ESECUZIONE ANTICIPATA. L’ARPAS per il tramite del Responsabile del procedimento, ricorrendo le condizioni di cui all’art 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Xxxxxx), si riserva di disporre l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza, in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione a cura dell’impresa aggiudicataria della garanzia definitiva di cui all’art 103 del Codice. L’esecuzione in via d’urgenza non potrà comunque essere richiesta prima che l’aggiudicazione diventi efficace. In tale ipotesi di esecuzione anticipata, l’Appaltatore è tenuto a dare avvio all’esecuzione della fornitura nei termini stabiliti dall’ARPAS.
ESECUZIONE ANTICIPATA. Successivamente all'aggiudicazione dell’contratto ed in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.11 co.12 del D.Lgs. 163/06, il direttore dell’esecuzione del contratto ha la facoltà di ordinare l’esecuzione anticipata del servizio. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l’offerta presentata in sede di gara.
ESECUZIONE ANTICIPATA. 1. Di norma, il dirigente della struttura gestionale competente procede all’esecuzione del contratto dopo la stipula del contratto.
2. In casi eccezionali, il dirigente della struttura gestionale competente procede con proprio atto, contenente le motivazioni dell’urgenza, ad autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto.
ESECUZIONE ANTICIPATA. Porto Conte Ricerche Srl per il tramite del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui all’art 32 comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016, si riserva di disporre l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza, in pendenza del termine per la stipula del contratto. In tale ipotesi di esecuzione anticipata, l’Agenzia è tenuta a dare avvio all’esecuzione del servizio nei termini stabiliti da Porto Conte Ricerche Srl.
ESECUZIONE ANTICIPATA. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
ESECUZIONE ANTICIPATA. Successivamente all'aggiudicazione dell’appalto e in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 co.8 del D. Lgs. 50/16, il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, ha la facoltà di ordinare l’esecuzione anticipata dei servizi. In caso di mancata sottoscrizione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l’offerta presentata in sede di gara.
ESECUZIONE ANTICIPATA. Nei casi previsti dalla legge è ammessa l’anticipata esecuzione del contratto. Essa è disposta con determinazione del Settore interessato da partecipare al Settore competente per la redazione del contratto.
ESECUZIONE ANTICIPATA. L’Ente Committente si riserva l’eventuale esecuzione anticipata del presente servizio in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ESECUZIONE ANTICIPATA. A prescindere dalla stipulazione del contratto (e conseguentemente dall’osservanza del suddetto termine di stand still) è consentito alle stazioni appaltanti dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, successivamente all’aggiudicazione, nelle ipotesi oggettivamente imprevedibili di seguito richiamate:
a. per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose, ovvero
b. per ovviare a situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica
c. per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio storico, artistico, culturale
d. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari
ESECUZIONE ANTICIPATA. Successivamente all'aggiudicazione dell’accordo quadro ed in pendenza della sottoscrizione del medesimo, ai sensi dell’art.11 co.12 del D.Lgs 163/06, i Dipartimenti hanno la facoltà di inviare ordinativi di fornitura all’Appaltatore, che deve dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dai Direttori dell’esecuzione del contratto, ovvero dei loro delegati. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo quadro, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l’offerta presentata in sede di gara.