Comitato Operativo Clausole campione

Comitato Operativo. 15.7.1 Per la gestione del presente Contratto Quadro OPA, con particolare riferimento agli aspetti specifici relativi al singolo Fornitore sottoscrittore, le Parti costituiranno un Comitato Operativo formato dai Rappresentanti del CNIPA e dai Rappresentanti del Fornitore. Quando richiesto dai temi all’ordine del giorno al Comitato Operativo parteciperà, su convocazione del Rappresentante CNIPA, il Referente dell’Amministrazione coinvolta. Il Comitato Operativo si riunirà su convocazione di uno dei suoi componenti. Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato Operativo saranno svolte dai rappresentanti designati dal CNIPA. 15.7.2 Il Comitato Operativo svolgerà in particolare le seguenti funzioni: (i) risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi, relativi alla fornitura dei servizi, sottoposti dal Referente dell’Amministrazione o dal Rappresentante del Fornitore; (ii) risoluzione amichevole di controversie relative all’applicazione delle penali e/o al loro ammontare; (iii) monitoraggio, gestione e aggiornamento dei processi e modalità di fornitura dei servizi; (iv) valutazione dei Livelli di Servizio prestati dal Fornitore sulla base delle misurazioni effettuate dal CG-SPC; (v) verifica della rispondenza del Progetto dei Fabbisogni con l’architettura di riferimento secondo quanto disposto nell’allegato 2b; (vi) esame periodico dello stato di avanzamento del Piano generale per l’erogazione dei servizi; (vii) esame del Progetto dei Fabbisogni di servizi su richiesta dell’Amministrazione interessata. Qualora l’attivazione dei servizi e/o la relativa migrazione degli stessi dai precedenti fornitori non sia conforme alla previsione effettuata nel Piano di Attuazione di cui al precedente art. 9.1 predisposto dal Fornitore, per motivi non imputabili a quest’ultimo, il Fornitore ed il Referente dell’Amministrazione formuleranno una nuova pianificazione e la sottoporranno alla valutazione ed approvazione del Comitato Operativo; (viii) gestione degli interventi di manutenzione programmata che comportino l’interruzione della fornitura dei servizi; (ix) adozione di eventuali modifiche delle disposizioni del/i Contratto/i esecutivi OPA. 15.7.3 L’assunzione delle deliberazioni del Comitato Operativo avverrà con voto unanime dei membri presenti. Laddove il Comitato Operativo non assuma le proprie deliberazioni relativamente ad una delle questioni di cui all’ordine del giorno si applica quanto previsto al successivo art. 28.
Comitato Operativo. 3.1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2 le Parti costituisco- no uno specifico Comitato Operativo, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell’accordo, composto da un referente scelto da ciascuna delle Parti all’interno del proprio organico, con il compito di coordinare e promuovere congiuntamente le linee di azioni comuni, verificandone periodicamente la realizzazione, valutando e promuo- vendo le diverse collaborazioni didattiche, scientifiche e gestionali. 3.2. Il Comitato Operativo potrà di volta in volta decidere il coin- volgimento di altri soggetti esperti interni all’Ateneo ed alla Società, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto. 3.3. I componenti del Comitato Operativo non hanno diritto ad al- cuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell’Università e di Liguria Digitale S.p.A. ogni costo e spesa relativa al referente che ciascuna di esse ha designato.
Comitato Operativo. Con il presente Accordo si stabilisce l’istituzione di un Comitato Operativo, composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte e da un componente nominato congiuntamente dalle PA. A tal fine le PA si riuniranno entro il 31 gennaio di ogni anno per nominare a maggioranza il proprio rappresentante all’interno del Comitato Operativo. Il Comitato si intende in ogni caso validamente costituito con la designazione dei rappresentati di CNAO e di INFN. Esso si riunisce di norma con cadenza mensile e adotta le proprie decisioni a maggioranza dei partecipanti. Il Comitato: a) valuta ed accetta le proposte di attività di ricerca ricevute e stabilisce l’ordine di priorità delle stesse, in accordo al contenuto del Regolamento allegato al presente Accordo; b) stabilisce conseguentemente il calendario delle attività, tenendo in prioritaria considerazione le esigenze di ricerca di CNAO e di INFN; c) può modificare le condizioni di adesione delle PA; d) approva il tariffario per l’utilizzo della sala XPR da parte degli Utenti; e) redige il rendiconto annuale delle attività di ricerca, contenente l’indicazione dei costi e dei ricavi, che dovrà esser sottoposto alla validazione di CNAO, secondo quanto previsto al successivo art. 5; f) predispone le proposte di sviluppo dell’Hub della ricerca e le sottopone agli organi di gestione delle Parti; Per le materie di cui alle lettere a) c), d) è necessario il voto favorevole dei rappresentanti di CNAO, senza il quale la proposta messa ai voti non è accettata. Il Comitato può nominare un Coordinatore tra i membri designati da CNAO.
Comitato Operativo. 1 Il comitato operativo è l’organo di direzione operativa di TIP Svizzera. 2 Esso adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo. 3 È costituito: a. dal presidente, che deve essere un membro della CCPCS; b. da un esperto finanziario; c. da un giurista; 1 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). d. da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: 1. i concordati di polizia Concordat de coopération policière de Suisse ro- mande et du Tessin (CCPC RBT), Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW), Zentralschweizer Polizeikonkordat (ZPK) e Polizeikonkordat der Ostschweizer Polizeikorps (ostpol), 2. i Xxxxxxx xx Xxxxx, xx Xxxxxx x xxx Xxxxxx, 0. la città di Zurigo, 4. la SCPCS, 5. il programma Armonizzazione dell’informatica nella giustizia penale (AIGP); e. da un rappresentante del DFGP, un rappresentante del DFF e un rappresen- tante del DDPS.
Comitato Operativo. 1. Per la definizione dei documenti tecnici e operativi, delle modalità di interscambio e monitoraggio dei flussi informativi tra l’AgID e il Ministero, è istituito il Comitato operativo S.A.F.E.D.I. (Sistema Anti-Frode evoluto dell’identità digitale - SPID) composto da qualificati rappresentanti delle parti, in numero non superiore a cinque, individuati tra le risorse professionali dell’AgID, del Ministero e della Consap S.p.A. 2. Il Comitato operativo è costituito con scambio di comunicazione tra le parti e si riunisce, di norma, con periodicità mensile. 3. Le riunioni del Comitato sono presiedute da un rappresentante dell’AgID, che assicura le funzioni di segreteria. 4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo spettante.
Comitato Operativo. 4.1 Il Comitato Operativo, di seguito indicato come Comitato, è nominato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Gestore ed è così composto: un componente designato dall’Ente Gestore, che lo presiede tre componenti designati dalle organizzazioni dei commercianti all’ingrosso, di cui uno espressione dei grossisti operanti nell’Edificio 05 un componente designato dalle organizzazioni dei produttori un componente designato dalle organizzazioni degli acquirenti un componente designato dalle organizzazioni dei movimentatori In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4.2 Al Comitato Operativo sono affidati i seguenti compiti: 4.2.1 elaborare proposte per il miglioramento della qualità organizzativa, logistica e commerciale, dei controlli di qualità delle merci, della qualità igienico-sanitaria dei prodotti alimentari immessi nel Centro.

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  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • Contrattazione Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.