Esumazione ordinaria Clausole campione

Esumazione ordinaria. L’esumazione ordinaria consiste nell’operazione di scavo e riporto alla luce dei resti di feretri precedentemente inumati, al termine del periodo ordinario di inumazione previsto dalla normativa (attualmente minimo 5 anni). Si considera inoltre un’esumazione ordinaria, l’operazione finalizzata al recupero dei resti di sepoltura a terra di salma inconsunta proveniente da precedente inumazione ovvero da tumulazione in loculo. Es: nel caso la salma proveniente da precedente inumazione non abbia completato il ciclo di mineralizzazione e sia quindi inconsunta, la stessa salma dovrà essere inumata per consentire il completamento del processo di mineralizzazione (attualmente previsto in 1 anno). Il Responsabile del servizio, programma con cadenza periodica, ed in base alle esigenze, le esumazioni da effettuare comunicandole e pianificandole con l’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario, contestualmente all’attività di esumazione, esegue la “bonifica del campo” eliminando tutti gli ulteriori resti mortali rinvenuti all’interno del campo ed eventualmente appartenenti a precedenti cicli di sepoltura di cui non era nota l’esistenza (a causa di una precedente attività di esumazione non eseguita correttamente). L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività di seguito riportate: • Recinzione del campo o della porzione di campo, oggetto di esumazione, con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall’esterno verso l’interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; • Smontaggio dell'eventuale monumento esistente ed accatastamento, in luogo idoneo secondo quanto previsto alla successiva lettera F), dei materiali di risulta per il loro successivo trasporto e smaltimento in discarica controllata (salvo prelievo dei manufatti da parte dei familiari proprietari). • Scavo della fossa da eseguirsi sia a mano sia con mezzo meccanico, fino alla completa accessibilità del feretro. Nel caso di scavo con mezzo meccanico questo avverrà fino all’affiorare del coperchio ligneo della cassa, senza mai procedere oltre; • Sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazioni svolte all’interno della fossa; • Apertura del feretro e verifica della mineralizzazione del defunto: • Pulizia della fossa e della zona circostante con raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati (resti lignei della cassa, rivestimenti interni ed altro) in appositi conte...
Esumazione ordinaria. (salme non mineralizzate), comprende i seguenti oneri: ◽ come esumazioni ordinarie del punto precedente inoltre: ◽ eventuale sistemazione della salma non mineralizzata nel cassone predisposto e trasporto del feretro fino all’uscita del cimitero se la destinazione è un altro cimitero oppure al luogo di nuova designazione se la destinazione è nello stesso cimitero (in tal caso la cassa – senza coperchio - è a cura e spese del Concessionario) ; ◽ eventuale fornitura e spargimento di prodotti che facilitano la decomposizione del feretro; ◽ chiusura della fossa utilizzando terra recuperata o compresa la formazione di nuova fossa se il feretro non decomposto viene spostato nell’ambito del Cimitero; ◽ ripristino vialetti.
Esumazione ordinaria. L’operazione consiste nel disseppellimento delle salme, resti mortali o urne inumate nei campi realizzati all’interno dei Cimiteri Capitolini. Tale attività avviene in modo ordinario, trascorsi almeno 10 anni dalla sepoltura per le salme inumate e 5 anni per i resti mortali, al fine di poter riutilizzare il campo per nuove inumazioni. Tale attività può essere svolta su richiesta, in modo straordinario prima dello scadere del periodo di rotazione. L’avvio delle operazioni di esumazione ordinaria vengono comunicate alla cittadinanza, come previsto dalla normativa vigente. È anche possibile richiedere un servizio di esumazione ordinaria “a istanza di parte” per le salme e per i resti mortali che, sebbene trascorso il periodo minimo dall’inumazione, non siano ancora comprese nel programma di esumazioni ordinarie pianificato dall’Ispettorato. L’esumazione non è ad oggi prevista per le sepolture nei reparti speciali (ebraici, islamici, polacchi, etc.).
Esumazione ordinaria. Eseguita al termine del ciclo decennale di sepoltura, comprendente le seguenti operazioni: a. Rimozione del copritomba; b. Apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato; c. Riduzione in luogo idoneo della salma, raccolta dei resti mortali ossei in apposito sacchetto fornito dall’Appaltatore con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi in ossario comune, oppure, raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco; d. Raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto secondo le modalità previste all’art. 9 del C.S.A.; e. Trasporto del materiale lapideo (inerte) presso discarica, secondo le disposizioni di legge; f. Diligente pulizia dell’area interessata all’operazione.
Esumazione ordinaria. Art. 53 Esumazioni straordinarie Art. 54 Estumulazioni
Esumazione ordinaria. 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalle inumazioni. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. 2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono eseguite dal personale addetto ai Servizi Cimiteriali. 3. I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvertiti in tempo utile del giorno in cui inizieranno le operazioni di esumazione mediante appositi avvisi, apposti nelle prossimità delle aree interessate alle operazioni, nonché all’albo pretorio on line del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni. 4. Qualora gli aventi diritto non provvedano alla richiesta (da presentare all’Ufficio Stato Civile del Comune) per altra destinazione entro i termini indicati negli avvisi di cui al precedente comma, i resti saranno posti nell’ossario comune. In caso di mancata mineralizzazione, la salma sarà avviata a cremazione.

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  • MANUTENZIONE ORDINARIA Rientrano nell’ordinaria manutenzione dell’impianto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti interventi: a) La riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni. b) La riparazione e la sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature, opache e vetrate, di infissi e serramenti interni. c) La riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore. d) La riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento. e) La manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti. f) La verifica periodica degli idranti e degli estintori.----------------------------------------------------------- g) La verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti. h) La riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili. ----------------------------------------------------- i) La vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti. ------------------------------------ j) La cura dell’area esterna (pertinenze). Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dal Comune con addebito delle relative spese al Concessionario.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Prestazione assicurativa Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Fatturazione I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.