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Erogazione delle somme Clausole campione

Erogazione delle somme. 1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento, da parte del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle funzioni o attività di cui all’articolo 3, comma 1, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. 2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Per le procedure relative ai lavori, le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 40% dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del Codice. Per le procedure relative a servizi e forniture, le riduzioni tengono conto della rilevanza che il ritardo ha avuto sull’utilità del bene o servizio. 4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell’accertamento, rimangono nel fondo di cui all’articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lett. b).
Erogazione delle somme. 1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Responsabile del Settore o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. 2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all’articolo precedente.
Erogazione delle somme. 1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. 2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni svolte dai diversi componenti del gruppo di lavoro appositamente nominati, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti. 3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra isoggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all’affidamento di un servizio o fornitura, l’adozione del relativo atto nei termini che seguono: A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento: – il Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; – il Dirigente assume la determinazione di liquidazione. B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione: – il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; – il Dirigente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente; – il Dirigente assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato. C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità: – il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l’esito po...
Erogazione delle somme. .Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento, da parte del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle funzioni o attività di cui all’articolo 3, comma 1, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a) avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine. c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico; d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e) determinati da dolo dell’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; f) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell’Assicurato, perdita del bene, furto; g) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l’abitazione dell’Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l’Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

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  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.