Ente gestore Clausole campione

Ente gestore. La gestione del ciclo idrico delle acque comprende gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione e dal 1.1.2002 è stata affidata dall’AATO Umbria 3, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00 (denominata anche Autorità o Autorità d’Ambito) alla VUS SpA (Valle Umbria Servizi SpA), con sede in Xxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx 00, definito in seguito il “Gestore” in modo esclusivo e diretto, nel rispetto delle norme previste dalla Convenzione e dal disciplinare di affidamento, ed ora per quanto non in contrasto, con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Ente gestore. ASPEM — Azienda Multiservizi di Varese, gestisce la distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni od Enti ove ha ottenuto concessioni, convenzioni e contratti. La fornitura dei servizi ai singoli Clienti è disciplinata dalle norme del presente regolamento, che valgono ove non in contrasto con quelle previste dalle concessioni, convenzioni e contratti.
Ente gestore. Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. gestisce la distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni od Enti ove ha ottenuto concessioni, convenzioni e contratti . La fornitura dei servizi ai singoli utenti finali è disciplinata dalle norme del presente rego- lamento, che valgono ove non in contrasto con quelle previste dalla “Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” di cui alla Delibera ARERA 655/2015/R/idr, dalle altre determina- zioni regolatorie o da specifici provvedimenti determinati dall’Ente di Governo d’Ambito della Provincia di Varese (Ufficio d’Ambito 11 Varese). Le disposizioni contenute in tale re- golamento contrastanti con una norma regolatoria provvista di efficacia diretta non ver- ranno applicate ovvero dovranno essere disapplicate, con la conseguenza che il rapporto resta disciplinato, per quanto di ragione, dalla sola norma regolatoria disposta dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Ente gestore. 1. La gestione del Servizio è affidata ad AREU per le 5 basi operative del Servizio di elisoccorso. 2. AREU ha il compito di: a) espletare la gara per l’affidamento del Servizio direttamente o avvalendosi di una Centrale di committenza, recependo nel capitolato d’appalto le prescrizioni del presente regolamento b) verificare che venga garantita l’adeguatezza delle prestazioni erogate nei termini previsti dal capitolato d’appalto c) garantire direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere sede di base di elisoccorso: i supporti logistici, compresi i locali per il personale di guardia e tutte le infrastrutture necessarie per l’espletamento della attività nonché gli equipaggiamenti richiesti per l’espletamento delle procedure, ove non forniti nel contratto con i gestori degli aeromobili o nella convenzione con il CNSAS d) garantire, tramite stipula di convenzioni con le Aziende Ospedaliere, la guardia attiva di medici e infermieri, dipendenti del S.S.R. e) favorire l’integrazione nell’équipe sanitaria del personale tecnico (tecnico di elisoccorso CNSAS), attraverso il completamento del percorso formativo previsto per il Soccorritore- Esecutore f) garantire la realizzazione di un adeguato sistema informativo e di radio-telecomunicazione per ottenere il migliore livello di efficienza del Servizio, secondo le disposizioni regionali in materia g) garantire un’assicurazione integrativa per ogni operatore sanitario dipendente con copertura degli infortuni h) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario, nonché per il personale tecnico per quanto attiene agli aspetti sanitari.
Ente gestore. 2.1 Alla Società CAAT ScpA, proprietaria del Centro, di seguito chiamata anche Ente Gestore, è riservata in via esclusiva la gestione dei locali, delle aree e delle attrezzature di proprietà, compresa la gestione amministrativa generale relativa a: funzionamento degli uffici e del personale dell’Ente Gestore, gestione del centro ingressi, guardiania, gestione informatica generale, assicurazioni, imposte, coordinamento della sicurezzaantincendio. 2.2 Per il migliore funzionamento del Centro vengono istituiti un Comitato Consultivo ed un Comitato Operativo che operano in ottemperanza alle disposizioni emanate dall’Ente Gestore. 2.3 Costituiscono regole per il funzionamento del Centro, vincolanti per chiunque v’acceda, anche quelle contenute nelle circolari della Direzione, previa approvazione del Consigliod’Amministrazione.
Ente gestore. 2.1 Alla Società CAAN Scpa, proprietaria del CAAN, di seguito chiamata anche Ente Gestore, è riservata in via esclusiva la gestione dei locali, delle aree e delle attrezzature di proprietà, compresa la gestione amministrativa generale relativa a: funzionamento degli uffici e del personale dell'Ente gestore, gestione del CAAN ingressi, guardiania, gestione informatica generale, imposte, coordinamento della sicurezza ed antincendio. 2.2 Per il migliore funzionamento del CAAN vengono istituiti un Comitato Consultivo ed un Comitato Operativo che operano in ottemperanza alle disposizioni emanate dall'Ente gestore.

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  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌

  • AVVERTENZE GENERALI Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo. Parte "A" La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

  • IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).