ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. La garanzia non vale: 1. Per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. Per le malattie professionali conseguenti: x. Xxxx intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; b. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4. Le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. La presente garanzia è operante con un massimale di Euro 1.000.000,00 il quale rappresenta la massima esposizione della Società: a) Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori A parziale deroga di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionaliquanto previsto dall’art. 2 - Garanzia R.C.O., oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabellel’Impresa tiene indenne l’Assicurato, in vigore al momento della stipulazione che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del contrattoX.X.X. 00 xxx- xxx 0000, allegate al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124x° 0000, xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali in quanto taliriconosciute dall’INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, purché venga riconosciuta la causa di lavoroadibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi col- posi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo periodo di validità dell’assicurazione. La garanzia non vale:
1. Per quei prestatori di lavoro Il massimale per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Per le malattie professionali conseguenti:
x. Xxxx intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento sinistro indicato in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. Le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. La presente garanzia è operante con un massimale di Euro 1.000.000,00 il quale polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) Per espo- sizione dell’Impresa: • per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) Per ; • per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La Società ha diritto garanzia non vale:
a) per quei prestatori di effettuare in qualsiasi momento ispezioni lavoro dipendenti per verifiche e/i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o controlli sullo stato degli stabilimenti risarcibile;
b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato, ispezioni oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di Assicurazione in punto cessa- zione della garanzia o dalla data di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo cessazione del rapporto di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciatolavoro.
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ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori A parziale deroga di Lavoro è estesa al rischio quanto previsto dall’art. 2 - Garanzia R.C.O. delle malattie professionaliNorme comuni, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabellel’Impresa tiene indenne l’Assicurato, in vigore al momento della stipulazione che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del contrattoX.X.X. 00 xxxxxx 0000, allegate al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124x° 0000, xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali in quanto taliriconosciute dall’INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, purché venga riconosciuta la causa di lavoroadibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo periodo di validità dell’assicurazione. La garanzia non vale:
1. Per quei prestatori di lavoro Il massimale per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Per le malattie professionali conseguenti:
x. Xxxx intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento sinistro indicato in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. Le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. La presente garanzia è operante con un massimale di Euro 1.000.000,00 il quale polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) Per dell’Impresa: MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - RCT-RCO • per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) Per ; • per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La Società garanzia non vale:
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre di 16 C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicuratoimpianti dell’azienda assicurata, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ed ad incaricati dell’Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali disposizioni di Assicurazione in punto di cui all’art. 11 delle Norme Comuni, relative alla denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società all’Impresa l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
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Samples: Assicurazione Rami Elementari
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori A parziale deroga di Lavoro è estesa quanto previsto al rischio delle malattie professionaliparagrafo a) dell’art. 3 - Garanzia R.C.O., oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabellel’Impresa tiene indenne l’Assicurato, in vigore al momento della stipulazione che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del contrattoX.X.X. 00 xxxxxx 0000, allegate al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124x° 0000, xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali in quanto taliricono- sciute dall’INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, purché venga riconosciuta la causa di lavoroadibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo periodo di validità dell’assicurazione. La garanzia non vale:
1. Per quei prestatori di lavoro Il massimale per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Per le malattie professionali conseguenti:
x. Xxxx intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento sinistro indicato in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. Le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. La presente garanzia è operante con un massimale di Euro 1.000.000,00 il quale polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) Per dell’Impresa: ⚫ per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) Per ; MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI ⚫ per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La Società garanzia non vale:
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto C O N D. P A R T I C O L A R I per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicuratoimpianti dell’azienda assicurata, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ed ad incaricati dell’Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessarianecessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali disposizioni di Assicurazione in punto cui all’art. 27 - “Modalità per la denuncia dei sinistri” e all’art. 28 - “Gestione delle vertenze di danno e spese legali” relative alla denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società all’Impresa l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
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ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L’estensione L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazionedell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale:
1. Per quei prestatori di lavoro : - per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Per le malattie professionali conseguenti:
x. Xxxx connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, Xxxxx da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b. Alla Rappresentanti Legali dell'Impresa; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresaRappresentanti Legali dell'Assicurato. La presente Questa esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in cui per rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. Le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. La presente garanzia è operante con un massimale di Euro 1.000.000,00 il quale rappresenta la massima esposizione della Società:
a) Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. La garanzia non vale:
1. Per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Per le malattie professionali conseguenti:
x. Xxxx intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. Le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. La presente garanzia è operante con un massimale di Euro € 1.000.000,00 il quale rappresenta la massima esposizione della Società:
a) Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
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Samples: Convenzione Assicurativa