ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. L’importo presunto del contratto, ed in particolare le quantità indicate all’art. 3 sono da ritenersi puramente indicative e formulate ai soli fini della presentazione dell’offerta. Il numero dei bambini ai quali il servizio si riferisce, e di conseguenza il numero delle ore impegnate, sono puramente indicativi e presunti e non costituiscono impegno per l’Amministrazione Comunale dal momento che essi saranno determinati in rapporto alle esigenze effettive, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato.
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. L’importo presunto del contratto, ed in particolare le quantità indicate all’art. 2 sono da ritenersi puramente indicative e formulate ai soli fini della presentazione dell’offerta. Il numero dei bambini ai quali il servizio si riferisce, e di conseguenza il numero delle ore impegnate, sono puramente indicativi e presunti e non costituiscono impegno per l’Amministrazione Comunale dal momento che essi saranno determinati in rapporto alle esigenze effettive, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato; in particolare sono determinati il numero massimo (58 incluso l'eventuale ampliamento della capienza rispetto a quella attuale di n. 49 bambini) di bambini che possono essere accolti nella struttura ed il numero massimo (54) di bambini riservati alla graduatoria comunale, mentre il numero effettivo dipenderà dalle effettive iscrizioni; il compenso alla ditta appaltatrice sarà determinato dal numero di bambini provenienti dalla graduatoria comunale effettivamente iscritti e frequentanti. L’A.C. può modificare il numero di posti disponibili, nel rispetto del rapporto utenti/educatori previsto dalla normativa regionale, per inderogabili esigenze pubbliche. La relativa comunicazione va inoltrata alla ditta, con raccomandata R.R., entro dicembre per risolvere il contratto dal 1° settembre successivo qualora non si pervenga ad una transazione. Il Comune di Sarzana potrà altresì eventualmente richiedere, nel limite massimo del 20% dell'importo contrattale previsto dalla normativa vigente, interventi di carattere ausiliario presso la struttura educativa comunale 'scuola dell'infanzia “Xxxxx Xxxxx”. Nel caso in cui la previsione di cui al paragrafo precedente dovesse essere attuata, il costo orario dei suddetti interventi ausiliari sarà determinato, previa trattativa tra le parti, tenendo conto del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché delle giustificazioni di cui agli articoli 86 ed 87 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., volte a dimostrare la congruità dell’offerta presentata, così come previsto dall'art. 4 del Disciplinare di gara.
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Affidataria l’esecuzione agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto originario. In tal caso l’Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. L'INPS si riserva, dopo il primo anno, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di un mese da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso all'appaltatore spetta il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. L’INPS si riserva inoltre la piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso da comunicare all'appaltatore con le modalità di cui al precedente comma, almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione proporzionale del canone pattuito. Del pari, l'INPS si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il servizio di vigilanza per acquisizione di nuovi locali, per intensificazione di alcuni servizi o per altre esigenze comunque connesse alle proprie necessità organizzative, mediante preavviso all'appaltatore da comunicare con le stesse modalità, almeno otto giorni prima, con conseguente aumento proporzionale del canone pattuito. Le variazioni di canone in più o in meno, per i motivi di cui al precedente comma vanno determinate proporzionalmente, con riferimento al successivo punto 14, fermo restando il diritto insindacabile dell'appaltante di modificare le modalità del servizio secondo le proprie esigenze, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici ed informatici. Qualora le modifiche di cui trattasi richiedano una diversa qualità dell'attività di vigilanza, tale diversità non comporterà una variazione del canone orario pattuito. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'I.N.P.S. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risoluto di diritto per colpa dell'appaltatore stesso con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo punto 18.
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. Su specifica richiesta scritta della Stazione appaltante, l'Appaltatore deve assicurare il servizio di pulizia, anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto. L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di affidamento, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa.
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. Articolo 22 - Modalità di finanziamento della spesa
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. L’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa possono affidare all’impresa, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato speciale d’appalto entro il limite del 20% dell’importo del presente appalto. Ai sensi dell’art. 00 xxx XX 00 novembre 1923, n. 2440, l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa si riservano la facoltà di ridurre il servizio nei limiti del 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale. In particolare, qualora durante il periodo contrattuale il numero dei dipendenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione di 20 unità, le parti non hanno diritto ad una revisione del corrispettivo contrattuale. Superato tale limite le parti hanno diritto a richiedere una revisione del corrispettivo in aumento o in diminuzione in proporzione al corrispettivo offerto in sede di gara.
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. Considerata la natura presuntiva dell’impegno in ore complessivamente stimato dall’Amministrazione per l’esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato (1.610 ore per anno scolastico, pari a complessive 4.830 ore nel triennio di vigenza del contratto), si specifica quanto segue:
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. La Provincia può affidare all’impresa, ai sensi dell’art.57, comma 5 , lett.b) del D.lgs n.163/2006, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato speciale d’appalto entro il limite del 20% dell’importo del presente appalto. Ai sensi dell’art.11 del RD 18 novembre 1923, n.2440, la Provincia si riserva la facoltà di ridurre il servizio nei limiti del 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale. In particolare qualora durante il periodo contrattuale il numero dei dipendenti alla data del 31.12.2010 (pari a n. 190, di cui n. 177 dipendenti a tempo indeterminato, n. 13 dipendenti a tempo determinato) subisca una variazione in aumento o in diminuzione di 20 unità le parti non hanno diritto ad una revisione del corrispettivo contrattuale. Superato tale limite le parti hanno diritto a richiedere una revisione del corrispettivo in aumento o in diminuzione in proporzione al corrispettivo offerto in sede di gara e calcolato su un numero pari a n. 190, di cui n. 177 dipendenti a tempo indeterminato, n. 13 dipendenti a tempo determinato.
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni nei limiti di cui all’art.106 del D.lgs 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, nel caso in cui si rendessero disponibili, in via temporanea o definitiva, altri locali od immobili da adibire a servizi comunali od uffici pubblici, non inclusi negli allegati al vigente capitolato.