Emendamento Clausole campione

Emendamento. 1) Il Consiglio può proporre un emendamento all’Accordo che comunica a tutte le Parti contraenti. L’emendamento entra in vigore per tutti i Membri dell’Organizza- zione 100 giorni dopo che le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri esportatori e le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle Parti contraenti dell’Accordo al momento in cui la proposta di emendamento è comunicata alle Parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti con- traenti notificano al depositario che esse accettano l’emendamento; il Consiglio comunica il termine a tutte le Parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l’entrata in vigore non sono soddisfatte, l’emendamento deve intendersi ritirato.
Emendamento. Al comma 7 dell’articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) sono aggiunti i seguenti commi:
Emendamento. All’articolo 1, comma 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per il finanziamento dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale su ferro.”. E’ prevista la concessione di un credito d'imposta per le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta non costituisce base imponibile ai fini IRAP con conseguente perdita di gettito per le Regioni in violazione del principio dell’art. 2, comma 2, lett. t) della legge n. 42/09 che prevede la compensazione della riduzione di gettito.
Emendamento. Alla fine del comma 25 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 2, comma2, lettera t) della legge n. 42/2009, il minor gettito IRAP viene compensato a favore delle Regioni con oneri a carico del bilancio dello Stato. Prestiti d’onore e borse di studio (art.1, comma 26). Fondo politiche sociali (art.1, comma 38).
Emendamento. Alla fine del comma 47 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera t) della legge n. 42/2009, il minor gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF viene compensato a favore delle Regioni con oneri a carico del bilancio dello Stato.
Emendamento. Sono soppressi all’articolo 1 i commi 58 e 59. Patto di stabilità per le Regioni (commi da 123 a 148) Emendamenti Patto di Stabilità territoriale Emendamento: oggetto 2011 2012 2013 a favore ENTI LOCALI 551,00 7,00 7,00 a favore UNIVERSITA' 805,20 500,00 500,00 a favore ECONOMIA E IMPRESE 2.658,00 848,00 612,00 a favore REGIONI 650,50 3,00 0,00 a favore ALTRE STATO 1.587,70 4,70 0,00
Emendamento. 1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica in tal caso la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, in vista dell'esame della proposta e dell'adozione di una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per raggiungere un consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in tal senso si sono esauriti senza sia intervenuto un accordo occorrerà, come estrema risorsa, affinché l'emendamento possa essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.
Emendamento. Articolo 1, paragrafo 4
Emendamento. 11.1 La Società si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni in qualsiasi momento dando al Cliente un preavviso tramite i diversi mezzi di comunicazione incluso ma non limitato al sito web/email/Area Clienti/Terminale trading, che dovrà indicare la data in cui le modifiche inizieranno ad avere effetto e la prosecuzione dell'accettazione da parte del Cliente dei Servizi forniti dalla Società sarà considerata come accettazione di tali termini modificati dal Cliente. 12.Garanzie, Dichiarazioni e Accettazione days; • no trading activity has taken place over 90 consecutive trading days; • any fraudulent or prohibited trading practices (as defined in Client Agreement) have been detected in the Trader Account; • the Trader failed to act upon the Company's demand to amend the information in the Trader's profile that has been found inappropriate by the Company; • the Trader failed to furnish the Company with and/or verify and/or update any of the KYC documentation required as per the Operative Agreement; • the Company has sufficient reasons to believe that the Trader may have lost access to or control of the Trader Account, or passed such control, willingly or not, to any 3rd parties; • a Trader is in breach with his obligations as per present Terms and Conditions and the Operative Agreement; • due to other reasons, not being obliged to provide prior notice, justify or inform of any reasons for the closure. 11. Amendment 11.1 The Company reserves the right to amend this Terms and Conditions at any time by giving to the Client a prior notice through the different means of communication including but not limited to the Website/Email/ Client Login/Trading Terminal, which shall state the date that the amendments will start having effect and the continuation of the Client’s acceptance of the Services provided by the Company shall be deemed to be an acceptance of such amended terms by the Client. 12. Warranties, Representations and 12.1 I Trader accettano di fornire alla Società il permesso di pubblicare i dati relativi alle performance trading e ai risultati, il login utente e il numero del contratto a scopo promozionale e/o pubblicitario come l’inserimento nella Classifica dei Master Trader. 12.2 I Trader riconoscono che non tutte le transazioni possono essere copiate dal proprio conto ad un Conto Investitore collegato. 12.3 Il Cliente che agisce in qualità di Investitore o Trader garantisce che: • tutte le informazioni e i documenti da loro forn...
Emendamento. 1. Allo scadere di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato Parte può proporre un emendamento e trasmetterlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite che a sua volta comunicherà l’emendamento proposto agli Stati Parte ed alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione al fine di valutare e decidere in merito alla proposta. La Conferenza degli Stati Parte compie ogni sforzo volto a raggiungere un consenso su ciascun emendamento. Se tutti gli sforzi tesi al consenso sono stati esperiti e non è stato raggiunto un accordo, in ultima istanza, l’emendamento per essere adottato necessiterà di una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte.