Estensioni della garanzia. L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia rcauto, comprende i danni: ◊ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private; ◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano; ◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone; ◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; ◊ conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo fun- zionamento, sia esso in circolazione che non; e comprende altresi’, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia ard, i danni: ◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonche’ agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;
Estensioni della garanzia. L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RCAauto, comprende i danni: ◊ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private; ◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano; ◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone; ◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; ◊ conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non; ◊ causati dalla circolazione di autobus adibiti a utilizzo e trasporto con percorso limitato, qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circo- lazione; ◊ per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e vice- versa, eseguite con e senza l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; e comprende altresì, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia A.R.D., i danni: ◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;
Estensioni della garanzia. Sono compresi in garanzia: • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore; • le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l’avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); • l’annegamento, l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche; • le alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; • le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi tipo di altra ernia e gli infarti miocardici; • gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; • gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Estensioni della garanzia. L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RCauto, comprende anche i danni: 1* causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
Estensioni della garanzia. Tutela legale per violazioni di norme specifiche In deroga all'art. 10 (1) (d) XXX 0000 la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi: - 81/08 (codice sicurezza) - 193/07 (sicurezza alimentare) - 196/03 (codice privacy) - 152/06 (codice ambiente)
Estensioni della garanzia. RIPARAZIONE DEL GUASTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI TERZI RICOSTRUZIONE DOCUMENTI
Estensioni della garanzia. La Società risponde altresì per le spese sostenute dall'Amministrazione, a seguito del verificarsi di uno degli eventi citati al precedente art.15:
1. per riparare i guasti ai locali, agli infissi ed ai sistemi di custodia cagionati dagli autori dei reati nell'esecuzione o nel tentativo di commetterli, fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000,00 per ciascun sinistro
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinqueprocento) dell'importo di danno risarcibile
3. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, con il limite di euro 25.000,00 per sinistro. Gli importi risarcibili di cui ai suddetti punti 1) usque 3) si intendono in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto.
Estensioni della garanzia. La Societa’ risponde altresi’ per i danni materiali diretti verificatisi in occasione di:
a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla;
b) atti di sabotaggio e terrorismo;
c) fenomeni atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
d) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
e) fenomeni elettrici;
f) fuoriuscita di acqua;
g) mancato freddo;
h) sovraccarico di neve;
i) evento sismico. Sono altresi’ compresi i danni causati da:
j) rottura accidentale di lastre, per fatto di terzi o per fatto involontario dell’Assicurato.
Estensioni della garanzia. Sempreché l’infortunio avvenga quando l’Assicurato si trova alla guida dell’autovettura, l’assicurazione si estende ai rischi di seguito riportati.
Estensioni della garanzia. Ad integrazione dell’art. “Oggetto dell’assicurazione” che precede, si conviene che la So- cieta’ risponde altresi’ per i danni materiali verificatisi in occasione di:
a) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostra- zioni di folla);
b) atti di sabotaggio;
c) atti di terrorismo;
d) fenomeni atmosferici, compresi i danni di bagnamento purchè direttamente causati da tali fenomeni;
e) formazione di ghiaccio, gelo;
f) acqua piovana;
g) intasamento di gronde e pluviali causato da grandine o neve arrecato da acqua entrata nel fabbricato;
h) fuoriuscita di acqua;
i) inondazioni, alluvioni, anche se causati da terremoto;
j) allagamenti, esondazioni, anche se causati da terremoto;
k) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
l) crollo, collasso strutturale; m)sovraccarico di neve, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall’evento di cui alla presente e- stensione di garanzia;
n) fenomeni elettrici;
o) implosione;
p) mancato freddo;
q) evento sismico;
r) onda sonica. Sono altresi’ compresi i danni da:
s) rottura di lastre, per fatto di terzi o per fatto involontario dell’Assicurato.