Common use of Erogazione della rendita Clause in Contracts

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

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Samples: Statute, Statute, Fondi Pensione Negoziali

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

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Samples: Statuto Di Previdenza, Statute

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione la erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo Fon.Te. stipula, nel rispetto delle in conformità alle modalità e delle ed alle procedure previste dalla normativa dalle disposizioni tempo per tempo vigentevigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione assicuratrici di cui all’art. all’articolo 2 del Decreto legislativo Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e ed integrazioni. La convenzione dovrà necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche nonché i criteri da utilizzare per l’adeguamento delle rendite periodiche. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla il valore della posizione individuale maturataindividuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. L’aderente Fon.Te. può richiedere comunque l’erogazione della prevedere anche altre forme di rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativavitalizia.

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Samples: Statute, Statute

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativainformativa e nel Documento sulle rendite.

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Samples: Statuto

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale della eventuale quota di prestazione da erogare sotto in forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

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Samples: Statuto

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigentedalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, D.Lgs. n. 209 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente all’Associato è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente L’Associato può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativainformativa o in altro documento previsto dalla Covip.

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Samples: Statuto Del Fondo Pensione Di Previdenza Bipiemme

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. all’articolo 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e ed integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale della eventuale quota di prestazione da erogare sotto in forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

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Samples: Statuto Del Fondo Pensione

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigentedalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionisticapensionistica il valore della posizione individuale, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturataeventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto dell’eventuale della eventuale quota di prestazione da erogare sotto in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. L’aderente Al momento del pensionamento l’iscritto ha facoltà di richiedere la reversibilità della prestazione in favore del beneficiario da lui nominato. 4. Il fondo può richiedere comunque l’erogazione della prevedere anche altre forme di rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativavitalizia.

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Samples: Statute

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’artall'art. 2 del Decreto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

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Samples: Statuto Del Fondo Pensione

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.Informativa

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Samples: Statuto Fondo Pensione

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

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Samples: Statuto

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigentedalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’artall'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

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Samples: Statute