Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiato, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacale, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazione, che sarà verificata dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Controlli sul possesso dei requisiti. Art. 49 Avvalimento
Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
Controlli sul possesso dei requisiti. 1) Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del procedimento, nelle forme di legge, avvia la fase di verifica ed accertamento della sussistenza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale, dichiarati in sede di partecipazione alla gara ai sensi del DPR 445/2000, e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara, ove non siano già stati oggetto di verifica nel corso dello svolgimento della procedura di gara.
2) Il mancato o ritardato invio, in assenza di una adeguata giustificazione del ritardo da parte dell’aggiudicatario, entro il termine fissato nel disciplinare di gara e nella lettera di invito, della documentazione richiesta, o l’esito negativo delle verifiche, legittimano l’Ente all’adozione di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione al concorrente risultato vincitore e di contestuale affidamento al concorrente che segue in graduatoria.
3) Nel caso di esercizio della facoltà di revoca di cui al comma precedente, l’Ente agisce sulla cauzione prestata a garanzia della partecipazione alla gara e della serietà dell’offerta e procede all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4) Ai fini della speditezza e dell’efficienza del procedimento, le verifiche possono essere avviate anche immediatamente dopo l’aggiudicazione provvisoria.
Controlli sul possesso dei requisiti. Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Controlli sul possesso dei requisiti. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito.
Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Ai fini dell'aggiudicazione deve essere verificato il possesso in capo al miglior offerente dei requisiti di carattere generale e i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara attraverso la consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Nelle more dell'emanazione ed entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto la disciplina specifica della Banca dati nazionale degli operatori economici, la verifica dei requisiti deve essere fatta attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Gli operatori economici concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, dovranno produrre, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, la seguente documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria richiesti per l'ammissione alla gara: ⮚ bilanci, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione dei bilanci, le dichiarazioni fiscali, riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014 approvati e depositati e/o presentati, a dimostrazione del possesso del requisiti di capacità economico-finanziaria prescritti al precedente articolo 8, punto 2), lettere b) e c). I predetti bilanci e/o dichiarazioni fiscali, redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative, potranno essere prodotti anche per estratto e non in forma integrale, purchè sia possibile desumere dal conto economico gli elementi del fatturato. Qualora l'importo del fatturato relativo ai servizi nei settori specifici oggetto del presente appalto non dovesse evidenziarsi dai bilanci, dovrà essere prodotta la documentazione contabile aziendale equipollente (ad esempio le fatture emesse). E' sufficiente, per la dimostrazione del requisito del fatturato minimo, la trasmissione di copia conforme all'originale delle fatture il cui importo imponibile complessivo nel periodo di riferimento, risultante da apposita distinta, sia uguale o maggiore dei requisiti minimi di accesso alla gara.
2. Gli operatori economici sorteggiati, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, dovranno produrre, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, la seguente documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di tecnico-professionale richiesti per l'ammissione alla gara: ⮚ autocertificazione, contenente tutti gli elementi indispensabili per il successivo reperimento e verifica da parte dell'ARO TA/5 delle informazioni autocertificate, attestante il godimento del libero esercizio dei propri diritti commerciali per non essere sottoposta a procedure fallimentari e simili; ⮚ il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nei termini di validità, per le categorie e le classifiche, ex D.M. 3 giugno 2014, n. 120, prescritte per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, come dichiarato in sede di gara; ⮚ il certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 :2008 (qualora non sia stato presentato in sede di gara); ⮚ il certificato del sistem...
Controlli sul possesso dei requisiti. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ASL di Cagliari, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara. Al fine di comprovare il possesso di tali requisiti, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, in copia conforme all’originale mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, la seguente documentazione:
1) i bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, redatti ai sensi degli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota che ne attesti l’avvenuto deposito presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio territorialmente competenti. Si precisa che il concorrente può dichiarare e documentare il possesso del requisito in argomento mediante presentazione delle dichiarazioni I.V.A. riferite al fatturato conseguito nel triennio 2006-2008, ovvero, nel caso che abbia già presentato le dichiarazioni dei redditi, riferite al fatturato conseguito nel triennio 2007-2009, corredati della relativa ricevuta di presentazione. Gli operatori economici non tenuti all’obbligo di presentazione del bilancio possono documentare il possesso del requisito in argomento mediante le dichiarazioni I.V.A. riferite al fatturato conseguito nel triennio 2006-2008, ovvero, nel caso in cui abbiano già presentato le dichiarazioni dei redditi, riferite al fatturato conseguito nel triennio 2007-2009, corredati della relativa ricevuta di presentazione.
2) documentazione probatoria relativa all’elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle stesse, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in particolare, in caso di forniture eseguite a favore di amministrazioni o dagli enti pubblici, la prova è data con certificati rilasciati e vistati dalle medesime amministrazioni o enti pubblici, in caso di forniture eseguite a favore di soggetti privati l’esecuzione effettiva della prestazione è dic...