EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE Clausole campione

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione aggiudica all’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose. L'affidamento è condizionato, previa verifica dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 36 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'inesistenza a carico dell’aggiudicatario stesso delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii.. Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro – nonché le spese di pubblicazione del bando di gara e i compensi della Commissione giudicatrice sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n.136/2010 e ss.mm.ii. Qualora l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima della stipula del contratto.
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di vendita, che è allegato e incorporato al presente avviso pubblico (Allegato 6), ed è stato già sottoscritto dall’acquirente e allegato all’atto di presentare la sua offerta (Allegato 6).
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente responsabile, divenuta efficace nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’Art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006 il contratto non conterrà la clausola compromissoria (arbitrale).
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l'Amministrazione solo dopo l'aggiudicazione definitiva, effettuata con apposito atto del Responsabile del Settore.
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara ed entro 35 giorni. Tutte le eventuali spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti al contratto, da stipularsi con scrittura privata, sono a carico dell’impresa aggiudicataria. Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, telefonicamente al n. 045-7103556 - Ufficio Segreteria o alla seguente email xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. Mentre l’aggiudicatario assume l’impegno nei confronti dell’Ente Appaltante per effetto della presentazione dell’offerta stessa, l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli atti di gara e alle necessarie verifiche d’ufficio da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali.
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicazione provvisoria non tiene luogo del contratto in quanto resta subordinata alla determinazione di aggiudicazione definitiva che verrà adottata dal Dirigente del Settore dopo aver verificato il possesso – da parte dell’aggiudicatario provvisorio - dei requisiti prescritti con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di gara in materia di regolarità contributiva tramite il certificato D.U.R.C. Il certificato D.U.R.C. negativo, comporterà l’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario provvisorio nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si procederà quindi alla riapertura della gara ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. ART. 20 –
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ovvero, come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, l’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione senza che nessun offerente possa vantare diritto alcuno qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo la sua approvazione da parte degli organi competenti ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. La ditta appaltatrice rimarrà invece vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE. Mentre l'aggiudicatario assume l'impegno nei confronti dell'ente per effetto della sola presentazione dell'offerta, il Comune rimane obbligato solamente dopo l'adozione degli atti formali necessari.