ENTI BILATERALI. 1. FORMA.TEMP In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente contratto in ordine alla for- mazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la for- mazione e l’integrazione al reddito “FORMA.TEMP”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, realizzando: a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei po- tenziali candidati a una missione. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; b) iniziative comuni volte a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; l’inserimento o il reinserimento nel mer- cato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la verifica dell’utilizzo della somministra- zione per l’emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Gli interventi e le iniziative di cui sopra sono attuati nel quadro delle politiche e delle mi- sure stabilite dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e precisamente per quelle di cui al successivo articolo 12. Il Fondo, per conseguire i propri scopi, si avvale delle risorse derivanti: a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1, 2 e 8 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276); b) da eventuali finanziamenti pubblici e privati; c) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali; d) da contributi previsti da contratti ed accordi collettivi; e) da eventuali interessi e proventi finanziari.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
ENTI BILATERALI. 1. FORMA.TEMP In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente contratto in ordine alla for- mazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la for- mazione e l’integrazione al reddito “FORMA.TEMP”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, realizzando:
a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei po- tenziali potenziali candidati a una missione. Tali Xxxx iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
b) iniziative comuni volte a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; l’inserimento o il reinserimento nel mer- cato mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la verifica dell’utilizzo della somministra- zione somministrazione per l’emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Gli interventi e le iniziative , anche attraverso il Fondo di cui sopra sono attuati nel quadro delle politiche e delle mi- sure stabilite dal presente contratto collettivo nazionale Solidarietà Bilaterale alternativo di lavoro e precisamente per quelle di cui al successivo articolo 12. Il Fondo, per conseguire i propri scopi, si avvale delle risorse derivanti:Settore (FSBS).
a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1, 2 e 8 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
b) da di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
c) da di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
d) da di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;
e) da di eventuali interessi e proventi finanziari.
1. L'Ente Nazionale Bilaterale Paritetico, denominato “EBITEMP”, opera nel settore delle Agenzie in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale e svolge la funzione di erogazione di un sistema di welfare gratuito per i lavoratori in somministrazione e di service degli istituti paritetici, sostenendone i relativi costi.
2. Le Parti concordano che le attività dell'ente riguardano:
a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni), sostenendone i relativi costi;
b) la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso di altri eventi;
c) la garanzia per l'accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso la costituzione di un fondo;
d) misure di sostegno alla mobilità territoriale;
e) misure di sostegno alla genitorialità, anche per via adottiva;
f) misure di sostegno alla persona con invalidità al 100%;
g) il sistema incentivante previsto dalle Parti Sociali finalizzato alla continuità occupazionale;
Appears in 1 contract
ENTI BILATERALI. 1. FORMA.TEMP In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente contratto in ordine alla for- mazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la for- mazione e l’integrazione al reddito “FORMA.TEMP”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, realizzando:
a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei po- tenziali potenziali candidati a una missione. Tali Xxxx iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
b) iniziative comuni volte a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; l’inserimento o il reinserimento nel mer- cato mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la verifica dell’utilizzo della somministra- zione somministrazione per l’emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, anche attraverso il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo di Settore (FSBS). Gli interventi e le iniziative di cui sopra sono attuati nel quadro delle politiche e delle mi- sure misure stabilite dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e precisamente precisamente, per quelle di cui al successivo articolo 1211. Il Fondo, per conseguire i propri scopi, si avvale delle risorse derivanti:
a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1, 2 e 8 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
b) da di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
c) da di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
d) da di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;
e) da di eventuali interessi e proventi finanziari.
1. L'Ente Nazionale Bilaterale Paritetico, denominato “EBITEMP”, opera nel settore delle Agenzie in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale e svolge la funzione di erogazione di un sistema di welfare gratuito per i lavoratori in somministrazione e di service degli istituti paritetici, sostenendone i relativi costi.
2. Le Parti concordano che le attività dell'ente riguardano:
a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni), sostenendone i relativi costi;
b) la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso di altri eventi;
c) la garanzia per l'accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso la costituzione di un fondo;
d) misure di sostegno alla mobilità territoriale;
e) misure di sostegno alla genitorialità, anche per via adottiva;
f) misure di sostegno alla persona con invalidità al 100%;
g) il sistema incentivante previsto dalle Parti Sociali finalizzato alla continuità occupazionale;
Appears in 1 contract
ENTI BILATERALI. 1Le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL allo scopo di favorire i negoziati nei territori sugli Enti bilaterali, e facilitare il passaggio alla fase di attuazione pratica degli accordi, convengono di fornire agli interessati le seguenti indicazioni: – a differenza di quanto indicato in proposito all’art. FORMA.TEMP In attuazione 4 del citato Accordo Interconfederale, viene privilegiato il livello regionale di confronto. Si concorda pertanto di individuare come sede centrale di trattativa il livel- lo regionale. Tale sede tenderà anche ad essere privilegiata come sede di costituzione dell’Ente; le parti tuttavia convengono che il livello di costituzione dell’Ente dovrà essere valutato dalle parti sulla base delle finalità previste dalle leggi esigenze locali e delle verifiche congiunte di fattibilità. E’ opinione delle parti che la struttura dell’Ente dovrà essere di norma intercategoriale, con gestioni separate per le singole categorie, sulla base delle valutazioni di carattere economico e gestionale che restano di competenza delle parti costituenti. Le parti hanno altresì esaminato in sede tecnica alcuni problemi connessi alla veste giuridica, e agli adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti bilaterali. Si conviene pertanto che lo “status” più idoneo sia quello di libere Associazioni con adesione volontaria, e senza fini di lucro, con la struttura amministrativa tipica di tale società e con una responsabilità verso terzi eser- citata in solido dal presente contratto in ordine alla for- mazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo Consiglio Direttivo. Si manifesta preferenza per la for- mazione distinzione fra soci fondatori (le XX.XX. e l’integrazione le Organizzazioni artigiane) e iscritti ovvero imprese e lavoratori, che contri- buiscono all’Ente. Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, si ritiene che - viste le funzioni prevalenti dell’Ente, che assicura la mutualizzazione di alcuni trattamenti contrattuali - sia da escludersi un prelievo parafiscale sui contributi all’Ente da parte degli iscritti, mentre per cautelarsi si consiglia alle parti interessate la contribuzione sulle prestazioni in uscita. Dal punto di vista fiscale, l’assenza di scopi di lucro esclude di norma adem- pimenti in materia di IRPEG, ILOR e IVA, come illustrato nella documenta- zione allegata al reddito “FORMA.TEMP”protocollo d’intesa (all. 2). Per quanto riguarda l’assetto statutario, le parti hanno esaminato uno schema di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, realizzando:
a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure statuto tipo di carattere previdenziale indicativo e di sostegno non vincolante per le rispettive artico- lazioni territoriali, che viene presentato in allegato al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei po- tenziali candidati a una missionepresente protocollo (all. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
b) iniziative comuni volte a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; l’inserimento o il reinserimento nel mer- cato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la verifica dell’utilizzo della somministra- zione per l’emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Gli interventi e le iniziative di cui sopra sono attuati nel quadro delle politiche e delle mi- sure stabilite dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e precisamente per quelle di cui al successivo articolo 12. Il Fondo, per conseguire i propri scopi, si avvale delle risorse derivanti:
a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1, 2 e 8 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
b) da eventuali finanziamenti pubblici e privati;
c) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
d) da contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;
e) da eventuali interessi e proventi finanziari.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Interconfederale