Elasticità Clausole campione

Elasticità. L’ingresso al mattino può essere effettuato dalle 8:00 alle 10:00, con recupero al termine dell’orario normale di lavoro del giorno stesso e/o della settimana. L’ingresso al mattino può essere effettuato prima delle 8:00 ma non verrà conteggiato ai fini dell’orario giornaliero di lavoro. L’ingresso dopo la pausa può essere effettuato dal personale con 30 minuti di elasticità in posticipo e recupero obbligatorio al termine dell’orario normale di lavoro del giorno stesso. Data l’elasticità in entrata e in uscita non sono ammessi durante la pausa pranzo, recuperi e/o lavoro straordinario e supplementare. La presenza giornaliera minima è di 7 ore. Il mancato raggiungimento delle 8 ore giornaliere dovrà essere completato con l’utilizzo dell’elasticità all’interno della settimana e/o dei permessi per riduzione oraria.
Elasticità l’elongazione percentuale a rottura, valutata secondo la EN ISO 6259-1 e ISO 6259-3 deve essere non minore del 350%. Il ritorno elastico longitudinale, valutato secondo la ISO 2506 a 110°C, deve essere n on maggiore del 3%.
Elasticità. Con il termine elasticità indichiamo la possibilità di modifi- care la struttura di una tabella precedentemente definita senza compromettere i dati in essa contenuti.
Elasticità. L’ingresso del mattino o, in alternativa, del pomeriggio può essere effettuato con 30 minuti di elasticità in anticipazione o in posticipazione, il relativo recupero dovrà avvenire al termine dell’orario normale di lavoro del giorno stesso.
Elasticità. Costo del lavoro 0,35 Materiali di consumo 0,30 Manutenzioni 0,20 Pulizie 0,25 Utenze 0,15 Prestazioni di terzi 0,25 Spese generali 0,20 Godimento beni di terzi 0,25 Nel Modello 3 i coefficienti di elasticità assumono valori costanti nel periodo tariffario e pari a 1 per tutte le voci di costo considerate. Per quanto riguarda il coefficiente di riduzione legato all’efficientamento (πe), nei Modelli 1 e 2 il gestore utilizza l’obiettivo di efficientamento definito in esito alla Consultazione con gli Utenti. Tale valore, tuttavia, non potrà essere inferiore ad un valore di soglia (0,3·𝑃), dove 𝑃̅ è pari al tasso medio di inflazione programmata per le annualità del periodo tariffario, sulla base dell’ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile. Nel Modello 3, il gestore utilizza l’obiettivo di efficientamento definito in esito alla Consultazione con gli utenti. Tale valore, tuttavia, non potrà essere inferiore o uguale a 0. A partire dal secondo periodo tariffario, nei Modelli 1 e 2 può essere applicato un meccanismo di profit sharing, in base al quale il gestore predispone la proposta di revisione tariffaria in modo che i costi operativi del nuovo Anno base (che corrisponde al penultimo anno del periodo tariffario in fase di conclusione) possano essere incrementati, nel limite massimo dello Z% concordato nella Consultazione relativa al periodo tariffario precedente, per tenere conto, in quota parte, dell’eventuale eccedenza di produttività conseguita dal gestore. Tale eccedenza di produttività è determinata dalla differenza tra: (i)– i costi operativi previsti ex ante per il penultimo anno del periodo tariffario in fase di conclusione, eventualmente rideterminati nel corso 42 Pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20/02/2009. del periodo tariffario stesso per tenere conto delle variazioni del traffico intervenute rispetto alle previsioni, a parità di elasticità, e (ii) i costi operativi consuntivati per la stessa annualità di cui sopra, come risultanti dalla contabilità analitica per i prodotti regolati. Nel Modello 3 il meccanismo di profit sharing non è previsto. Con riguardo alla voce “Saldo tra i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori”, utile alla costruzione del Capitale investito netto, è calcolato nei Modelli 1 e 2 sulla base del bilancio di esercizio all’Anno base, “considerando i crediti verso clienti, incrementati del valore del fondo svalutazione crediti, allocati al singolo prodotto (regolato, non regolato, non pertinente) secondo il...
Elasticità. Al fine di garantire ai lavoratori interventi che favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità familiari, il regime di elasticità dell’orario di lavoro già adottato da entrambe le Casse verrà mantenuto. In particolare, l’utilizzo dell’elasticità dovrà essere concordato previa motivata richiesta da parte del Lavoratore interessato. La flessibilità di ingresso potrà essere autorizzata per un massimo di 15 minuti al mattino da recuperarsi allungando l’orario a fine giornata. Per situazioni particolari o specifiche necessità è possibile aumentare tale elasticità a 30 minuti.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).