ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Nelle more di stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 90 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate. Nel caso in cui il Comune decida di affidare al gestore l’esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 24 mesi Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Il Committente si riserva la facoltà di ordinare l’avvio del servizio prima che il contratto sia divenuto efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso, il Committente può ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, al Manutentore, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, di cui al successivo art. 14. In caso di mancata stipulazione del contratto, il Manutentore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/direttore dell'esecuzione.
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto per un massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Nelle more dell’effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e della conseguente stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale potrà in ogni caso ricorrere, ai sensi della disciplina transitoria introdotta dall’art. 8, c.1, lett. A) della L. 120/2020, all’esecuzione anticipata del contratto. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate. Qualora abbia avuto luogo l’esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata.
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Il Committente si riserva la facoltà di ordinare l’avvio dei Lavori prima che il contratto sia divenuto efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso, il Committente può ordinare l’inizio dei Lavori, in tutto o in parte, all’Appaltatore, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Successivamente all’aggiudicazione definitiva si addiverrà alla formale stipulazione del contratto secondo quanto disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e dell’effettuazione dei controlli successivi all’aggiudicazione, secondo quanto disciplinato dal comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. L’avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto non libera l’appaltatore dagli accertamenti delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate in sede di offerta che, in caso di esito negativo, non daranno luogo alla stipula formale del contratto.
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con avvio del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, anche nelle more della stipulazione dello stesso. In tal caso potrà ordinare all’aggiudicatario l’avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta. L’aggiudicatario assume l’obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate.
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.