Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16. 2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11persone7, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12aereo8, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13xxxxxxxx0, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14formità10, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15pubblici11, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica12.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.. 7 RS 0.142.112.681 8 RS 0.748.127.192.68 9 RS 0.740.72 10 RS 0.946.526.81 11 RS 0.172.052.68 12 [RU 2002 1998]
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 1010 Allegato 113 La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabili- to.
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Entrata in vigore e durata. (1. ) Il presente Accordo è sarà ratificato o approvato dalle Parti parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo suc- cessivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11persone, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12aereo14, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13ferrovia15, – Accordo sul commercio di prodotti agricoli16, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14formità17, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15pubblici18, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica19.
(2. ) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato rin- novato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della indeterminato a meno che la Comunità europea o della la Svizzera non notifichino il contrario all’altra Parte parte contraente prima dello scadere del che scada il periodo inizialeini- ziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(3. Sia la ) La Comunità europea che e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo notificando la decisione all’altra Parteparte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(4. ) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. 14 RS 0.748.127.192.68 15 RS 0.740.72 16 RS 0.916.026.81 17 RS 0.946.526.81 18 RS 0.172.052.68 19 RS 0.420.513.1 Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua nelle lingue danese, finnicafinlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandeseolan- dese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti , ciascun testo facente ugualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] (Seguono le firme) Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10I20
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Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 rie dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
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Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedurepro- cedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, agricoli – Accordo sulla libera circolazione delle persone11, 11 RS 0.142.112.681 persone – Accordo sul trasporto aereo12, aereo – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, ferrovia – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, formità – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, pubblici – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notificano- tifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo pa- ragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento ricevi- mento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia denuncia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti pa- rimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi Concessioni relative ai prodotti vitivinicoli formaggi (Appendici da 1 a 4 da stabilire) Appendice 4 Denominazioni protette 5 Scambi di cui all’articolo 5 dell’Unione europea informazioni Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 1010 dai paesi terzi La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le se- guenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.
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Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – agricoli Accordo sulla libera circolazione delle persone11, 11 RS 0.142.112.681 – persone Accordo sul trasporto aereo12, – aereo Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, – ferrovia Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – conformità Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, – pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia denuncia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi Concessioni relative ai prodotti vitivinicoli formaggi (Appendici da 1 a 4 da stabilire) Appendice 4 Denominazioni protette 5 Scambi di cui all’articolo 5 dell’Unione europea informazioni Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato certificato di controllo di cui all’articolo all'articolo 3 dell’Allegato 10dell'Allegato 10 Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale paesi terzi
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Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedurepro- cedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11persone6, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12aereo7, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13ferrovia8, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14formità9, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15pubblici10, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica11.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notificano- tifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo pa- ragrafo 4.. 6 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529 7 RS 0.748.127.192.68; RU 2002 1705 8 RS 0.740.72; RU 2002 1649 9 RS 0.946.526.81; RU 2002 1803 10 RS 0.172.052.68; RU 2002 1951 11 RS 0.420.513.1; RU 2002 1998
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento ricevi- mento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia denuncia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti pa- rimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi Concessioni relative ai prodotti vitivinicoli formaggi (Appendici da 1 a 4 da stabilire) Appendice 4 Denominazioni protette 5 Scambi di cui all’articolo 5 dell’Unione europea informazioni Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 1010 dai paesi terzi La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le se- guenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.
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Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 colo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 rie dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
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Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è sarà ratificato o approvato dalle Parti parti secondo le rispettive procedureprocedure che sono ad esse proprie. Esso entra entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione approva- zione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici – Accordo sulla libera circolazione delle persone11persone4, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12aereo5, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13ferrovia6, – Accordo sul commercio di prodotti agricoli7, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15formità8, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica9.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato rin- novato per un periodo indeterminatouna durata indeterminata, salvo notifica a meno che la Comunità o la Svizzera non no- tifichi alla controparte la propria volontà contraria prima della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la La Comunità europea che o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo notificando la propria decisione all’altra Parteparte. In caso di notifica, Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo para- grafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo essere applicabili sei mesi dal rice- vimento dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 2, o alla denun- cia di denuncia al cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanoveIl presente Accordo è redatto, in duplice esemplarecopia, in lingua danese, finnicafinlandese, francesefrance- se, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognu- no di questi testi fa ugualmente fede. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fedeFatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove. Per la Confederazione Svizzera: svizzera Per le Comunità europee Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 1519 4 RS 0.142.112.681 5 RS 0.748.127.192.68 13 6 RS 0.740.72 14 7 RS 0.916.026.81 8 RS 0.946.526.81 15 9 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 100.420.513.1 Belgio Belgacom.
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Samples: Accordo Su Alcuni Aspetti Relativi Agli Appalti Pubblici
Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11persone6, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12aereo7, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13ferrovia8, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14formità9, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15pubblici10, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica11.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.. 6 RS 0.142.112.681 7 RS 0.748.127.192.68 8 RS 0.740.72 9 RS 0.946.526.81 10 RS 0.172.052.68 11 RS 0.420.513.1
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 1010 paesi terzi La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabili- to.
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Entrata in vigore e durata. (1. ) Il presente Accordo è sarà ratificato o approvato dalle Parti parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo suc- cessivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11persone, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12aereo23, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13ferrovia24, – Accordo sul commercio di prodotti agricoli25, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14formità26, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15pubblici27, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica28.
(2. ) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato rin- novato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della indeterminato a meno che la Comunità europea o della la Svizzera non notifichino il contrario all’altra Parte parte contraente prima dello scadere del che scada il periodo inizialeini- ziale29. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(3. Sia la ) La Comunità europea che e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo notificando la decisione all’altra Parteparte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(4. ) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. 23 RS 0.748.127.192.68 24 RS 0.740.72 25 RS 0.916.026.81 26 RS 0.946.526.81 27 RS 0.172.052.68 28 RS 0.420.513.1 29 Questo Accordo è rinnovato per un periodo indeterminato (vedi l'art. 1 del DF del 13 giu. 2008 – RU 2009 2411). Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua nelle lingue danese, finnicafinlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandeseolan- dese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti , ciascun testo facente ugualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] (Seguono le firme) Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10I30
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Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è sarà ratificato o approvato dalle Parti parti secondo le rispettive procedureprocedure che sono ad esse proprie. Esso entra entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione approva- zione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici – Accordo sulla libera circolazione delle persone11persone4, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12aereo5, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13ferrovia6, – Accordo sul commercio di prodotti agricoli7, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15formità8, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16tecnologica9.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminatouna durata indeterminata, salvo notifica a meno che la Comunità o la Svizzera non notifi- chi alla controparte la propria volontà contraria prima della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la La Comunità europea che o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo notificando la propria decisione all’altra Parteparte. In caso di notifica, Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo para- grafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo essere applicabili sei mesi dal rice- vimento dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 2, o alla denun- cia di denuncia al cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanoveIl presente Accordo è redatto, in duplice esemplarecopia, in lingua danese, finnicafinlandese, francesefrance- se, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognu- no di questi testi fa ugualmente fede. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fedeFatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove. Per la Confederazione Svizzera: svizzera Per le Comunità europee Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 4 RS 0.142.112.681 5 RS 0.748.127.192.68 13 6 RS 0.740.72 14 7 RS 0.916.026.81 8 RS 0.946.526.81 15 9 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 100.420.513.1 Belgio Belgacom.
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Samples: Accordo Su Alcuni Aspetti Relativi Agli Appalti Pubblici
Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, 11 RS 0.142.112.681 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
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