Equivalenza Clausole campione

Equivalenza. Qualora la descrizione del bene messo a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. Pertanto l’Impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportare in allegato tecnico purché funzionamente equivalente dal punto di vista clinico ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. In tal caso l’Impresa concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.
Equivalenza. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.
Equivalenza. 1. Un Membro accetta come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie degli altri Membri, anche se esse differiscono dalle proprie o da quelle applicate da altri Mem- bri che commerciano nello stesso prodotto, se il Membro esportatore dimostra ogget- tivamente al Membro importatore che le sue misure raggiungono il livello di prote- zione sanitaria o fitosanitaria ritenuto appropriato dallo stesso Membro importatore.
Equivalenza. 1. Le Parti accettano le misure sanitarie o fitosanitarie dell'altra Parte come equivalenti, anche se tali misure sono diverse dalle loro o da quelle utilizzate dai paesi terzi che commercializzano lo stesso prodotto, qualora la Parte esportatrice dimostri obiettivamente alla Parte importatrice che le sue misure nazionali le consentono di raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria in vigore sul territorio della Parte importatrice. A questo scopo è dato alla Parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti. 2. Le Parti si prestano a consultazioni, su richiesta e previa reciproca accettazione, al fine di concludere, se del caso, accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie specificate.
Equivalenza. Il riconoscimento dell’equivalenza richiede la valutazione e l’accettazione: (a) delle prescrizioni legali, delle norme, delle procedure e dei programmi con cui si garantisce e controlla il rispetto delle prescrizioni nazionali e di quelle del Paese importatore; (b) dell’organizzazione documentata per iscritto della (delle) autorità compe- tente (i), nonché delle rispettive competenze, struttura gerarchica, modalità di lavoro e risorse; (c) dell’efficienza dell’autorità competente in merito all’esecuzione del pro- gramma di controllo e del livello di protezione raggiunto. In questa valutazione le Parti tengono conto delle esperienze precedenti.
Equivalenza. In relazione alle caratteristiche tecniche richieste si precisa che la stazione appaltante applica il c.d. principio di equivalenza ex art. 79 e Allegato II.5, Parte II, lett. A, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 36/2023 e xx.xx. e ii. Qualora, infatti, la descrizione dei beni messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta previsione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. Pertanto l’impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportate nel presente capitolato purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. In tal caso l’impresa concorrente deve provare, con qualsiasi documento appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.
Equivalenza. L’equivalenza di un titolo di studio estero permette di partecipare ad un bando di concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano o senza seguire tutta la procedura per ottenere l’equipollenza. L’equivalenza del titolo estero viene valutata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio Reclutamento, Xxxxx Xxxxx- xxx Xxxxxxxx XX, 116 - 00186 Roma tel. 0000000000 mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx La procedura Per maggiori informazioni rivolgersi a: CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, Xxxxx XXX Xxxxxx 00 - 00000 Xxxx e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx; sito web: xxx.xxxxx.xx
Equivalenza. Nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equivalente ad un’altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli), hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca), appartengono al medesimo settore disciplinare e producono nel sistema di riferimento i medesimi effetti accademici (come la possibilità di accesso a medesimi corsi di livello superiore). L’equivalenza tra due titoli è utilizzata in alcune procedure di riconoscimento allo scopo valutativo specifico (accesso ad un determinato corso, accesso ad un determinato concorso). L’equivalenza non determina il riconoscimento di tutti gli effetti giuridici della qualifica, infatti alcuni elementi specifici delle due qualifiche possono differire (durata, curriculum specifico degli esami, numero di crediti, ecc.), pertanto la qualifica riconosciuta equivalente rimarrà sempre qualifica estera in Italia, ma produrrà solo alcuni effetti collegati allo scopo per cui è stata richiesta la valutazione (accesso a “quel” corso, accesso a “quel” concorso). Al concetto di equivalenza ci si riferisce anche utilizzando il termine di “idoneità” nelle procedure di riconoscimento accademico.
Equivalenza. Qualora la descrizione dei lotti in gara di cui all'allegato 1 “CPC0101 - Allegato 01 Scheda Gara Vetreria e monouso 2016” dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.
Equivalenza. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA CARATTERISTICA RICHIESTA INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA ) 1 Maschera oro-facciale (in grado di coprire naso e bocca, ma con campo visivo libero); -Dotata di raccordi o sistemi interfacce intercambiabili con fori per funzionare in modalità ventilata pertanto utilizzabili con sistemi monotubo con whisper. -Dotata di fasce nucali già assemblate in un’unica confezione, in modo da renderla pronta per l’utilizzo. -Dotata di un sistema di sgancio rapido per permettere di sganciare le fasec nucali immediatamente in caso di necessità; -Dotata di un supporto frontale a spessore regolabile e almeno una porta con tappo per la rilevazione della pressione e come porta di ingresso per supplemento di ossigeno, posta direttamente sulla parte anteriore della maschera -Che preveda la possibilità di utilizzo con più pazienti e pertanto che preveda la disinfezione ad alto livello tra cui la possibilità di essere messa in autoclave -Misure disponibili S-M-L 1 Maschera oro-facciale (in grado di coprire naso e bocca, ma con campo visivo libero); -Dotata di raccordi o sistemi interfacce intercambiabili senza fori pertanto utilizzabile con sistemi con circuito a doppia via -Dotata di fasce nucali già assemblate in un’unica confezione, in modo da renderla pronta per l’utilizzo. -Dotata di un sistema di sgancio rapido per permettere di sganciare le fasce nucali immediatamente in caso di necessità; -Dotata di un supporto frontale a spessore regolabile e almeno una porta con tappo per la rilevazione della pressione e come porta di ingresso per supplemento di ossigeno, posta direttamente sulla parte anteriore della maschera -Che preveda la possibilità di utilizzo con più pazienti e pertanto che preveda la disinfezione ad alto livello tra cui la possi...