizio è tenuto a garantire l’esecuzione della prestazione fino alla scadenza del Contratto Applicativo, ancorchè succesiva alla scadenza dell’AQ. Il suddetto termine quadriennale decorre dalla data di stipula dell’AQ, e comunque dalla data di esecuzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c. 1, D.Lgs. 50/2016, non è ammessa proroga dell’AQ, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoin casi eccezionali debitamente motivati. Infatti Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’AQ o del singolo Contratto Applicativo, l’OE aggiudicatario dovrà prestare la struttura massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiservizio, in relazione mantenendo le prestazioni alle qualificazioni professionali da conseguiremedesime condizioni economiche e contrattuali, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale tempo strettamente necessario a completare una nuova procedura di gara. Prima della scadenza dell’AQ, qualora l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato del quinto, lo consenta, possono essere stipulati nuovi Contratti Applicativi per servizi la cui scadenza è successiva, fino ad un massimo di un anno dalla data di scadenza dell’AQ. Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell’AQ (e/o dei Contratti Applicativi) intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del presente AQ (e/o dei Contratti Applicativi), la SA si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)sorta.
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Samples: Accordo Quadro
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1) La fornitura di lavoro cui all’oggetto avrà durata quadriennale (48 mesi) decorrente dalla data di stipula dell'Accordo Quadro da parte del Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, o dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 32 c.13 del Codice, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 32 c.9 del Codice. L'affidamento delle prestazioni oggetto dell'A.Q. agli O.E. classificatisi in posizione utile in graduatoria, avviene esclusivamente al bisogno mediante contratti applicativi. Successivamente alla scadenza dell'A.Q. non possono essere emessi contratti applicativi. Ove, alla data di scadenza di sopraddetto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di richieste di servizi conseguenti a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecontratti applicativi emessi durante la vigenza dell'A.Q., al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) l'appaltatore si impegna ad eseguire la cui prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo. In ogni caso la scadenza dei contratti applicativi stipulati non potrà essere successiva a due anni dalla data di scadenza dell'A.Q..Resta inteso che per durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro dell'A.Q. si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsil'Azienda Usl della Romagna può stipulare contratti applicativi con gli O.E. facenti parte dell'A.Q..
2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 c.1 del Codice, per l'A.Q. non è ammessa la possibilità di rinnovo o proroga, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal in casi eccezionali debitamente motivati. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'A.Q. o di ogni singolo contratto collettivo medesimo. Infatti applicativo, l'aggiudicatario dovrà prestare la struttura massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale servizio per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine tempo strettamente necessario a completare una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106 comma 11 del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (CassCodice. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in In tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad l'O.E. è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)agli stessi prezzi e condizioni previste, ovvero più favorevoli.
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Samples: Accordo Quadro
Durata. Il presente contratto d’apprendistato è un contratto produce i suoi effetti dalla data di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariesottoscrizione delle parti fino al termine dell’esecuzione del servizio il quale si compone delle seguenti due fasi:
FASE 1: Allestimento del servizio, che si articola nelle seguenti azioni:
1. Implementazione e messa in funzione del servizio ad opera del Gestore;
2. Comunicazione del Gestore, mediante PEC, al Concedente e, per conoscenza, all’I.G.M. inerente al completamento delle azioni specificate nel punto precedente. In caso di ritardo rispetto ai tempi offerti dal Gestore in fase di gara verrà applicata, per ogni settimana di ritardo, la prevista penale di cui interno esiste al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico in Allegato;
3. A far data dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente sarà dato avvio alla procedura di collaudo da parte dell’I.G.M. Il collaudo dovrà essere ultimato dall’I.G.M. entro un mese dal suo avvio e, all’esito verrà redatto il verbale di collaudo con le modalità esposte nel Capitolato Tecnico. Nel caso in cui nel predetto verbale dovessero essere apposte delle riserve da parte dell’I.G.M. l’aggiudicatario dovrà adoperarsi celermente al fine di porre in essere le integrazioni o modifiche richieste dal predetto Istituto.
FASE 2: A far data dalla sottoscrizione del verbale di collaudo da parte dell’aggiudicatario potrà essere dato avvio da parte di quest’ultimo alla Gestione del servizio, concernente lo sfruttamento economico della concessione, mediante cessione a terzi, nei termini e secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto, per un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 cinque anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del presente contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al rinnovabile e cesserà gli effetti alla fine del quinquennio. Al termine del periodo contrattuale potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 168, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, un ulteriore periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori concessione, individuato sulla base di lavoro – possa un criterio di ragionevolezza, eventualmente intraprendere un nuovo rapporto necessario al recupero degli investimenti del concessionario per il conseguimento degli obiettivi contrattuali specifici come risultanti dal piano economico finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli inziali sia quelli in corso di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)concessione.
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Samples: Partnership Agreement
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima della concessione d’uso è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dal giorno della consegna dei locali a favore del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)concessionario. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato Alla scadenza pattuita il contratto di apprendistato qualora concessione d’uso s’intenderà risolto, senza bisogno di alcun preavviso. Si riconosce la possibilità di recesso da parte del concessionario, da comunicare al Comune di Celle Ligure mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il lavoratore dichiari in fase istruttoria recesso avrà esecuzione, non prima però che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di aver già ricoperto avvio del contratto. In caso di recesso prima della scadenza del quarto anno contrattuale, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi quattro anni. Il Comune si riserva comunque la medesima qualifica in altro rapporto facoltà di lavoro revocare anticipatamente la concessione d’uso per gravi ragioni di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionaliinteresse pubblico. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del rinnovare il contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; cui al presente Bando, previa valutazione del relativo interesse ed aggiornamento dei termini economici. In ogni caso alla scadenza del contratto, l’immobile dovrà essere restituito in questo buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall’attività svoltavi, libero da persone e cose non di proprietà del Comune di Celle Ligure. Nel caso la certificazione è ammessa qualora risulti che di ritardata consegna dell’immobile alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta al Comune di Celle Ligure un’indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, a cui si aggiungerà una penale giornaliera di € 250,00 salvo per il percorso Comune di formazione accresca la qualificazione professionale Celle Ligure il diritto al risarcimento del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)maggio danno.
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Samples: Concession Agreement
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualicomma 2, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, il presente Accordo Quadro ha una durata minima di 2 anni24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, l’Accordo Quadro verrà considerato concluso.
4. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAziende Sanitarie possono aderire all’Accordo Quadro, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Infatti Le singole prestazioni ed i relativi servizi connessi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 36 mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture e/o servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Endoprotesi Coronariche
Durata. 1. Il contratto d’apprendistato è un contratto servizio di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarietesoreria avrà la durata di anni due con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi all’aggiudicatario della presente gara, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiprocedura negoziata, in base alla qualificazione da conseguirealle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro Durante il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima validità del contratto viene ora individuata stipulato in tre anniesito alla presente procedura, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno essere apportati alle modalità di espletamento dei servizi i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento degli stessi, mediante un semplice scambio di lettere.
4. Il Comune si riserva comunque, in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione qualora, a seguito di modifica soggettiva del Tesoriere per fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica del soggetto con il quale è stata stipulata la convenzione.
5. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 5 della presente convenzione; il tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo soggetto; il tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l’archivio dell’ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.
6. Come previsto dall’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune si riserva di procedere al rinnovo del contratto, alle stesse condizioni, per ulteriori anni due.
7. Alla scadenza, il Comune potrà disporre una proroga, della durata massima di sei mesi, per consentire il completamento delle procedure volte all’affidamento del servizio. In tal caso il Tesoriere, se richiesto dal Comune, sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa economiche del contratto in essere, fino alla stipula della nuova convenzione e al conseguente passaggio di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)consegne.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Tesoreria
Durata. 6.1 Il contratto d’apprendistato è presente Accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione per la durata di 5 (cinque) anni.
6.2 Alla scadenza del termine, l’Accordo potrà essere prorogato per accordo scritto tra le Parti per un contratto ulteriore periodo fino a 5 (cinque) anni. Salvo diversa volontà anche solo di lavoro una Parte, da comunicarsi per iscritto all’altra Parte, con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla prima scadenza, nelle more della proroga, le Parti si danno reciprocamente atto che l’Accordo continuerà a produrre i suoi effetti fino al nuovo accordo e comunque per un tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarienon eccedente a due annualità. Durante il periodo “ponte” tra la scadenza del presente Accordo e il nuovo accordo, la collaborazione sarà condotta secondo i patti e le condizioni di cui al cui interno esiste presente Accordo nell’intento di garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività in corso di esecuzione.
6.3 Le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione da inviarsi a controparte nel rispetto di un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima preavviso di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a almeno sei mesi (Legge 92/2012)mesi. Il limite minimo recesso potrà essere parziale ovvero interessare anche solo uno dei due Istituti.
6.4 La comunicazione avente ad oggetto il recesso potrà essere trasmessa con lettera raccomandata con avviso di durata ricevimento o anche PEC o con qualsiasi altro mezzo idonea a documentare la ricezione e non va applicato agli apprendisti stagionali. Per farà sorgere in capo alla parte ricevente diritto ad alcuna indennità o risarcimento di sorta.
6.5 Lo scioglimento del presente Accordo, per qualsivoglia causa, non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo o dalle Convenzioni Operative, se esistenti, oltre che dalle Autorizzazioni.
6.6 Resta inteso che le previsioni di cui al presente Accordo relative alla proprietà intellettuale, manterranno la loro piena validità ed efficacia, anche per il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima tempo successivo allo scioglimento, per qualsivoglia causa, del contratto viene ora individuata in tre annipresente Accordo, con l’eccezione del settore artigiano e riferimento a tutte le invenzioni generate nell’esecuzione dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Progetti.
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Samples: Framework Agreement
Durata. 14.1 Il contratto d’apprendistato Contratto è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieindeterminato.
14.2 Nel caso in cui, sulla base dell’esame tecnico di fattibilità, la fornitura del Servizio non possa essere effettuata secondo quanto indicato dal Richiedente, TIM e il Richiedente stesso potranno recedere dal Contratto senza che sia dovuto il pagamento di alcuna penale/indennizzo. TIM provvederà ad informare il Richiedente circa l’esito dell’esame di fattibilità e dei tempi di realizzazione del Servizio.
14.3 Il Richiedente prende atto ed
14.4 Il Richiedente prende atto e accetta che la sospensione per qualsiasi ragione e/o causa del servizio di connettività broadband MPLS o internet di Telecom comporterà la conseguente interruzione del Servizio e che il venir meno, per qualsivoglia causa o ragione, del contratto relativo alla suddetta connettività comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto. In tal caso il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a TIM il corrispettivo previsto per il Servizio e relativo al Ciclo di fatturazione in corso.
14.5 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14.1 e fermo restando il disposto del successivo Articolo 15.4, al cui interno esiste Richiedente è concessa la facoltà di richiedere l’erogazione del Servizio per un periodo formativo non superiore a 6 (coordinato con disposizioni specifichesei) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base mesi.
14.6 Il Richiedente prende atto ed accetta che alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore cessazione del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaleContratto per qualsiasi ragione dovuta, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea passaggio dalla/e Linea/e VoIP alla/e linea/e RTG/ISDN potrebbe non comportare il mantenimento del/i medesimo/i numero/i di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)telefono.
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Samples: Condizioni Generali Del Servizio
Durata. 4.1 Il Contratto avrà decorrenza, dal e scadrà al 31 maggio 2019 (la “durata”) con eventuale possibilità di rinnovo sino al 31 maggio 2020 nel caso in cui non venga data disdetta da una delle Parti, a mezzo raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
4.2 Le Parti 6 (sei) mesi prima della data di scadenza del presente contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste e per un periodo formativo massimo di 2 (coordinato due) mesi, rinegozieranno in buona fede l’ammontare del canone di locazione di cui al paragrafo 5.1, fermo restando che tale ammontare non potrà comunque subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, superiori al 10% del canone di locazione stesso.
4.3 In caso di cessazione del contratto, per scadenza o cessazione anticipata, l’Affittuario dovrà procedere senza indugio a riconsegnare al Concedente il ramo d’azienda in buono stato, tenuto conto del normale deperimento d’uso e degli obblighi di manutenzione di cui al presente contratto. Il Concedente provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi di sua proprietà come da inventario redatto in contradditorio con disposizioni specifiche) il soggetto aggiudicatario al momento della consegna delle strutture.
4.4 Le Parti pattuiscono espressamente che allo scioglimento del contratto il Concedente non subentrerà in alcuno dei contratti stipulati dall’Affittuario. Il Concedente rimarrà pertanto estraneo ad ogni atto inerente il ramo d’azienda compiuto dall’Affittuario che si obbliga espressamente, per quanto occorre, a manlevare e a tenere indenne il Concedente da qualsiasi conseguenza dannosa possa derivargli per cause direttamente imputabili all’Affittuario stesso.
4.5 Alla data di scadenza o di cessazione anticipata del contratto, il diritto dell’ Affittuario di esercitare all’interno dell’unità di vendita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande verrà automaticamente meno e questi sarà tenuto a volturare la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualirelativa autorizzazione al Concedente, in base alla qualificazione impegnandosi fin da conseguire. La norma ora ad adempiere quanto richiesto dalla normativa applicabile al fine di far rientrare il Concedente nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 annititolarità, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)senza opporre eccezione od obiezione alcuna.
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Durata. 1. La concessione del servizio di tesoreria viene affidata dall’Ente all’Istituto Tesoriere per il periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2023 a tutti i patti e condizioni previsti dalla presente convenzione ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.
2. La presente convenzione potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti, qualora ricorrano le condizioni di legge, e per una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Il contratto d’apprendistato è servizio avrà inizio inderogabilmente a decorrere dal 01/06/2020 anche in pendenza della stipula del contratto.
4. Alla scadenza dell’affidamento, nelle more di aggiudicazione della nuova convenzione, il tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per un contratto massimo di lavoro sei mesi e comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara; il tesoriere si impegna a tempo indeterminato garantire che l’eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza e senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l’ente tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo.
5. Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito e alla regolare consegna al soggetto alle regole ordinariesubentrante di tutti i valori tenuti in dipendenza della gestione affidatagli, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) dovrà effettuare la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiconsegna di carte, registri, stampati, sistemi informativi e quant’altro affidatogli, in base alla qualificazione da conseguirecustodia o in uso.
6. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Durante la validità della presente convenzione, di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale comune accordo fra le parti possano liberamente accordarsie seguendo le procedure di rito, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissipotranno essere apportate, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguiremediante un semplice scambio di lettere, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoremigliore svolgimento del servizio, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà a condizioni comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)non peggiorative per l’Ente.
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Samples: Convenzione Di Tesoreria
Durata. Il 1. La concessione del servizio di tesoreria viene affidata dal Comune all’Istituto Tesoriere per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2023 a tutti i patti e condizioni previsti dalla presente convenzione ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.
2. La presente convenzione potrà essere rinnovata per una durata non superiore a quella del contratto d’apprendistato è iniziale , d’intesa tra le parti, qualora ricorrano le condizioni di legge, e per una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Alla scadenza dell’affidamento, nelle more di aggiudicazione della nuova convenzione, il tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per un contratto massimo di lavoro sei mesi e comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara; il tesoriere si impegna a tempo indeterminato garantire che l’eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza e senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l’ente tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo.
4. Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito e alla regolare consegna al soggetto alle regole ordinariesubentrante di tutti i valori tenuti in dipendenza della gestione affidatagli, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) dovrà effettuare la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiconsegna di carte, registri, stampati, sistemi informativi e quant’altro affidatogli, in base alla qualificazione da conseguirecustodia o in uso.
5. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Durante la validità della presente convenzione, di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale comune accordo fra le parti possano liberamente accordarsie seguendo le procedure di rito, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissipotranno essere apportate, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguiremediante un semplice scambio di lettere, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoremigliore svolgimento del servizio, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà a condizioni comunque essere certificato non peggiorative per il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Comune.
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Durata. 1. Il contratto d’apprendistato presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
2. Se alla scadenza non verrà avanzata disdetta da una delle parti firmatarie, il presente accordo si rinnoverà tacitamente di anno in anno fino ad massimo di 5 anni.
3. Il presente accordo ha inoltre valenza retroattiva per la corresponsione degli incentivi relativi ad interventi non ricadenti nell’art. 27.1 dell’accordo aziendale sottoscritto in data 4/06/2013. PREMESSO CHE:
a) La normativa di riferimento è il Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 9 Apr 2008 n.81;
b) Il suddetto decreto prevede, disciplinandone compiti, funzioni, responsabilità e modalità di designazione le figure di “Coordinatore per la Progettazione” e “Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori”;
c) Il Consorzio ha perseguito ed intende perseguire la massima sicurezza promuovendo e diffondendo la cultura della sicurezza e della qualità, ma anche mettendo a disposizione risorse economiche e tecnologiche;
d) Le parti concordano nel ritenere strategico, dal punto di vista del perseguimento di una effettiva maggiore sicurezza nell’esecuzioni dei lavori in appalto che le suddette funzioni vengano in prevalenza svolte, di preferenza, da personale consorziale, favorendo e assicurando da un contratto lato la massima formazione e qualificazione professionale, dall’altra riconoscendo incentivi di carattere economico;
e) Conseguentemente alla connotazione più complessa ed articolata che il carico di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieviene ad assumere, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomodirezione consorziale, anche in regime su segnalazione dell’incaricato, è tenuta ad adottare le soluzioni organizzative atte ad evitare che l’attribuzione degli incarichi di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto sicurezza possa pregiudicare il corretto assolvimento delle funzioni assegnate per norma contrattuale e di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)mansionario.
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Samples: Accordo Aziendale Sindacale
Durata. 1. La concessione del servizio di tesoreria viene affidata dall’Ente all’Istituto Tesoriere per il periodo dal 1/1/2021- 31/12/2023 a tutti i patti e condizioni previsti dalla presente convenzione ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.
2. La presente convenzione potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti, qualora ricorrano le condizioni di legge, e per una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Il contratto d’apprendistato è servizio avrà inizio inderogabilmente a decorrere dal 01/01/2021 anche in pendenza della stipula del contratto.
4. Alla scadenza dell’affidamento, nelle more di aggiudicazione della nuova convenzione, il tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per un contratto massimo di lavoro sei mesi e comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara; il tesoriere si impegna a tempo indeterminato garantire che l’eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza e senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l’ente tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo.
5. Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito e alla regolare consegna al soggetto alle regole ordinariesubentrante di tutti i valori tenuti in dipendenza della gestione affidatagli, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) dovrà effettuare la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiconsegna di carte, registri, stampati, sistemi informativi e quant’altro affidatogli, in base alla qualificazione da conseguirecustodia o in uso.
6. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Durante la validità della presente convenzione, di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale comune accordo fra le parti possano liberamente accordarsie seguendo le procedure di rito, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissipotranno essere apportate, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguiremediante un semplice scambio di lettere, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoremigliore svolgimento del servizio, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà a condizioni comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)non peggiorative per l’Ente.
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Samples: Treasury Agreement
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione fino al 31 maggio 2023.
2. Nel caso in cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore prima della scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 5, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Per loro Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni/Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura. Infatti La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la struttura regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
4. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima fino al 30 settembre 2023.
5. L’esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del nuovo apprendistato esige che 1° ottobre 2022.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto Fornitore sarà tenuto a prestare la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Fornitura Di Gas Naturale
Durata. La durata della locazione è di minimo 1 mese. Per locazioni inferiori al mese verrà fatturato il mese intero. Il contratto d’apprendistato è un contratto calcolo delle rate di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariediritto da norme imperative. locazione viene effettuato sulla base di 30 giorni per ogni mese dell’anno qualora, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualinel corso della locazione, in non siano intervenute variazioni Art. 9 Legge sulla Privacy e/o movimentazioni di cantiere. In quest’ultimo caso, il calcolo delle rate di locazione verrà effettuato sulla base alla qualificazione da conseguiredegli effettivi giorni di Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. modd. e/o integrazioni, come modificato ed integrato anche dal GDPR calendario di ciascun mese dell’anno. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima locazione decorre dalla data della bolla di 2 anniconsegna e termina con la restituzione di tutto il materiale 679/2016, limite portato dal legislatore il cliente dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a presso i magazzini Doka. In ogni caso, il locatario sarà tenuto a corrispondere i canoni di locazione e/o le indennità di protratto utilizzo del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo conoscenza dei diritti di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima cui all’articolo 7 del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianalepredetto decreto, il cui limite massimo contenuto è previsto liberamente consultabile sul sito web xxx.xxxx.xx. Con la materiale concesso in cinque anni (Interpello al Ministero locazione, sino alla data in cui non avrà restituito a Doka Italia tutto il relativo materiale, franco magazzino Doka Italia. sottoscrizione delle presenti condizioni, il cliente esprime il consenso affinché Doka Italia raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati di cui verrà Il mancato o parziale utilizzo da parte del Lavoro 40/2011 locatario dei beni concessi in locazione, per qualsiasi causa o motivo, non darà diritto ad alcuna in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l’adempimento del 26.10.2011)rapporto contrattuale, autorizzandolo altresì a trasmettere i propri dati sospensione e/o riduzione del canone di locazione pattuito. La durata stabilita a terzi qualificati, per gli adempimenti di legge e/o derivanti dal CCNL deve ritenersi rapporto in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro essere con il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cliente.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Durata. 8.1 Il contratto d’apprendistato è un contratto presente accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono recipro- camente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la con- clusione e l’entrata in vigore di lavoro accordi internazionali. Il presente accordo sarà applicato a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste titolo provvisorio in conformità dei disposti della legislazione domestica dei rispettivi Paesi. Rimarrà in vigore per un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidi cinque anni. Decorso detto intervallo, sarà tacitamente rinnovato di volta in base alla qualificazione da conseguirevolta per un periodo di un anno. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva Entrambi i Governi hanno facoltà di denunciare l’accordo in qualsiasi momento, previa una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anninotifica scritta, con l’eccezione del settore artigiano e preavviso di sei mesi.
8.2 Qualora l’uno dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato due Governi dovesse considerare che le stesse parti intendono certificare; finalità del presente accordo non possano più realizzarsi o che l’altro Governo abbia negletto i propri obblighi, avrà il diritto di sospendere o di rescindere il presente accordo mediante denuncia scritta e con un preavviso di tre mesi. A prescindere da quanto precede, i due Governi avranno facoltà di por fine al presente accordo con effetto immediato in questo caso la certificazione di violazione sostanziale dello stesso. Sostanziale è ammessa qualora risulti che il percorso ogni violazione d’un fine essenziale del presente accordo.
8.3 In caso di formazione accresca la qualificazione professionale denuncia, i disposti del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)presente accordo rimarranno applicabili a tutti i progetti approvati anteriormente alla denuncia.
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Durata. Il presente contratto d’apprendistato è un spiega i suoi effetti dalla data della sua approvazione ed avrà termine allo spirare di 12 mesi decorrenti dalla “Data di approvazione del contratto”, oppure al raggiungimento dell’importo massimo di spesa di € 376.310,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, non appena il contratto diverrà efficace, salvo che la Committente ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi ed alle condizioni previste all’art. 32, comma 8, del Codice. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarierisoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell’Offerta Tecnica se migliorativo), il Fornitore potrà affiancare l’Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al cui interno esiste un fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell’ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente. L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali. La Committente, in base alla qualificazione da conseguireconformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre annicontratto, con l’eccezione del settore artigiano e dei profilicomunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale prorogandolo per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Casscontraente, ivi inclusa la stipula del contratto. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in In tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomoil Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto patti e condizioni o più favorevoli per la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Committente.
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Samples: Service Agreement
Durata. Il II presente contratto d’apprendistato scade al 31 dicembre 2019 e decorre a far data dalla sua stipula. Non è rinnovabile tacitamente. Potrà essere richiesta la proroga tecnica, per un contratto massimo di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualimesi 6, in base alla qualificazione da conseguireattesa della nomina del nuovo affidatario. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Ditta potrà recedere dal contratto dandone preavviso per mezzo di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)raccomandata A/R almeno con un preavviso di tre mesi. Il limite minimo Comune potrà recedere in qualsiasi momento dall’accordo di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisponsorizzazione sottoscritto a fronte di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, e ciò senza alcun preavviso e senza alcun corrispettivo e/o indennizzo, di qualsivoglia natura, a favore del soggetto “sponsor”. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso Nel caso in cui, durante la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano manutenzione e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianalela cura delle aree verdi da parte dello “sponsor”, il Comune rilevasse ed accertasse la violazione da parte del medesimo degli obblighi in capo allo stesso ovvero nel caso in cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiComune rilevasse ed accertasse l'abusiva alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi da parte dello “sponsor”, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora sponsorizzazione si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il lavoratore dichiari Comune, fermo restando il diritto ad ottenere risarcimento di tutti i danni subiti, sarà legittimato ad eseguire, sia direttamente che per il tramite di terzi soggetti a tal fine dal medesimo incaricati, tutte le opere ed i lavori e comunque tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per il ripristino e la sistemazione dell’area in fase istruttoria questione addebitandone il relativo costo allo “sponsor”. Gli allestimenti installati e l’automezzo resteranno di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, proprietà del Comune anche in regime caso di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)recesso contrattuale.
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Samples: Sponsorship Agreement
Durata. 1. Il presente contratto d’apprendistato avrà durata di 18 mesi, ossia dal 1 luglio 2021 ovvero, nel caso in cui a tale data la procedura di gara fosse ancora in corso, dalla data del verbale di aggiudicazione della gara e comunque fino al 31 dicembre 2022. L’Amministrazione Comunale, si riserva il diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del servizio con i medesimi soggetti aggiudicatari delle gare per ulteriori 18 mesi. L’esercizio di tale diritto è subordinato ad un giudizio positivo in ordine alla corretta ed efficiente conduzione del servizio durante il pregresso periodo di gestione ed alla perduranza dell’interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare.
2. Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, è in facoltà del Comune procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, previa comunicazione scritta per un periodo non superiore a mesi sei.
3. Per dichiarati e prevalenti motivi di lavoro pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la validità del contratto, nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a tempo indeterminato nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.
4. Qualora l’impianto sportivo venga assegnato a soggetto alle regole ordinariediverso dall’attuale gestore, quest’ultimo potrà continuare ad utilizzarlo, con applicazione delle tariffe comunali vigenti, per tutta la durata della stagione sportiva in corso, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) fine di salvaguardare l’esistenza e la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore piena attività del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione bocciodromo e del settore artigiano e dei profilisociale in genere.
5. Al fine di garantire l’uso pubblico della struttura sportiva in oggetto, seppur l’affidatario dovrà sempre garantire il funzionamento delle stesse, fatto salvo il verificarsi delle seguenti circostanze speciali o eventi analoghi:
a) discontinuità nelle forniture di energia elettrica, acqua, combustibile, ecc.;
b) indisponibilità di pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’impianto;
c) interventi manutentivi che si protraggano oltre i tempi previsti, per giustificati motivi;
d) gravi danni agli impianti che non individuati dalla contrattazione artigiana ed consentano la riapertura in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)tempi brevi delle strutture.
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Samples: Contract for Service Management
Durata. Il contratto d’apprendistato 2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con la decorrenza dal 31/12/2016.
2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni salvo disdetta da parte della Locatrice da comunicarsi alla Conduttrice a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla successiva naturale scadenza. Le Parti si danno atto che il termine di preavviso è un contratto pattuito in 18 (diciotto) mesi tenuto conto della complessità degli impianti che la Conduttrice collocherà nella Porzione Locata e le evidenti difficoltà connesse alla loro rimozione (che potrebbe comportare una modifica di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiparte della rete di telecomunicazione).
2.3 La Locatrice dichiara che, in base nessun caso, si avvarrà alla qualificazione da conseguireprima scadenza del Contratto della facoltà di diniego del rinnovo dello stesso ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 392 del 1978.
2.4 La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Locatrice consente, invece, che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniricevimento, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni un preavviso di 180 (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)centottanta) giorni.
2.5 In espressa deroga all’art. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello 41 della Legge n° 8 392/78, nel caso in cui la Locatrice intendesse locare a terzi la Porzione Locata alla scadenza del 2 febbraio 2007)Contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata.
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Samples: Locazione
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva Garanzia Assicurativa ha una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana un anno ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsitacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoil caso in cui l’Assicuratore, l’Aderente o il Contraente non notifichi la risoluzione della Garanzia Assicurativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni. Infatti In caso di recesso, la struttura richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni al seguente indirizzo: Copertura Danni: PSA INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxx 27, Casella Postale 421, 20124 Milano (MI) Copertura Vita: PSA LIFE INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A., Via Xxxxx Xxxxx 27, Casella Postale 421, 20124 Milano (MI) In tal caso, la quota parte del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiPremio corrisposta per l’intera durata della Garanzia Assicurativa non utilizzata sarà rimborsata, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguireove previsto. AVVERTENZA: se l’Aderente omette di comunicare all’Assicuratore la modifica del rischio assicurato alla data di adesione alla Polizza, corrispondenti congrue durate tale omissione può cagionare la perdita totale o parziale del tirociniodiritto all’Indennizzo e la cessazione della Polizza conformemente agli artt. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine 1897 e 1898 del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).Codice Civile
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Samples: Polizza Collettiva Di Assicurazione
Durata. 1. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto locazione ha la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal 00/00/2015 sino al 00/00/2021 e si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni alle regole ordinariecondizioni qui pattuite e così di seguito, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiai sensi dell’art. 28 della legge n. 392/78, in base alla qualificazione qualora non venga data da conseguireuna delle parti disdetta nei modi e termini ivi indicati e salvo recesso, da comunicarsi da parte del Conduttore, nei termini e modalità previsti dall’art. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)27 della medesima legge. Il limite minimo pagamento del canone e delle spese non potrà essere sospeso né ritardato per alcun motivo da parte del Conduttore, il quale dovrà far valere ogni eventuale ragione in separato giudizio. Nessuna azione, pertanto, potrà essere intentata dal Conduttore moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modalità di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso legge, del canone e delle quote per gli oneri accessori produrrà ipso jure la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima risoluzione del contratto viene ora individuata per fatto e colpa del Conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., salvo il disposto di cui all’art.55 della legge n. 392/78. Ove il Locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento di quanto stabilito all’art. 2 del presente contratto, darà luogo all’applicazione della indennità di mora nella misura prevista dalla legge. I pagamenti del canone o di qualsiasi altra somma saranno ricevuti dal Locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni legali eventualmente in tre annicorso nei confronti del Conduttore, con l’eccezione del settore artigiano le quali avranno quindi ugualmente pieno corso. Il Conduttore dichiara di aver attentamente visitato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano. Il Conduttore solleva, pertanto, il Locatore da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni manutentive dei profililocali, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni a persone e cose dovuti a incuria o comunque a contenuto equipollente a quello artigianalecarenze manutentive. E’ proibito al Conduttore, senza preventivo consenso scritto del Locatore e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni, di far eseguire mutamenti nel locale e negli impianti in essi esistenti, fatto salvo quanto disposto all’art 5. E’ altresì proibito: gettare negli apparecchi sanitari, negli acquai, nei lavabi e negli immondezzai materie che ne ostruiscano gli scarichi, ingombrare cortili e portici con automezzi, carrelli e qualsiasi materiale ingombrante ed usarne altrimenti che per solo passaggio; collocare casseforti ed altri oggetti di peso eccessivo, tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose; esporre cartelli, insegne o scritte senza il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero preventivo permesso del Lavoro 40/2011 Locatore e senza aver conseguito le eventuali autorizzazioni o concessioni prescritte, esporre all’esterno dei locali merci, derrate, tavoli o altro, senza l’espresso e condizionato consenso scritto del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Locatore.
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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale
Durata. 1. Il contratto d’apprendistato è un contratto presente Atto ha durata novennale, di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui 6 anni, al cui interno esiste un per il periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima continuità con il Contratto di 2 Servizio 2009 ed ulteriori 3 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro per il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, in ragione degli investimenti di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato entità significativa previsti dal CCNL Contratto, ai sensi di settorequanto riportato al punto 4.4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
2. La durata massima del presente Contratto, ove compatibile con la disciplina vigente, si estenderà automaticamente – su comunicazione della Regione da presentarsi almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale - per un ulteriore anno, sino al 31.12.2024, agli stessi patti e condizioni qualora alla data del 31.12.2023 non risulti ancora individuato il nuovo affidatario e non sia possibile l’effettivo avvio dei servizi da parte del medesimo; trascorsi i dodici mesi, le Parti concorderanno le condizioni tecniche, economiche e finanziarie dell’eventuale successivo periodo di continuità del servizio.
3. Le Parti, in presenza di ulteriori rilevanti investimenti da parte di Trenitalia da realizzarsi in tempi significativamente brevi e tali da determinare pagina 1010pagina dirette e positive ricadute sui livelli prestazionali, si riservano di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto viene ora individuata in tre di servizio della durata di quindici anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, secondo il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoRegolamento (CE) n 1370/2007. Infatti Ai fini del presente comma, la struttura Regione entro l’anno 2016 si impegna ad assolvere all’obbligo di pubblicità preventiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del citato Regolamento CE.
4. Qualora, in esito alla pubblicità preventiva di cui al precedente comma e, comunque, in esito ad una procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero ad un affidamento diretto con le modalità di cui al reg. n.1370/07, sia individuato un nuovo contraente diverso da Trenitalia, la Regione si riserva di esercitare il recesso successivamente alla data del 31.12.2017, con un preavviso non inferiore a 18 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva efficace a favore del nuovo apprendistato esige aggiudicatario/affidatario. In tale ipotesi, la Regione si impegna a corrispondere a Trenitalia esclusivamente il valore netto contabile del materiale acquistato alla data di cessazione del servizio di cui al presente Contratto, nonché tutti gli importi economici eventualmente necessari a garantire a Trenitalia il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario su tutti gli anni di effettuazione del servizio a partire dal 1°gennaio 2015 senza alcun altro onere, indennitario o risarcitorio a carico della Regione che esercita il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)recesso.
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Samples: Service Agreement
Durata. Il contratto d’apprendistato La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 1 (un) anno decorrente dalla data di avvio del servizio. Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Committente si riserva la facoltà di affidare nuovamente i servizi oggetto del presente capitolato per 1 (un) ulteriore anno alle medesime condizioni normo-economiche dell’affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ripetizione di servizi analoghi). Qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro il corrispettivo non fosse interamente esaurito, resta salva la facoltà della Committente di prorogare la durata, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti degli importi stabiliti, fino ad un contratto periodo massimo di 6 (sei) mesi. La proroga potrà essere esercitata sia al termine dell’Accordo Quadro principale, sia al termine dell'eventuale ripetizione di servizi analoghi. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo nel quale la Committente potrà stipulare i successivi Contratti Applicativi con gli Operatori Economici parte dell’Accordo. I Contratti Applicativi stipulati dalla Committente seguiranno le tempistiche in essi indicate; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine dell’Accordo Quadro, purché il Contratto Applicativo sia attivato entro la data di scadenza dell’Accordo stesso; in tal caso eventuali atti modificativi/integrativi del singolo Contratto Applicativo potranno essere adottati anche in un momento successivo alla scadenza dell’Accordo. I Prestatori di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariesaranno individuati con separati contratti individuali, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) fatta salva la cui facoltà da parte della Committente di non procedere all’attivazione della somministrazione, ovvero di ricorrervi parzialmente, sulla base delle effettive esigenze che potranno verificarsi nel corso della durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settorecontratto. La durata massima dei singoli contratti individuali di lavoro sarà definita nel relativo Contratto Applicativo e non potrà eccedere la durata del contratto viene ora individuata Contratto Applicativo stesso. In ogni caso l’Accordo Quadro e/o i Contratti Applicativi potranno concludersi prima dello scadere dei predetti termini temporali, qualora venga raggiunto il corrispettivo massimo stimato dell’Accordo o il corrispettivo massimo stimato del singolo Contratto Applicativo. L’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi potranno concludersi anticipatamente anche qualora l’Autorità d’Ambito non riconfermasse in tre annicapo alla Committente il servizio di gestione dei rifiuti urbani. È facoltà della Committente procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l’avvio dell’esecuzione avviene subito dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, mediante la sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. L’Operatore Economico, con l’eccezione la presentazione della propria offerta, si obbliga alla stipula dell’Accordo Quadro e degli eventuali successivi Contratti Applicativi nella data fissata dalla Committente che sarà comunicata ai sensi dell’art. 32, co. 8, xxxxx periodo, del settore artigiano D.Lgs. n. 50/2016 e dei profili, seppur s.m.i.. Qualora non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa fosse possibile addivenire alla stipula dell’Accordo Quadro entro e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsioltre 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimol’Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell’art. Infatti la struttura 80, co. 5, lett. c), del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinioD.Lgs. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).n. 50/2016 e s.m.i..
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Samples: Servizio Di Assunzione Di Personale a Tempo Determinato
Durata. Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto d’apprendistato è un presumibilmente entro il mese di agosto 2018. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà essere disposta l’esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguirevia d’urgenza. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima consegna delle opere, ritirate dai Musei di 2 anniprovenienza/sedi collezioni private, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo alla sede espositiva della Galleria “Xxxxx Xxxxxxx” di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro Pordenone, ubicata in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 60 dovrà avvenire, previo accordo con il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano referente dell’Amministrazione comunale – Direzione Musei e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa referente dell’Ente/privato prestatore: − presumibilmente entro il 5 settembre 2018; − entro e non quale limite oltre il 13 settembre 2018, per le sole opere dei Musei che richiedono il ritiro massimo 5 gg. prima dell’inaugurazione. Le operazioni di fine mostra, reimballo e la riconsegna ai Musei di appartenenza/sedi delle collezioni private, salvo eventuale proroga della conclusione della mostra, che sarà comunicata con almeno 20 giorni di anticipo, dovranno avvenire dopo il 9 dicembre 2018 e comunque – salvo diversa comunicazione dell’Amministrazione comunale – Direzione Musei entro il quale 18 dicembre 2018; Il servizio si intenderà concluso con il compimento di tutte le parti possano liberamente accordarsiattività necessarie a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente foglio d’oneri. Resta inteso che in caso di proroga della mostra ovvero di sospensione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione le prestazioni di cui al presente “Foglio d’oneri” dovranno essere conseguentemente adeguate alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto esigenze tempestivamente comunicate dall’Amministrazione comunale – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Direzione musei.
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Samples: Service Agreement
Durata. 1. Il presente contratto d’apprendistato è ha durata triennale dal fino al . Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) 05/08/2013 (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx)
2. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l’intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un contratto nuovo contratto, se ritenuto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiinteresse da ambedue i contraenti, in base alla qualificazione tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
3. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da conseguireappendice al contratto stesso adottata con formale delibera. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Le parti si impegnano peraltro sin d’ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di 2 anniesercizio dell’attività.
4. Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, limite portato dal legislatore ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre annipresente contratto, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsisi impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo.
5. In tali casi le parti contraenti hanno facoltà, salvo quando ciò sia espressamente previsto entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto collettivo medesimoa mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte ed al Dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo Ferme restando le rimanenti ipotesi di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)recesso previste dal presente contratto.
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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualicomma 2, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, il presente Accordo Quadro ha una durata minima di 2 anni12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, l’Accordo Quadro verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAziende Sanitarie possono aderire all’Accordo Quadro, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura. Infatti L’Accordo Quadro resta comunque valida, efficace e vincolante per la struttura regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 60 mesi decorrenti dall’esito positivo del nuovo apprendistato esige che collaudo fino alla scadenza del servizio di manutenzione eventualmente richiesto da ciascuna Azienda sanitaria.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto Fornitore sarà tenuto a prestare la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro
Durata. Il A partire dalla data stipula del contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualio, in base caso di anticipo di fornitura, dalla data di comunicazione di anticipo, entro 60 giorni dovranno essere effettuate tutte le attività di Progettazione e realizzazione del nuovo portale istituzionale della Provincia di Salerno di cui all’art. 3 lettera a), di Porting dei contenuti dal vecchio al nuovo portale art. 3 lettera c), di formazione art. 3 lettera d), di attivazione dei servizi di hosting di cui all’art. 3 lettera b). I servizi di assistenza e manutenzione, di Hosting del sito istituzionale della Provincia di Salerno dovranno essere garantiti per i 24 mesi successivi all’esito positivo del collaudo. I primi sei mesi dalla data del collaudo saranno considerati quali periodo di prova al fine di consentire all’Amministrazione una valutazione del rapporto. Durante tale periodo, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 10 giorni, da comunicare alla qualificazione da conseguireditta a mezzo fax o altro strumento telematico. Nell’eventualità del recesso di cui al periodo precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. L’Amministrazione, nel rispetto del disposto dell’art. 29 del d.lgs. 163/06, si riserva la facoltà di rinnovare/prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, per un importo contrattuale annuo ulteriore massimo pari al 33% IVA esclusa del prezzo complessivo offerto in fase di gara, previa comunicazione al soggetto affidatario 2 mesi prima della scadenza. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima facoltà di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che rinnovare il contratto collettivo fissi, è ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione e verrà attivata soltanto nel caso in cui l’Amministrazione lo ritenga utile e necessario in relazione alle qualificazioni professionali da conseguireproprie esigenze e alle disponibilità finanziarie, corrispondenti congrue durate senza che per ciò derivi alcun diritto in capo all’aggiudicatario all’affidamento della stessa. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere a procedura negoziata per l'affidamento di un servizio analogo a quelli oggetto dell'appalto allo stesso Fornitore, secondo le procedure stabiliti dall'art. 57 c. 5 lett. b del tirocinioD.Lgs. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore163/2006 e s.m.i., al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa l’importo contrattuale massimo non potrà superare il 50% dell'importo del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)iniziale.
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Samples: Service Agreement
Durata. Il contratto d’apprendistato è un In merito alla durata del contratto di lavoro inserimento, il Decreto (art. 57, co. 1) prevede che essa non possa essere inferiore a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarienove mesi, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiné superiore a diciotto mesi; ed, inoltre, in base alla qualificazione da conseguirecaso di assunzione di soggetti disabili, come individuati all’articolo 54, co. 1, lett. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una f), che la “durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 massima può essere estesa fino a sei mesi (Legge 92/2012)trentasei mesi”. Il limite È stato osservato 66 che l’appena richiamato periodo minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto di inserimento “appare in sintonia con la tendenza dell’ordinamento, connessa alla proliferazione dei rapporti a durata predeterminata, a individuare nella durata di nove mesi lo scrimen tra assunzioni a termine precarie e quelle stabili, cioè collocabili all’interno dell’organico stabile dell’impresa”, così come, del resto, avviene ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 368/2001. Con l’art. 56 del Decreto, sarebbe stato così introdotto un limite di durata minima a tutela del lavoratore, limite che, invece, non era stato fissato con il Cfl. Ai sensi dell’art. 57, co. 2, non si dovrà tener conto nel computo del limite massimo di durata degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile, nonché dei periodi di astensione per maternità; in questi casi il rapporto viene ora individuata in tre anniad essere sospeso e, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaleconseguente- mente, il cui limite massimo è previsto termine finale viene posticipato in cinque anni coerenza con la durata di tale periodo di sospensione. Parte della dottrina, a tal proposito, osserva, riprendendo le considerazioni estese dalla Cassazione (Interpello sentenza 28 marzo 1997, n. 282267) con riferimento al Ministero regime giuridico del Lavoro 40/2011 Cfl in presenza delle medesime cause di sospensione del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea rapporto di principio fissa lavoro, che proprio “la sospensione e il conseguente slittamento del termine non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsisono tuttavia automatiche, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura ma dipendono da un’apprezzabile e concreta possibilità di svolgimento della formazione al rientro del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al di fuori dei tempi e dei modi inizialmente programmati” 68. Con particolare riferimento alla maternità e paternità, occorre precisare che determinano la sospensione del termine sia i congedo di maternità che il congedo parentale (art. 2, co. 1, lett. a) e b) del periodo D.Lgs. n. 151/2000)69. Per le altre cause di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo sospensione del rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Casslavoro, come la malattia e l’infortunio, il 66 Xxxxxxxx D., op. 15 luglio 1998cit., n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata2004, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)p. 301.
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Samples: Contratto Di Inserimento
Durata. Il 3.1 La durata della locazione dell’immobile è di anni 9 (nove) con inizio dal [indicare la data di sottoscrizione del contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualio, in base caso di consegna differita dell’immobile, la previsione: “dalla data di presa in consegna dei locali risultante da apposito verbale, che dovrà avvenire al termine di adeguamento dell’immobile al fine di rendere lo stesso idoneo all’uso per cui viene locato e conforme alla qualificazione da conseguirenormativa vigente, corredato della documentazione necessaria e comunque non oltre il . La norma nella sua formulazione originaria prevedeva Qualora la consegna dovesse avvenire oltre il suddetto termine, sarà applicata al Locatore una durata minima penale pari ad € per ogni giorno di 2 anni, limite portato dal legislatore ritardo per la mancata consegna del 2012 bene senza giustificato motivo . Decorsi ulteriori sessanta (60) giorni il contratto potrà essere risolto. A garanzia di quanto sopra viene consegnata la fideiussione a sei mesi (Legge 92/2012)prima richiesta in ossequio a quanto previsto dall’art. 6.4 dell’Avviso di Indagine di mercato”].
3.2 E’ escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza.
3.3 Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliConduttore dovrà riconsegnare l’immobile nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il deterioramento e/o il consumo risultante dall’uso dello stesso in conformità del contratto. Per loro Il Conduttore sarà, comunque, esentato dalla rimessione in pristino dei locali. Il Locatore si impegna a cooperare, secondo il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniprincipio della buona fede contrattuale, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed il Conduttore al fine della riconsegna dell’immobile locato.
3.4 Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello misura proporzionale al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998occupazione, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate da pagarsi con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)periodicità semestrale fino alla riconsegna dell’immobile.
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Durata. 1. Il presente contratto d’apprendistato ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12) ed è un prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di lavoro proroga (1/1 – 30/04 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente. Articolo 11 Trattamento dei dati personali
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’ art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L’ATS e il soggetto gestore di Unità d’Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a tempo indeterminato trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni: Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto alle regole ordinariegestore di Unità d’Offerta e l’ATS ovvero di Regione Lombardia, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specificheper le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
b) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiassumere, in base alla qualificazione proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da conseguirequelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima 33 e 34 del Regolamento UE;
e) rispettare le prescrizioni di 2 annitipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il limite minimo soggetto gestore di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro Unità d’Offerta, inoltre:
a) raccoglie il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniconsenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsil'interessato manifesta l'intenzione libera, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il contratto collettivo fissiconsenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguireparticolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), corrispondenti congrue durate all’adozione del tirocinioRegistro delle attività di trattamento (art. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo 30) e agli adempimenti in caso di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori notifica di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto violazioni dei dati personali all’Autorità di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione Controllo (Cassart. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 200733).
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Samples: Contract for the Definition of Legal and Economic Relations
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro 1. L’Accordo Quadro avrà efficacia a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste decorrere dal 23 novembre 2017 e conserverà la sua validità per un periodo formativo di 36 (coordinato trentasei) mesi e, comunque, sino al completo adempimento, da parte di cia- scun Fornitore, di tutte le obbligazioni contrattuali connesse con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualil’esecuzione dell’Atto di Affida- mento allo stesso giàformalizzato alladatadi scadenza.
2. L’eventuale prosecuzione delle attività oltre il termine di scadenza dell’Accordo Quadro non po- trà, in base alla qualificazione da conseguirenessun caso, essereconsideratacomerinnovo dell’Accordo Quadro stesso.
3. Resta inteso che la scadenza dell’Accordo Quadro sarà anticipata al momento del raggiungimen- to del corrispettivo complessivomassimo previsto dalsuccessivoarticolo 11.
4. Restaintesoinoltreche, aisensi dell’art. 000,xxxxx00, xxx X.xxx. x.00 xxx0000,Xxxxxxx– nel corso dell’esecuzione dei servizi in affidamento – può prorogare la durata dell’Accordo Quadro. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Casscontraente. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in In tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionaliciascun Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Agenzia.
5. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomoÈ, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)peraltro,esclusatrale Partiogni facoltàdi rinnovotacito.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Stampa Dei Documenti Della Riscossione
Durata. 1. Il rapporto contrattuale terminerà in ogni caso il 31/12/2024 ovvero al momento dell’esaurimento dell’importo minimo garantito, fatto salvo l’esercizio, da parte della Stazione Appaltante, della facoltà di procedere ad ulteriori contratti applicativi, fino a concorrenza dell’importo stimato per il singolo lotto, come definito al precedente articolo 1; l’eventuale conclusione del rapporto contrattuale al raggiungimento del minimo garantito viene comunicata a mezzo pec dalla Stazione Appaltante. Quanto stabilito al presente xxxxx non pregiudica i diritti previsti dagli artt. 12 e 13 del presente Capitolato.
2. L’esecuzione del contratto d’apprendistato è un contratto avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l’Amministrazione di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualichiedere, in base casi di urgenza, l’esecuzione anticipata ai sensi del comma 13 dell’art. 32 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
3. Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell’arco di tutto il periodo di durata del contratto. Non è pertanto ammessa l’interruzione del servizio.
4. L'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, dandone comunicazione alla qualificazione da conseguireditta affidataria almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anniditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anninessuna esclusa, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto previste dal contratto collettivo medesimostesso.
5. Infatti L’Amministrazione si riserva la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissifacoltà di non procedere ad affidare all’operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguireall’esaurimento dell’importo minimo garantito, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomoulteriori contratti applicativi, anche in regime prima dello spirare del termine di collaborazionecui al comma 1 del presente articolo, intercorsi tra le parti senza che l’appaltatore che sottoscrive il relativo accordo quadro possa avanzare pretese di compensi ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto indennizzi di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)qualsiasi natura e specie.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualicomma 2, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, il presente Accordo quadro ha una durata minima di 2 anni12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, l’Accordo quadro verrà considerato concluso.
4. Resta inteso che per durata dell’Accordo quadro si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAziende Sanitarie possono aderire all’Accordo quadro, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura. Infatti L’Accordo quadro resta comunque valida, efficace e vincolante per la struttura regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 60 mesi decorrenti dall’esito positivo del nuovo apprendistato esige che collaudo fino alla scadenza del servizio di manutenzione eventualmente richiesto da ciascuna Azienda sanitaria.
6. É escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto Fornitore sarà tenuto a prestare la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro
Durata. Il La durata del presente contratto d’apprendistato è un viene fra le Parti convenuta in anni quindici con decorrenza dal e termina improrogabilmente il . Alla scadenza del presente atto di concessione il fondo rustico dovrà essere riconsegnato libero da persone, animali e cose ed in piena disponibilità del concessionario, senza necessità di ulteriori formalità o disdetta in quanto questa si intende data ed accettata dalle Parti ora per allora. La riconsegna avverrà con formale verbale di ripresa e constatazione e il concessionario sarà tenuto a pagare i canoni fino alla data del predetto verbale di riconsegna. Tutto quanto sopra in espressa deroga all’art. 1 e seguenti della legge 203/82. Alla scadenza del presente contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieaffitto per concorde volontà delle parti, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentiespressa deroga all’art. 4 della legge 203/82, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero assolutamente esclusa la rinnovazione tacita del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea presente contratto di principio fissa e non quale limite massimo entro concessione il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti estinguerà la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi sua efficacia tra le parti ed aventi ad oggetto alla scadenza sopra indicata, senza necessità alcuna di preavviso o disdetta. A tale momento la medesima attività lavorativa proprietà riprenderà legittimo possesso del contratto fondo libero e sgombro da persone e cose. Il Concessionario dichiara, con la propria firma in calce al presente accordo, che al momento del rilascio del fondo per la data sopra prevista nulla le sarà dovuto dal Concedente a qualsivoglia titolo: durata, proroghe, canoni, migliorie, eccetera. Il Concessionario, al fine di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; ottenere il rinnovo del presente atto, è tenuto a comunicare tale intenzione tramite lettera scritta, entro e non oltre otto mesi dalla scadenza pattuita e produrre apposita istanza alla Agenzia del demanio – Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx. L’accoglimento di tale istanza è rimesso all’insindacabile giudizio del Concedente in questo applicazione della normativa vigente. Il Concedente può recedere in tutto o in parte dalla concessione mediante preavviso di sei mesi in caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)sopravvenienza di esigenze di carattere governativo.
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Samples: Concessione Di Uso Di Fondo Rustico
Durata. La durata del presente affidamento è di tre anni,a decorrere dalla data della stipula del contratto. Il contratto d’apprendistato Comune si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione definitiva è un contratto divenuta efficace, di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariedare l’avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, al qualora ricorrano le circostanze di cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiall’art. 32, in base alla qualificazione da conseguirecomma 8 del D. Lgs. 50/2016. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata consegna in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali via d’urgenza dovrà essere comprovata da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché apposito verbale; in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite l’Aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal capitolato e dalla propria offerta tecnica. É prevista facoltà di rinnovo per ulteriori due anni. L’eventuale decisione di rinnovare o di non rinnovare il contratto rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione,previa valutazione del servizio reso e della congruità economica per l’Ente ed è quindi insindacabile da parte dell’Impresa Aggiudicataria. Qualora il Comune intendesse avvalersi della facoltà di rinnovo è tenuto a darne comunicazione per iscritto all’Aggiudicatario tre mesi prima della scadenza naturale del contratto, a mezzo PEC e il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste in contratto agli stessi prezzi, patti o condizioni, o più favorevoli, per la stazione appaltante. Il rinnovo tacito del contratto è comunque escluso. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le relative competenze professionalistesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi a mezzo PEC per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Dovranno essere valutate L’Aggiudicatario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa. Alla scadenza del presente appalto, l’Aggiudicatario si impegna affinché il passaggio dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell’Ente, senza alcun ulteriore onere di lavoro autonomoqualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta. A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto a concordare con l’Ente nei 60 giorni lavorativi precedenti la scadenza dell’appalto, il piano di dismissione graduale del servizio. L’Aggiudicatario è obbligato a rendere disponibili le banche dati, come create, aggiornate e bonificate dall’attività svolta,e, se necessario, su un’architettura hardware stand alone messa a disposizione dall’Ente, completa di software perfettamente funzionante, senza alcun termine di scadenza della relativa licenza d’uso, garantendo i necessari aggiornamenti ed in grado di garantire la piena accessibilità a tutte le informazioni presenti in banca dati da parte dell’Ente, senza ulteriori oneri per l’Ente. Tale piano dovrà consistere nella comunicazione di tutti i tracciati record relativi a tutti i moduli/fasi di lavorazione della procedura compresi nel proprio sistema operativo utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Ente e diverso da quello in uso all’Ente stesso. Resta inteso inoltre che tutti i dati collegati agli atti lavorati dall’Aggiudicatario per conto dell’Ente si intendono di proprietà di quest’ultimo, pertanto entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla conclusione dell’appalto sarà obbligo dell’Aggiudicatario trasferire, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell’Ente, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in regime conseguenza dell’affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di collaborazionelegge, intercorsi tra il tutto senza oneri per l’Ente. L’Aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)servizio all’Ente senza alcuna criticità.
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Durata. 4.1 Il Contratto avrà decorrenza, dal 01 luglio 2017 e scadrà al 31 maggio 2019 (la “durata”) con eventuale possibilità di rinnovo sino al 31 maggio 2020 nel caso in cui non venga data disdetta da una delle Parti, a mezzo raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
4.2 Le Parti 6 (sei) mesi prima della data di scadenza del presente contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste e per un periodo formativo massimo di 2 (coordinato due) mesi, rinegozieranno in buona fede l’ammontare del canone di locazione di cui al paragrafo 5.1, fermo restando che tale ammontare non potrà comunque subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, superiori al 10% del canone di locazione stesso.
4.3 In caso di cessazione del contratto, per scadenza o cessazione anticipata, l’Affittuario dovrà procedere senza indugio a riconsegnare al Concedente il ramo d’azienda in buono stato, tenuto conto del normale deperimento d’uso e degli obblighi di manutenzione di cui al presente contratto. Il Concedente provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi di sua proprietà come da inventario redatto in contradditorio con disposizioni specifiche) il soggetto aggiudicatario al momento della consegna delle strutture.
4.4 Le Parti pattuiscono espressamente che allo scioglimento del contratto il Concedente non subentrerà in alcuno dei contratti stipulati dall’Affittuario. Il Concedente rimarrà pertanto estraneo ad ogni atto inerente il ramo d’azienda compiuto dall’Affittuario che si obbliga espressamente, per quanto occorre, a manlevare e a tenere indenne il Concedente da qualsiasi conseguenza dannosa possa derivargli per cause direttamente imputabili all’Affittuario stesso.
4.5 Alla data di scadenza o di cessazione anticipata del contratto, il diritto dell’ Affittuario di esercitare all’interno dell’unità di vendita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande verrà automaticamente meno e questi sarà tenuto a volturare la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualirelativa autorizzazione al Concedente, in base alla qualificazione impegnandosi fin da conseguire. La norma ora ad adempiere quanto richiesto dalla normativa applicabile al fine di far rientrare il Concedente nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 annititolarità, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)senza opporre eccezione od obiezione alcuna.
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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva presente Convenzione ha una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Per loro Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni/Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura. Infatti La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la struttura regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
4. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 48 mesi dalla data di stipula della Convenzione.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del nuovo apprendistato esige che presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto Fornitore sarà tenuto a prestare la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto avrà durata di lavoro anni 8 (otto) a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguiredecorrere dalla data di sottoscrizione. La norma nella Società, potrà, a sua formulazione originaria prevedeva una durata minima totale ed esclusiva discrezione, previa valutazione di 2 anniri- spondenza al pubblico interesse, limite portato dal legislatore nel rispetto comunque della legislazione che sa- rà all’epoca vigente in materia, acquisito il consenso del 2012 a sei mesi Conduttore, rinnovare il presente contratto fino ad un massimo di ulteriori anni 8 (Legge 92/2012otto). Alla scadenza il Conduttore dovrà riconsegnare l’immobile oggetto di attività costi- tuente il ramo di azienda senza pretesa alcuna in ordine ad indennità né per av- viamento, né per altra causa. A detta scadenza il Conduttore sarà tenuto a compiere tutti gli atti volti a ripristina- re in capo alla Società la titolarità della gestione del ramo aziendale. Il limite minimo ramo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliazienda viene consegnato in data odierna, garantendo, la Società il libe- ro e completo possesso del ramo di azienda, libero da oneri, trascrizioni e iscri- zioni pregiudizievoli e da liti pendenti. Per loro Il Conduttore dichiara di ricevere in consegna i beni costituenti il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione ramo aziendale, ritenendoli di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima suo gradimento e idonei all’uso convenuto e si obbliga a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto viene ora individuata in tre annibuono stato di conservazione. E’ facoltà delle Parti di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a mesi sei che dovrà essere formalizzato, a cura della Parte che intende recedere, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa lettera raccomandata A.R che dovrà pervenire alla parte destinataria entro e non quale limite massimo entro oltre il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimosuddetto termine di preavviso. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in In tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti la Parte recedente dovrà cor- rispondere all’altra Parte un congruo indennizzo da determinarsi anche tenuto conto del valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati, nonché degli anni di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)utilizzo della struttura.
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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva presente Convenzione ha una durata minima di 2 anni12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta dell’ Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni possono aderire alla Convenzione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Infatti Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 36 mesi dalla data di stipula della Convenzione/dalla data di emissione dell’Ordinativo di fornitura.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto La locazione avrà la durata di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo anni 6 (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012sei). Il limite minimo presente contratto decorrerà dalla firma dello stesso. Le parti convengono che alla scadenza del periodo sopraindicato il contratto si rinnoverà tacitamente per periodi di durata 6 (sei) anni in 6 (sei) anni, se la Conduttrice non va applicato agli apprendisti stagionaliavrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza. Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Conduttrice collocherà nell’area oggetto del presente contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione spostamento (che potrebbe comportare una modifica di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL parte della rete di settoretelecomunicazioni), questa disdetta debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno dodici mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La durata massima Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 6 (sei) mesi. In questo caso le parti, di comune accordo, concordano che la Conduttrice, qualora dovesse recedere anticipatamente entro n.3 (tre) anni dalla data di decorrenza del canone di locazione di cui al successivo Art.4, verserà a titolo di penale a favore della Locatrice entro tale termine di recesso l’importo pari a n.1 (una) annualità del canone di locazione. tranne nel caso in cui la rescissione sia dovuta a cause di forza maggiore non imputabili alla volontà delle parti. Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione e l’inizio di efficacia dello stesso è consentito alla Conduttrice l’accesso alle parti locate per poter condurre sopralluoghi e verifiche necessarie alla definizione del settore artigiano progetto e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)delle certificazioni.
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Samples: Locazione Ad Uso Non Abitativo
Durata. L’Assicurazione ha la durata prevista nel simplo di polizza e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza Sospensione Non è prevista la Sospensione Come posso disdire la polizza? Ripensamento dopo la stipulazione Contratti a distanza – diritto di recesso: Il contratto d’apprendistato è un contratto Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di lavoro recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariemezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)il Contratto ha avuto effetto. Il limite minimo diritto di durata recesso non va applicato agli apprendisti stagionaliproduce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso In tali casi, la coniugazione Società si riserva di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima tutelare i propri diritti nei confronti del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Contraente.
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Samples: Insurance Contract
Durata. L’Accordo Quadro avrà una durata complessiva massima di 36 mesi nel corso del quale potranno essere stipulati uno o più contratti attuativi con gli operatori economici qualificati, di durata variabile fino a un massimo di 12 mesi. Il contratto d’apprendistato è attuativo dell’Accordo Quadro avrà durata presunta massima di dodici mesi decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del servizio. Qualora la destinazione del rifiuto secco residuo (codice CER 20.03.01) definita dall’Autorità dovesse variare, si procederà con un rilancio dell’offerta per la nuova destinazione individuata e la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiattuativo, in base aggiunta o in sostituzione del precedente. Alla scadenza del termine fissato (36 mesi), l’accordo quadro è da ritenersi concluso, fatta salva la possibilità di attivare la proroga tecnica del contratto prevista al successivo art. 3.2. In assenza dell’attivazione della summenzionata opzione di prolungamento contrattuale, il contratto s’intenderà pertanto concluso senza bisogno di particolari formalità, anche nel caso in cui il quantitativo di rifiuti indicato nel Capitolato non sia stato interamente conferito e senza che per questo i sottoscrittori dell’accordo quadro possano accampare diritti o pretese di sorta. In tale caso ETRA S.p.A. si riserva tuttavia la possibilità di prolungare la durata contrattuale almeno fino alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima concorrenza dei quattro quindi del valore complessivo dell’accordo quadro e comunque per un tempo massimo di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012proroga temporale). Il limite minimo Nel caso in cui l’importo contrattuale sia stato interamente speso prima della scadenza temporale sopra fissata, ETRA S.p.A. potrà:
1. incrementare la quantità di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliprestazioni da effettuare (vedi articolo 7 del Capitolato), e conseguentemente il valore del contratto, nel rispetto dell’art. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore106, comma 12 del D. Lgs. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni50/2016, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)oppure
2. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che dichiarare concluso il contratto collettivo fissisenza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirociniooppure
3. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato prorogare il contratto e conseguentemente il valore dello stesso, fino all’espletamento e all’aggiudicazione di apprendistato qualora una nuova gara. Gli operatori economici aggiudicatari del confronto competitivo (vedi art. 5 del Capitolato) dovranno essere in grado di iniziare il lavoratore dichiari in fase istruttoria servizio anche prima del termine della verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti previsti nei documenti di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)gara.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Prelievo E Trasporto Rifiuti
Durata. 8.1 Il contratto d’apprendistato è un contratto presente accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore di lavoro accordi internazionali. Il presente accordo sarà applicato a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste titolo provvisorio in conformità dei disposti della legislazione domestica dei rispettivi Paesi. Rimarrà in vigore per un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidi cinque anni. Decorso detto intervallo, sarà tacitamente rinnovato di volta in base alla qualificazione da conseguirevolta per un periodo di un anno. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva Entrambi i Governi hanno facoltà di denunciare l’accordo in qualsiasi momento, previa una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anninotifica scritta, con l’eccezione del settore artigiano e preavviso di sei mesi.
8.2 Qualora l’uno dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato due Governi dovesse considerare che le stesse parti intendono certificare; finalità del presente accordo non possano più realizzarsi o che l’altro Governo abbia negletto i propri obblighi, avrà il diritto di sospendere o di rescindere il presente accordo mediante denuncia scritta e con un preavviso di tre mesi. A prescindere da quanto precede, i due Governi avranno facoltà di por fine al presente accordo con effetto immediato in questo caso la certificazione di violazione sostanziale dello stesso. Sostanziale è ammessa qualora risulti che il percorso ogni violazione d’un fine essenziale del presente accordo.
8.3 In caso di formazione accresca la qualificazione professionale denuncia, i disposti del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)presente accordo rimarranno applicabili a tutti i progetti approvati anteriormente alla denuncia.
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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire1. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una presente concessione avrà la durata minima di 2 annianni cinque a decorrere dal _ e sino al
2. Allo scadere del termine di cui al precedente punto 2.1, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)la concessione si intenderà automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.
3. Il limite minimo Concessionario con preavviso di durata almeno 12 (dodici mesi) dalla data di scadenza della presente Concessione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presenterà al Comune richiesta di rinnovare la Concessione. Trattandosi di un bene indisponibile ad uso pubblico, viene escluso ogni diritto privatistico di rinnovo della Concessione e pertanto resterà di esclusiva discrezione del Comune accogliere o meno la richiesta di rinnovo e le relative condizioni.
4. Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi momento dando un preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando comunque in tale caso l’obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Comune, senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.
5. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento la Concessione, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 (sei) mesi della data fissata per il rilascio del chiosco, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, opportunamente documentati, che rendano non va applicato agli apprendisti stagionalipiù possibile o diversamente realizzabile l’occupazione, senza alcun obbligo di indennizzo e con la sola restituzione del canone residuo già corrisposto.
6. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso Le parti danno espressamente atto che la coniugazione presente concessione in uso non rientra nel campo di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa applicazione della L. 392/78 e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)costituisce affitto d’azienda.
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Samples: Contratto Di Concessione in Uso
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore1. La durata massima della locazione dell’Immobile è di anni 9 (nove) con inizio dal [indicare la data di stipula del contratto Contratto o, in caso di consegna differita dell’Immobile, la dicitura: “dalla data di presa in consegna dei locali risultante dal verbale di cui al comma successivo, che dovrà avvenire al termine di adeguamento dell’Immobile al fine di rendere lo stesso idoneo all’uso per cui viene ora individuata locato e conforme alla normativa vigente, corredato della documentazione necessaria, e comunque non oltre il . Qualora la consegna dovesse avvenire oltre il suddetto termine, sarà applicata al Locatore una penale pari a Euro …... per ogni giorno di ritardo per la mancata consegna del bene senza giustificato motivo. Decorsi ulteriori sessanta (60) giorni, il Conduttore avrà facoltà di risolvere in tre anniogni momento il presente Contratto, incamerando altresì l’importo maturato a titolo di penale fino alla data di scioglimento del rapporto. A garanzia di quanto sopra viene consegnata la fideiussione a prima richiesta in ossequio a quanto previsto dall’art. 6.5 dell’Avviso di indagine di mercato].
2. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore dovrà riconsegnare l’Immobile nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il deterioramento e/o il consumo risultante dall’uso dello stesso in conformità del Contratto. Il Conduttore sarà, comunque, esentato dalla rimessione in pristino dei locali. Il Locatore si impegna a cooperare, secondo il principio della buona fede contrattuale, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed il Conduttore al fine della riconsegna dell’Immobile locato.
3. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello misura proporzionale al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998occupazione, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate da pagarsi con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)periodicità semestrale fino alla riconsegna dell’Immobile.
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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto presente appalto ha la durata di lavoro circa 9 (nove) anni scolastici, a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariepartire dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023. Qualora non si riuscisse ad assicurare la corrispondenza tra inizio dell’esecuzione dell’appalto e inizio dell’anno scolastico, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidel rapporto, in base alla qualificazione da conseguirepari ad anni nove, avrà decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del contratto. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima I giorni di 2 anni, limite portato dal legislatore effettuazione del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima servizio saranno quelli del contratto viene ora individuata in tre annicalendario scolastico, con l’eccezione del settore artigiano interruzione delle festività natalizie e dei profilipasquali, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentifatte salve eventuali variazioni apportate dall’autorità scolastica locale. Ove, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea alla data di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa scadenza del contratto di apprendistato servizio relativo al presente appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre (6) SEI mesi dalla scadenza di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione Comunale, in attesa della stipula del contratto, può, se necessario, chiedere l’avvio del servizio alla ditta aggiudicataria: in tal caso, la ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato speciale d’appalto. Complessivamente, la durata del contratto è contenuta entro il limite massimo di nove anni, previsto dall’articolo 12, comma 1, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923. Valore dell’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico Il valore presunto e stimato dell’appalto è pari a euro 4.536.000 I.V.A. esclusa: n. 126.000 Km. all’anno di media x € 4,00 I.V.A. esclusa come prezzo a base d’asta per ogni chilometro (€ 504.000,00 I.V.A. esclusa all’anno) da assoggettare a ribasso x n. 9 (nove) anni di durata contrattuale. Tale importo è espresso a titolo puramente indicativo/orientativo e non costituisce alcun impegno o garanzia da parte dell’ente sull’effettiva quantità delle prestazioni che le verranno richieste e, pertanto, esclude qualsiasi pretesa da parte dell’appaltatore di compensi integrativi o aggiuntivi ovvero revisioni contrattuali per variazione della quantità dei servizi (es. in diminuzione causa COVID, causa riduzione iscrizioni o altri motivi di sospensione delle attività didattiche), fermo restando quanto previsto dall’articolo 106, comma 11 del codice dei contratti in base al quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse parti intendono certificare; condizioni previste nel contratto originario. In Tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto “…Le prestazioni che verranno pagate, come chilometraggio, saranno solo quelle effettivamente eseguite dalla ditta su specifica richiesta dell’ente appaltante o, in questo subordine ed in via eventuale, quelle riconosciute da quest’ultimo a seguito di valutazione ponderata e funzionale degli interessi pubblici sottesi in ordine alle cause delle prestazioni aggiuntive. In merito agli oneri della sicurezza per la prevenzione e protezione dei rischi da interferenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00: il fatto che i servizi vengano svolti contemporaneamente a quelli di sorveglianza sugli scuolabus e non abbiano, per loro natura, dei pericoli derivanti direttamente dal loro svolgimento, ma provenienti soltanto da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che non vi siano rischi apprezzabili da interferenze. I rischi di interferenze non sussistono nemmeno nel caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso in cui l’appaltatore accetti di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)ubicare l’ufficio fisico nella stanza offerta in uso dal Comune, trattandosi di un’utilizzazione della stessa in via esclusiva, senza sovrapposizione con dipendenti di altri datori di lavoro.
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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)1. Il limite minimo presente contratto avrà la durata di durata non va applicato agli apprendisti stagionalimesi 12 (dodici) decorrenti a far data dal 1° gennaio 2016 , giusto avvio dell’esecuzione del Contratto, come attestata con il verbale di cui all’art. Per loro il 304 D.P.R. n. 207/10, sino al 31 dicembre 2016.
2. Resta salva, ad esclusivo beneficio di AIRGEST S.P.A., la facoltà di esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente rispetto a quello artigianalecontrattuale, pari ad ulteriori mesi 12 (dodici), decorrenti a far data dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017, alle medesime condizioni contrattuali di cui all’affidamento originario.
3. È escluso il cui limite massimo rinnovo tacito.
4. Alla scadenza naturale del contratto, ovvero in ogni altro caso di risoluzione anticipata del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Airgest S.p.A.
5. Non è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero richiesto, pertanto, alcun preavviso o notifica per la scadenza del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)contratto.
6. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoreL’Appaltatore si obbliga a produrre, al termine del dell’affidamento ovvero a certificazione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione di periodo e straordinarie, indicazioni circa lo stato manutentivo degli impianti in affidamento nonché storico degli interventi di apprendistato manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria eseguiti ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver anomalie non già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)d’avvenuto rientro.
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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualicomma 2, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, il presente Accordo Quadro ha una durata minima di 2 anni12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo termine di durata non va applicato agli apprendisti stagionalisia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per loro Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, l’Accordo Quadro verrà considerata concluso.
4. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni Contraenti possono aderire all’Accordo Quadro, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Infatti Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 36 mesi dalla data di emissione.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomomassima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire1. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una presente concessione avrà la durata minima di 2 annianni sei a decorrere dal 01/06/2013 e sino al 31/05/2019.
2. Allo scadere del termine di cui al precedente punto 2.1, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)la concessione si intenderà automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.
3. Il limite minimo Concessionario con preavviso di durata almeno 12 (dodici mesi) dalla data di scadenza della presente Concessione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presenterà al Comune richiesta di rinnovare la Concessione. Trattandosi di un bene indisponibile ad uso pubblico, viene escluso ogni diritto privatistico di rinnovo della Concessione e pertanto resterà di esclusiva discrezione del Comune accogliere o meno la richiesta di rinnovo e le relative condizioni.
4. Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi momento dando un preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando comunque in tale caso l’obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Comune, senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.
5. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento la Concessione, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 (sei) mesi della data fissata per il rilascio del chiosco, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, opportunamente documentati, che rendano non va applicato agli apprendisti stagionalipiù possibile o diversamente realizzabile l’occupazione, senza alcun obbligo di indennizzo e con la sola restituzione del canone residuo già corrisposto.
6. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso Le parti danno espressamente atto che la coniugazione presente concessione in uso non rientra nel campo di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa applicazione della L. 392/78 e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)costituisce affitto d’azienda.
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Samples: Contratto Di Concessione in Uso
Durata. Il Le attività di cui al presente ordine dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31.12.2023. PENALI E RISOLUZIONE Trattandosi di appalto finanziato in parte con risorse PNRR si applicano le penali di cui al comma 6 dell’articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e del DPCM 07/12/2021, ovvero: Ø Inadempimento dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto d’apprendistato è un o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, co. 4 D.L. 77/2021): importo penale pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, applicabile dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al permanere dell'inadempimento. 0000000000 / 00.00.0000 In conformità all'art. 50 D.L. n. 77 del 2021, le penali dovute per le suddette inadempienze a quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, potranno trovare applicazione fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dal medesimo articolo 50, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione del comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 comporta l'impossibilità per l'operatore economico di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariepartecipare, al cui interno esiste in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidi dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata tutto o in tre anniparte, con l’eccezione le risorse del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)PNRR. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige Si rammenta inoltre che il presente contratto collettivo fissi, è sottoposto a condizione risolutiva in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, caso di esito negativo dei controlli relativi al termine del periodo titolare effettivo (di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007cui al vostro Allegato IV).
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Samples: Ordine d'Acquisto
Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariecui all’Articolo 4, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) comma 2 eventualmente incrementato ai sensi dell’Articolo 4, comma 6 la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva presente Convenzione ha una durata minima di 2 anni12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, limite portato dal legislatore su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)termine di durata, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente Articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Il limite minimo Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 6, eventualmente incrementato, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro della Convenzione si intende il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiAmministrazioni possono aderire alla Convenzione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoper emettere Ordinativi di Fornitura. Infatti La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la struttura del nuovo apprendistato esige che regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo tempo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomovigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. I singoli Ordinativi di Fornitura daranno origine ad un servizio di assistenza e manutenzione on- site della durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di consegna per i PC in regime acquisto di cui al Lotto 1 e della durata di 60 mesi per i PC in noleggio di cui al Lotto 2.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto anche tecnica, affinché possa essere garantita la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; continuità dei servizi, soprattutto nel caso in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)cui gli stessi vengano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1