Common use of ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI Clause in Contracts

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensio- ne non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse ripa- razioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappre- sentanti Legali dell'Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

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Samples: www.provincia.pc.it

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensio- ne L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 18 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 3.000.000,00 (unmilione/00tremilioni/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse ripa- razioni riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappre- sentanti Rappresentanti Legali dell'Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi fatti/cause commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazionenon anteriori a 24 mesi dalla data di effetto della polizza . L'estensio- ne L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 18 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (( o dovute a causa di servizio) dalla Magistraturamagistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 2.000.000,00 (unmilione/00duemilioni/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse ripa- razioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappre- sentanti Legali dell'Assicurato. conseguenti: Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensio- ne L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse ripa- razioni riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappre- sentanti Rappresentanti Legali dell'Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensio- ne L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 2.000.000,00 (unmilione/00duemilioni/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse ripa- razioni riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappre- sentanti Rappresentanti Legali dell'Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro