Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
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Ferie. I lavoratori maturano per Nel corso di ogni anno di solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)retribuito. Il periodo di ferie consecutive annuale è pari a 22 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giornate, o di 26 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni. Al compimento di un’anzianità di servizio di 10 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie. Al compimento di un’anzianità di servizio di 20 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie oltre a quello previsto al punto precedente. Competono, altresì, le giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n° 937. Le domeniche, le festività infrasettimanali e collettive le giornate lavorative libere non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalisono computabili come giorni di ferie. L’epoca La fruizione delle ferie sarà stabilita dalla direzionedeve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le per eccezionali esigenze di lavoro dell’aziendaservizio o motivate esigenze di carattere personale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratoreil dipendente non può fruirne in tutto o in parte, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato conserva comunque il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni a fruirne entro il mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo commamarzo dell’anno successivo salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del Qualora il rapporto di lavoro al abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore spetterà il pagamento delle ha diritto alle ferie in proporzione dei proporzi one ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di preavviso non può essere considerato ferie è assegnato dall’Agenzia con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Non I l lavoratore è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferietenuto a darne tempestiva comunicazione e, successivamente, a presentare documentazione probante. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo queste devono essere goduti godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per interorinuncia del lavoratore. Pertanto, nel caso in cui L’Agenzia può richiamare il lavoratore abbia godutoin ferie prima della scadenza delle stesse, nel corso del primo anno di anzianità solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, frazioni oltre ad avere il diritto di completare le ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione in un momento successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto ha altresì diritto al rimborso delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, spese comunque sostenute e documentate in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiliragione del rientro dalle stesse.
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Ferie. I lavoratori maturano Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di ferie riposo retribuito pari a 4 settimane22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Peraltro i Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. I lavoratori che ai sensi della "deroga" non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità sabato) ad un periodo di servizio oltre 10 anni e riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. Per il personale entrato in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimaneo cessatone in corso d'anno, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati il conteggio per 1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie dodicesimi sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente fatto con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo commaarrotondamento alla mezza giornata superiore. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in serviziolavoro, per cause eccezionaliqualsiasi motivo, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore il trattamento di trasferta avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per il solo periodo di viaggioi giorni maturati e non goduti. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui Qualora il lavoratore abbia godutoinvece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso del primo anno dell’anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l’anno stesso di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che maturazione Il decorso delle ferie anche degli altri permessi retribuiti resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dal contratto eventualmente disponibilidalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno Il personale con rapporto di servizio lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 ventisei giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giornisettimanale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i giorni lavorativi turni di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per 1,2 ciascunoterritorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione globale di fatto. I giorni festivi Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di cui all’art. 5 che ricorrono nel lavoro corrisponderà durante il periodo di godimento ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie non sono computabili come spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie per cui si farà luogo ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad un corrispondente prolungamento una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo ferialedi ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per stabilimentol’anticipato rientro, sia per reparto, tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per scaglione)il lavoro straordinario. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale registro di cui al primo commaprecedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso CHIARIMENTO A VERBALE Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando si calcola dividendo per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie ventisei la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilimensile.
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Ferie. I Tutte le lavoratrice e i lavoratori maturano per ogni anno di servizio hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimaneferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno solare, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Peraltro i lavoratori Alle lavoratrici e ai lavoratori, in sostituzione delle festività soppresse di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino legge 5 marzo 1997 n° 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n° 792 hanno diritto inoltre ad ulteriore, a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più 4 giornate di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità da fruire entro l’anno solare salvo esigenze di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più servizio. Dal computo del predetto periodo di ferie oltre vanno quindi escluse le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 sarà prolungato di tanti giorni lavorativiquante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per 1,2 ciascunoterritorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)48 con esclusione della retribuzione specificatamente connessa alla presenza in servizio. Il periodo di ferie consecutive è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e collettive non potrà eccedere dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in più periodi nell'arco dell'anno garantendo a tutti un periodo estivo che va da giugno a settembre, sentito l’interessato e fatto salvo le 3 settimane, salvo diverse intese aziendaliattribuzioni di legge del responsabile medico della struttura. L’epoca Le chiusure annuali delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interoIstituzioni sono computate nelle ferie. In caso di risoluzione del rapporto dimissioni o di lavoro licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore spetterà tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le ferie non possono essere godute di norma durante il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferielicenziamento, salvo accordo tra le parti. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizioEccezionalmente, per cause eccezionali, nel corso ragioni di servizio la Struttura potrà richiamare in servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, sarà corrisposto fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'anticipato rientro, dal luogo dal quale la dipendente o il dipendente è stato chiamato. Le ferie devono essere godute e non è ammessa la rinuncia né tacitamente, né per iscritto, nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiliferie.
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Ferie. I lavoratori maturano L’impiegato ha diritto, nel corso di ogni anno feriale e per ogni anno di servizio servizio, ad un periodo di ferie retribuito riposo con decorrenza della retribuzione pari a: – 4 settimane in caso di anzianità fino a 10 anni compiuti; – 4 settimane. Peraltro settimane più un giorno in caso di anzianità oltre i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno compiuti; – 5 settimane in più caso di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivoanni. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di lavoro sia ripartito su 5 giorni, i 5 giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il periodo equivarranno ad una settimana di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo ed identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. L’epoca delle ferie non sono computabili come ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglione)scaglioni o individualmente. Il Le ferie saranno concesse normalmente in periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca estivo: il godimento delle ferie sarà stabilita dalla direzionedovrà avere carattere continuativo almeno per tre settimane. Un’eventuale diversa collocazione della terza settimana, tenendo conto anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata in tempo utile tra Direzione e Rappresen-tanza Sindacale Unitaria. La risoluzione del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze rapporto di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, impiego per qualsiasi motivo non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato pregiudica il diritto dell’intero periodo delle alle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interomaturato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca impiego nel corso dell’anno del dell’anno, all’impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l’azienda. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso che l’impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il solo periodo rientro in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l’impiegato sarà tenuto a comprovare di viaggioessersi effettivamente recato nella località dichiarata. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di cui al presente articolo devono quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere goduti convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un’ indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni le giornate di ferie del primo scaglionenon godute, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, calcolata sulla base della retribuzione in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che atto al momento della liquidazione delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilimedesime.
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Ferie. I lavoratori maturano per Nel corso di ogni anno di servizio feriale l’intermedio ha diritto a un periodo di ferie retribuito riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: – 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni; – 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; – 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane. Peraltro , prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro godere tre settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttaviaconsecutive o, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giornialternativa, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascunoil godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Durante il La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fattoda concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo L’epoca di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimentotre settimane sarà in via normale stabilita, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’aziendalavoro, sentite le rappresentanze sindacali unitariefra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca L’epoca delle ferie non ha maturato verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il diritto dell’intero periodo delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie spetterànell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 97 del presente contratto, per ogni mese di servizio prestatocadenti nel corso delle ferie, un dodicesimo verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo feriale di cui al primo commariposo. La frazione Ogni periodo settimanale, in presenza di mese superiore ai 15 un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interolavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di risoluzione anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del rapporto nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di lavoro al lavoratore maturazione. All’intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà il pagamento 1/12 delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il di ferie - eccedenti il periodo minimo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie di cui al primo commanon godute, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 calcolata sulla base della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto atto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che momento della liquidazione delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilimedesime.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro
Ferie. I lavoratori maturano A decorrere dal 1 Gennaio 2008 il dipendente ha diritto per ogni anno di servizio solare ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 ventisei giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni feriali lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario orario di lavoro distribuito su 5 sei giorni, i e di ventidue giorni feriali lavorativi in caso di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascunoorario di lavoro distribuito su cinque giorni. Durante il Tale periodo di ferie decorre la retribuzione globale è incrementato di fattoun numero di giorni lavorativi pari e in sostituzione delle festività religiose soppresse. I giorni festivi La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo ovviamente urgenti necessità di cui all’artcarattere aziendale. 5 che ricorrono nel Possibilmente, almeno due terzi del periodo di godimento ferie spettanti sono assegnati, su richiesta del dipendente, in un periodo dell'anno solare di competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro sia questo a tempo indeterminato o a termine, non pregiudica il diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il pagamento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo ferialegodute in proporzione ai dodicesimi maturati. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimentoIn tale occasione, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio nel computo dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La dodicesimi la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, varrà come mese interointero mentre non si terrà conto di quella pari o inferiore a 15 giorni. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento L'assegnazione delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso preavviso. Le assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o per motivi riconosciuti dal datore di lavoro, non può essere considerato sono computate nel periodo di ferieferie annuali. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed Sono fatti salvi gli accordi formalmente assunti in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui essere fino alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, loro eventuale modifica convenuta tra le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiliParti.
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Ferie. I lavoratori maturano Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’artai punti a, b, c, d, dell’art. 5 19 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio contemperando le esigenze dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitariequelle dell’impresa. Al lavoratore, non in prova, lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero all’intero periodo delle di ferie spetteràper non avere ancora un’anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l’impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto licenziamento o di lavoro dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio intendono ragguagliate ad altra epoca nel corso dell’anno otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all’inizio del godimento delle ferieferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. Per ogni giornata La frazione di ferie la retribuzione dovuta mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Art. 26 - Lavoratori immigrati Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa ed al lavoratore, fine di cui alla presente parte specialeagevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è costituita facoltà dell’azienda, su richiesta scritta del singolo lavoratore da 1/26 della retribuzione mensile globale presentarsi, salvo gravi motivi familiari, con almeno trenta giorni di fattopreavviso, consentire la fruizione, anche in un unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo necessario di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere concordati tra azienda e lavoratore, o la concessione di giorni di permesso non retribuito o l’effettuazione di eventuali recuperi in corso d’anno esenti da qualsiasi onere di maggiorazione contrattuale. Qualora il lavoratore abbia godutorapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell’effettuazione dei suddetti recuperi, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilil’azienda tratterrà l’importo corrispondente al mancato recupero dalle competenze dovute al lavoratore.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio Il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 annuali nella misura di quattro settimane. Peraltro i lavoratori Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa dovrà essere ragguagliata su 5 o 6 giorni lavorativi a seconda delle distribuzione dell'orario di lavoro. La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie per cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto si darà luogo ad un giorno in più corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito con il pagamento di 1/26 esimo della normale retribuzione. Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 2 settimane, salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le collettive sia inferiore alle quattro settimane, fermi restando il periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell’anno di maturazione e comunque, per un massimo di due settimane, entro i criteri 18 mesi successivi all’anno di computo maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di cui al comma successivorisoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Ogni settimana Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il 1° quadrimestre dell'anno. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie dovrà nei periodi di minor lavoro. Le ferie potranno essere ragguagliata a 6 giorni lavorativifrazionate in non più di due periodo nell'arco dell'anno. Tuttavia, Le ferie sono interrotte in caso di distribuzione dell’orario sopraggiunta malattia o infortunio, in presenza di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi comunicazione preventiva al datore di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascunolavoro. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione globale di fattofatto stabilita dal presente CCNL. I giorni festivi Per ragioni di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo servizio, il datore di godimento delle lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento fermo restando il diritto del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie consecutive nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e collettive non potrà eccedere per il ritorno nel luogo dove trascorre le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interoferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, spetteranno al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei tanti dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferieferie al quale ha diritto, sarà corrisposto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno di competenza. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni turno di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiliassegnatogli.
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Ferie. I lavoratori maturano Il personale in servizio ha diritto per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto solare ad un giorno in più congedo ordinario retribuito di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori 30 o 36 giornate lavorative, a seconda che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni la settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro sia articolata su 5 giornio 6 giornate. Metà delle giornate saranno stabilite dalla Direzione. L’altra metà sarà programmata nel corso dell’anno su proposta del personale, i giorni lavorativi compatibilmente con le esigenze di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascunoservizio. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento fruizione delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo ferialealla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non durante l’anno di maturazione ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetteràdiritto, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo ad 1/12^ del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai ferie spettanti e le frazioni superiori a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come sono considerate mese intero. Il periodo di preavviso fruizione delle ferie viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di un piano ferie da adottarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I criteri e le modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto con le XX.XX. firmatarie del presente contratto entro il mese di marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo non inferiore a 15 giorni continuativi. Il piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il mese di aprile. In caso di comprovate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie potranno essere fruite entro, ma non oltre, il primo semestre dell’anno successivo. La fruizione delle ferie può essere considerato periodo rinviata anche al secondo semestre dell’anno successivo, qualora sussistano motivi non imputabili alla volontà del dipendente ma a cause di ferieforza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie entro i termini indicati nei commi precedenti. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al del godimento annuale delle ferie, trattandosi di diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Quando per cause dovute Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insorgenza di malattia, anche in paesi esteri, le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionaleinviare, al lavoratore non sia consentito il nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Il godimento delle quattro settimane dei singoli periodi di ferie di cui al primo comma, si concorderà è sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la mancata autorizzazione o il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle feriediniego. Per ogni giornata di Il diritto alle ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo non maturerà in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso tutti i casi in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiliè espressamente escluso dalle normative vigenti.
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Ferie. I lavoratori maturano Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio effettivo servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimanecon retribuzione di fatto. Peraltro i lavoratori In caso di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più orario settimanale distribuito su cinque giorni, cinque giorni di ferie oltre le quattro settimane equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. Le festività infrasettimanali e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di nazionali cadenti nel corso delle ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui danno luogo al comma successivotrattamento previsto dall’art. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia34 (Festività) ovvero, in alternativa, al prolungamento delle ferie stesse. In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su 5 giorniun arco di più settimane come previsto al comma 16 dell’art. 21 (Orario di lavoro) le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo. Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà scelto di comune accordo, i giorni lavorativi compatibilmente con le esigenze del servizio. Al fine di cui ai precedenti commi fruiti come promuovere un effettivo godimento delle ferie sono computati per 1,2 ciascunoresidue dei lavoratori, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Durante La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie decorre stesse, lasciando inoltre alle Parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto il lavoratore è tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. Non è ammessa la retribuzione globale rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)goduti. Il periodo di ferie consecutive e collettive preavviso non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze può essere considerato come periodo di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interoferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro impiego nel corso dell’anno, al lavoratore spetterà saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità sostitutiva per il pagamento mancato godimento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturatiper quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, effetti come mese intero. Il periodo Nei casi di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionaleferie collettive o individuali, al lavoratore che non sia consentito avrà maturato il godimento diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi delle quattro settimane ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di ferie servizio prestato. Per i minori si fa riferimento alle norme di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno legge. All’inizio del godimento delle ferieferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa retribuzione. I periodi di ferie saranno i seguenti:
1) lavoratori ai quali si applica la normativa OPERAI: – 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti; – 5 settimane di calendario per anzianità oltre i 15 anni compiuti;
2) lavoratori ai quali si applica la normativa QUALIFICHE SPECIALI e IMPIEGATI: – 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti; – 4 settimane più un giorno di calendario per anzianità di oltre 8 e fino a 15 anni compiuti; – 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 15 anni. La malattia insorta in periodo di ferie interrompe le stesse per tutta la sua durata. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratorei lavoratori turnisti a ciclo continuo, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso l’inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di ferie, riposo. Particolare attenzione sarà corrisposto al lavoratore prestata dall’azienda per permettere un godimento il trattamento più possibile continuativo ai lavoratori immigrati che abbiano esigenze di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato rientrare nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilinazione d’origine.
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Ferie. I I. Ai lavoratori maturano per ogni anno di servizio assunti successivamente all’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità 28 giorni lavorativi in caso di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 prestazione resa su sei giorni lavorativi. Tuttavia, Nel caso in caso di distribuzione dell’orario cui l’orario di lavoro sia concentrato su 5 giorni, cinque giorni alla settimana i suddetti giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati divisi per 1,2 ciascuno1,2. Durante il periodo Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie decorre la retribuzione globale verranno divisi in misura proporzionale.
II. Alla maturazione di fatto. I giorni festivi un’anzianità di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo servizio di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad cinque anni, sarà riconosciuto un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo giorno di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze in più rispetto al numero di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma del presente articolo. Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un’anzianità di servizio di 10 anni.
III. Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, si concorderà verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti - pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il rinvio monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato. I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad altra epoca nel corso ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell’anno del godimento delle feriesuccessivo a quello di maturazione
IV. Per ogni giornata l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie la retribuzione dovuta al pari ad 1/12 per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni, prestati o da prestare nell’anno medesimo.
V. I periodi di ferie di cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle festività soppresse.
VI. II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di cui alla presente parte specialeservizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti. La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fattoeffettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno.
VII. In caso di richiamo in serviziovariazione, per cause eccezionaliimprevedibili esigenze organizzative, nel corso del periodo di ferieferie già autorizzato, sarà corrisposto comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute dall’interessato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio.
VIII. La Società assicura comunque al lavoratore il trattamento godimento di trasferta 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile.
IX. Fermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo riferimento alle funzioni di staff centrali e territoriali, in coerenza con le esigenze produttive ed organizzative aziendali, vengono istituiti periodi di chiusura collettiva delle attività, in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie contrattuali. L’individuazione e la durata dei suddetti periodi di chiusura collettiva è stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale Corporate.
X. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo.
XI. La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate e pertanto, in tal caso, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla relativa indennità sostitutiva. In caso di decesso del lavoratore detta indennità spetta agli aventi causa.
XII. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
XIII. Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico. In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.
XIV. Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire, in prosecuzione del periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni ferie programmato, dei giorni di ferie non goduti per i motivi di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertantoprecedente comma, nel caso egli avrà l'obbligo di presentarsi in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso servizio al termine del primo anno di anzianità di servizio, frazioni periodo di ferie del primo scaglioneprecedentemente fissato, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione oppure al termine, se successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimodell'assenza per le cause di cui al comma che precede.
XV. La stessa procedura sarà seguita Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo di ferie per gli eventuali scaglioni successiviimprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di norma, la possibilità del dipendente di completare il predetto periodo. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richiestedipendente spettano, in tal senso motivatecaso, dei singoli lavoratori l’indennità di usufruire trasferta di periodi continuativi cui all’art. 40 per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che idonea documentazione, delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilispese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente sostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno Il personale con rapporto di servizio lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 ventisei giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giornisetti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i giorni lavorativi turni di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per 1,2 ciascunoterritorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione globale normale re- tribuzione di fatto. I giorni festivi Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di cui all’art. 5 che ricorrono nel lavoro corrisponderà durante il periodo di godimento ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie non sono computabili come spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie per cui si farà luogo ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad un corrispondente prolungamento una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo ferialedi ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per stabilimentol’anticipato rientro, sia per reparto, tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per scaglione)il lavoro straordinario. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale registro di cui al primo commaprecedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando si calcola dividendo per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie ventisei la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilimensile.
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Ferie. I lavoratori maturano per Nel corso di ogni anno di servizio feriale l’impiegato ha diritto a un periodo di ferie retribuito riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a a: - 4 settimane. Peraltro i lavoratori settimane in caso di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in più caso di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio di oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto alla data di maturazione delle ferie. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a 6 giorni titolo esemplificativo, la possibilità di più di ferie oltre le quattro disporre la chiusura degli impianti per due settimane, fermi restando prevedendo comunque per i criteri lavoratori la possibilità di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttaviagodere tre settimane consecutive o, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giornialternativa, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascunoil godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Durante il La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fattoda concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo L’epoca di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimentotre settimane sarà in via normale stabilita, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’aziendalavoro, sentite le rappresentanze sindacali unitariefra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca L’epoca delle ferie non ha maturato verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il diritto dell’intero periodo delegato d’impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie spetterànell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 106 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo feriale di cui al primo commariposo. La frazione Ogni periodo settimanale, in presenza di mese superiore ai 15 un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interolavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di risoluzione anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del rapporto nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di lavoro al lavoratore maturazione. All’impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà il pagamento 1/12 delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il di ferie - eccedenti il periodo minimo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie di cui al primo commanon godute, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 calcolata sulla base della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza atto dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilimomento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro
Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimanedi 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più Dal computo del predetto periodo di ferie oltre vanno quindi escluse le quattro settimane domeniche e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie oltre sarà prolungato di tanti giorni quante sono le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivodomeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati L’in sorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per 1,2 ciascunoterritorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)all’art.41. Il periodo di ferie consecutive è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e collettive dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalipiù di due periodi nell’arco dell’an no. L’epoca Le chiusure annuali delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interoIstituzioni sono computate nelle ferie. In caso di risoluzione del rapporto dimissioni o di lavoro licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore spetterà il pagamento delle tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione dei dodicesimi maturatial quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’an no di competenza. La frazione A tal fine le frazioni di mese superiore ai superiori a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come sono considerate mese intero. Il Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferielicenziamento. Non è ammessa Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via lavoratrice o il lavoratore prima del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso termine del periodo di ferie, sarà corrisposto fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’an ticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiliferie.
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Ferie. I lavoratori maturano per Nel corso di ogni anno di servizio l’operaio ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a riposo di 4 settimane. Peraltro Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane di lavoro. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e i lavoratori che maturino una anzianità Rappresentanza Sindacale Unitaria. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. Per le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo senza prolungamento del periodo di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimaneriposo. L’epoca sarà stabilita tenendo conto delle esigenze dell’azienda e delle necessità degli operai. A chi ne facesse richiesta e qualora l’azienda non disponga per tutti in tal senso, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana l’importo della retribuzione per il periodo di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie decorre anticipato; non è ammessa la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interorinuncia tacita o espressa alle ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà dimissioni o licenziamento il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale ; lo stesso periodo di preavviso si computa, però, agli effetti della maturazione delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed l’orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni, in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane caso di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie, ogni periodo settimanale equivarrà a cinque giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 1/5 dell’orario contrattuale settimanale. Per ogni giornata Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fattoprecedente maturazione. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di anticipo della concessione delle ferie, sarà corrisposto al lavoratore l’anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni. Quando l’operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l’azienda è tenuta ad usargli il trattamento di trasferta previsto dall’art. 80 – Parte Operai – sia per il solo periodo di viaggio. L’anzianità rientro in sede che per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’artritorno alla località dove trascorrerà le ferie. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. PertantoQualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglioneregolarmente documentato, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione ferie si considereranno interrotte per la durata del ricovero medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
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Ferie. 1. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito con corresponsione della retribuzione, pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto corrispondenti a 6 ventiquattro giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivolavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 sei giorni lavorativi. Tuttavia, I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro su 5 cinque giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il , sia agli effetti del computo del periodo di ferie decorre la che agli effetti della retribuzione globale di fattorelativa. I giorni festivi di cui all’artall'art. 5 28 (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo ferialeferie. Le ferie avranno hanno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalicontinuativo. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzionedall’azienda, tenendo conto del desiderio dei lavoratori lavoratori, compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’aziendaservizio.
2. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno.
3. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, sentite ma normalmente entro l’anno.
4. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le rappresentanze sindacali unitarieferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza.
5. L’assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore domanda di servizio l’aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo. A livello aziendale le parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dell’anno.
6. Al lavoratore, non in prova, lavoratore che all’epoca all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero all'intero periodo delle di ferie spetterà, spetterà per ogni mese di servizio prestato, prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 quindici giorni sarà considerata a questi effetti, effetti come mese intero. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente.
7. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
8. Non è ammessa La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed decadenza del diritto alle ferie e, pertanto, in via del tutto eccezionaletale caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non fruite.
9. Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata.
10. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno cinque giorni.
11. L’effetto sospensivo si determina a condizione che Il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’ espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo stato espressamente autorizzato a fruire in servizio, per cause eccezionali, nel corso prosecuzione del periodo di ferieferie da recuperare, sarà corrisposto il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo termine del periodo di viaggioferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio. L’anzianità per In tal caso il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilida recuperare.
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Ferie. I Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori maturano per ogni anno di servizio hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimanedi trenta giorni lavorativi per anno solare. Peraltro Per i lavoratori di casi in cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità l'orario di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro non sia distribuito su 5 giorni, i sei giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascunosettimanali, il computo dei giorni feriali deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. Durante il In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 Alla lavoratrice ed al lavoratore che ricorrono nel periodo di godimento all'epoca delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto dell’intero all'intero periodo delle ferie di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo 1/12 del periodo feriale di cui al primo commaagli stessi spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. La frazione di mese superiore ai Le frazioni superiori a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti, sulla base di criteri concordati, entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte/i un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/o l'interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute su richiesta della lavoratrice e del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. In caso relazione a imprescindibili esigenze di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento servizio, la fruizione delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferieprocrastinata al 30 giugno dell’anno successivo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al del godimento annuale delle ferie. Quando L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito territorio interrompe il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento decorso delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio Il dipendente ha diritto a un periodo di ferie retribuito annuali, non rinunciabili e non monetizzabili in costanza di rapporto, nella misura di ventisei giorni lavorativi, pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori lavorative. A tal fine le Parti precisano che maturino una anzianità la settimana lavorativa, a prescindere dalla distribuzione dell’orario di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 lavoro settimanale, è considerata di sei giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di lavorativi (pertanto dal lunedì al sabato) agli effetti del computo di cui al comma successivodelle ferie. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 cinque giorni , la fruizione di ogni singolo giorno di ferie comporterà una decurtazione pari a 1,20 giorni. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno due settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° giugno – 3 settembre. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione e comunque, per il residuo, non oltre i 18 mesi dal termine del medesimo anno. Al fine di ridurre al minimo il disagio per l’attività, i giorni lavorativi lavoratori dovranno predisporre un proprio piano ferie entro il 31 marzo di cui ai precedenti commi fruiti come ogni anno con previsione delle assenze sino al 31 dicembre successivo. Laddove ciò non avvenga i medesimi prestatori potranno essere collocati in ferie sono computati per 1,2 ciascunod’ufficio con atto unilaterale del datore da comunicarsi con preavviso di gg. 5 al dipendente e comunque entro i 18 mesi successivi l’anno di maturazione. Il periodo di ferie non potrà avere inizio nella giornata di domenica o di giorno festivo. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizioassunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per cause eccezionali, nel corso quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute. Per ragioni di servizio il datore potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie. In questo caso spettano al dipendente il diritto a completare il periodo residuale in un momento successivo, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta rimborso delle spese necessarie per il solo periodo rientro. L’eventuale diniego del lavoratore non costituisce giustificato motivo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibililicenziamento.
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Ferie. I lavoratori maturano per Nel corso di ogni anno di servizio feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuito pari a riposo di 4 settimanesettimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Peraltro i lavoratori Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre almeno 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimaneo due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivomentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo L’epoca di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimentotre settimane sarà in via normale stabilita, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’aziendalavoro, sentite fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Per le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratorefestività elencate prima cadenti nel corso delle ferie, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato verrà corrisposto il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo feriale di cui al primo commariposo. La frazione Ogni periodo settimanale, in presenza di mese superiore ai 15 un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interolavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di risoluzione anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. L’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetta 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo diquattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva. MALATTIA Infortunio sul lavoro In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore spetterà saranno conservati il pagamento delle ferie posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in proporzione grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei dodicesimi maturatitrattamenti in atto. La frazione In caso di mese superiore ai 15 evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta entro 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i 3 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese interodall’inizio dell’assenza stessa. Il periodo di preavviso lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato periodo in ferie nè in preavviso di ferielicenziamento nè in congedo matrimoniale. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionaleAl lavoratore sarà riconosciuto inoltre, al lavoratore non sia consentito a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 100% della retribuzione mensile globale di fattonetta. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui ricovero ospedaliero il lavoratore abbia godutoè tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, nel corso o l’attestato del primo anno medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di anzianità dimissione. Il conteggio finale dell’integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. A richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, alle normali scadenze dei periodi di servizio, frazioni di ferie del primo scaglionepaga, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o della malattia professionale il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto rimborso delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro stesse da parte dell’Istituto interessato attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli conguaglio o altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilianaloghi istituti.
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Samples: CCNL Tessile Abbigliamento Moda
Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio Il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimanenella misura di ventisei giorni. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimaneA tal fine, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni la settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavialavorativa, in caso di qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giornisettimanale, i giorni lavorativi viene considerata di cui ai precedenti commi fruiti come sei giornate. Le ferie non sono computati per 1,2 ciascunodi norma frazionabili, sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile, sono monetizzabili e devono essere normalmente godute nel corso dell’anno di competenza. Durante In ogni caso il periodo di ferie decorre deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue, fino alle quattro settimane, saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse: le giornate di riposo settimanale spettanti per legge; le festività nazionali e infrasettimanali; le giornate non più festive agli effetti civili. Conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono: le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge; le festività nazionali ed infrasettimanali; le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Durante le ferie al personale è dovuta la normale retribuzione globale di fatto. I Nella quantificazione del diritto alle ferie, non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità obbligatoria, malattia o infortunio. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni festivi lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di cui all’artmese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. 5 che ricorrono nel periodo di godimento Su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo può essere goduta anche durante i periodi di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori attività formativa compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarieservizio. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese Per ragioni di servizio prestatoparticolari, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto il datore di lavoro al potrà richiamare il lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via prima del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso termine del periodo di ferie, sarà corrisposto fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e altresì, il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro che per tornare eventualmente nel luogo di ferie. L’eventuale insorgenza della malattia, tempestivamente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dall’Inps, interrompe il decorso delle ferie. Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. Negli Istituti dell’assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo dipendente tanti dodicesimi del periodo di viaggio. L’anzianità ferie al quale ha diritto per il servizio quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno nell'anno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, corresponsione della relativa indennità per le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilinon godute.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativilavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il , sia agli effetti del computo del periodo di ferie decorre la contrattuale che agli effetti della retribuzione globale di fattorelativa. I giorni festivi di cui all’art. 5 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimentoofficina, per reparto, per scaglionescaglioni). Il periodo di delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, tre settimane salvo diverse intese aziendali. L’epoca Il periodo delle ferie sarà stabilita stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratorelavoratore che, non in prova, che all’epoca delle ferie ferie, non ha maturato il diritto dell’intero all’intero periodo delle di ferie spetterà, per ogni mese non avere ancora una anzianità di servizio prestatodi almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, un dodicesimo spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al primo commacomma per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al il lavoratore non sia consentito il ammesso al godimento delle quattro settimane ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di ferie fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di cui al primo commaluogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si concorderà il rinvio ad altra epoca terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel corso dell’anno calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie sarà corrisposta la retribuzione dovuta al lavoratore, relativa od una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fattopaga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, ferie sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni Dichiarazione comune - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzativetecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
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Ferie. I Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori maturano per ogni anno di servizio hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito pari di trenta giorni lavorativi per anno solare, corrispondenti a 4 settimane. Peraltro 180 ore e 190 ore per i lavoratori con orario settimanale rispettivamente di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità 36 ore e di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo38 ore. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’artal precedente Art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale44. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, Alla lavoratrice ed al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha abbia maturato il diritto dell’intero all’intero periodo delle ferie di ferie, per non aver compiuto un’anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestatoprestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un dodicesimo periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, non inferiore a giorni 15, sentita/o l’interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del periodo feriale lavoratore e sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le quattro giornate di cui al primo comma. La frazione comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferieservizio e dall’Amministrazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ; le ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiligodute preferibilmente entro ciascun anno.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno dipendenti, compresi quelli assunti ad avere orario ridotto, hanno diritto ad un giorno in più periodo annuale di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. Agli effetti del computo del periodo di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di più lavoro settimanale, è comunque considerata di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in Nel caso di distribuzione dell’orario inizio o di cessazione del rapporto di lavoro su 5 giornidurante l'anno scolastico, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie sono computati ordinarie non potranno coincidere con assenza per 1,2 ciascuno. Durante maternità o puerperio nè con il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo ferialepreavviso. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimentosono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, per repartodurante il periodo stesso, per scaglione)di malattia. Il periodo di ferie consecutive ha normalmente carattere continuativo e collettive comunque non potrà eccedere le 3 settimanefrazionabile in più di due periodi, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interodell'istituto. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il un periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie sarà corrisposto al lavoratore definito dal Legale Rappresentante previa consultazione con la R.S.I., ove esista, di norma entro il trattamento mese di trasferta per il solo periodo aprile di viaggioogni anno. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento Eventuali vacanze riconosciute agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni allievi non costituiscono motivo di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimoaggiuntive e sono pertanto da considerarsi giornate lavorative a tutti gli effetti. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che maturazione delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti avverrà dal contratto eventualmente disponibili1 settembre al 31 agosto di ogni anno.
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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente di servizio cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a annuali, non rinunciabili e non sostituibili con indennizzi economici. La misura è di 4 settimane(quattro) settimane di calendario all’anno. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimaneA tal fine la settimana lavorativa, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di qualunque sia la distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro su 5 settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 fruizione continuativa, di almeno due settimane, salvo diverse intese aziendalida parte del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio – 31 agosto. L’epoca Al di fuori, della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro dell’aziendadurante il corso dell'anno, sentite le rappresentanze sindacali unitarieil socio coimprenditore e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato Per tali fini il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese iniziale o finale superiore ai a 15 (quindici) giorni sarà considerata, a questi effetti, è computato come mese interointero secondo il criterio della prevalenza. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro licenziamento o dimissioni, spetteranno al socio coimprenditore o al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dipendente tanti dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferieferie al quale hanno diritto, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento per quanti sono i mesi di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio effettivo lavoro prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno nell'anno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, corresponsione della relativa indennità per le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilinon godute.
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Ferie. I lavoratori maturano per Nel corso di ogni anno di servizio feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuito pari riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a 4 titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane. Peraltro , prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro godere tre settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttaviaconsecutive o, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giornialternativa, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascunoil godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. Durante il La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fattoda concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo L’epoca di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimentotre settimane sarà in via normale stabilita, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’aziendalavoro, sentite le rappresentanze sindacali unitariefra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca L’epoca delle ferie non ha maturato verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il diritto dell’intero periodo delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie spetterànell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’articolo 91 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo feriale di cui al primo commariposo. La frazione Ogni periodo settimanale, in presenza di mese superiore ai 15 un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interolavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di risoluzione anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese con lavoratori con anzianità superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effettitre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito le aziende favoriranno il godimento delle consecutivo di quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà in coincidenza con il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilifermata collettiva.
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Ferie. I LLe lavoratrici e i lavoratori maturano per ogni anno solare di servizio effettivamente prestato maturano il diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimanetrenta giorni lavorativi per i quali verrà erogata la corrispondente normale retribuzione fissa mensile. Peraltro Qualora l’orario di servizio settimanale sia distribuito su cinque giornate lavorative (settimana corta), il computo dei giorni di ferie spettanti deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. É data facoltà, previo accordo fra le parti a livello aziendale e/o territoriale, di calcolare le giornate di ferie in ore. In tal caso, per le lavoratrici ed i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino con un orario settimanale pari a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre n.36 ore il computo sarà pari a 180 ore mentre per le quattro settimane e lavoratri- ci ed i lavoratori con un orario settimanale pari a n.38 ore il computo sarà pari a 190 ore. Resta inteso che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivodevono essere fruite intere giornate. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascunoIn tutti gli altri casi il conteggio delle ore sarà riparametrato con riferimento all’effettivo orario settimanale dovuto. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento fruizione delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo ferialealla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze lavo- ro durante l’anno di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non maturazione ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetteràdiritto, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo ad 1/12^ del periodo feriale di ferie spettanti e le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La lavoratrice o il lavoratore ha diritto, in sostituzione delle festi- vità soppresse e di quella spostata alla domenica, a cinque gior- nate di permesso, da fruirsi entro l’anno solare, anche in modo frazionato purché non inferiore alle 2 ore, in periodo scelto da ogni lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di fruizione delle ferie viene stabilito dall’Amministra- zione attraverso la predisposizione di un piano ferie da adottarsi entro il mese di marzo di ogni anno. Diverse modalità potranno essere definite in sede locale con particolare riferimento alle esigenze legate alla pianificazione di soggiorni climatici, ma comunque non oltre il mese di maggio. I criteri e le modalità per la definizione del piano ferie e la fru- izione delle stesse sono definiti attraverso esame congiunto con le RSA o RSU entro il mese di febbraio. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo non inferiore a 15 giorni continuativi. Il piano ferie dovrà tenere conto delle indicazioni che le lavora- trici e i lavoratori, nel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il mese di marzo. I periodi di sospensione delle attività stabiliti dalla amministra- zione sono computati nelle ferie, ad eccezione delle festività soppresse di cui al primo comma5^ capoverso. La frazione Di norma le ferie vanno godute entro l’anno di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interomaturazione. In caso di risoluzione impossibilità derivante da motivate esigenze, le stesse dovranno essere accordate e fruite entro il semestre successivo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del rapporto godimen- to annuale delle ferie, trattandosi di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese interodiritto irrinunciabile e non monetizzabile. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, salvo diverso accordo tra le parti. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insor- genza di malattia, anche in paesi esteri, le lavoratrici ed i lavo- ratori sono tenuti ad inviare, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Il godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane dei singoli periodi di ferie di cui al primo comma, si concorderà è sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Ammi- nistrazione così come la mancata autorizzazione o il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle feriediniego. Per ogni giornata di Il diritto alle ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo non maturerà in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso tutti i casi in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiliè espressa- mente escluso dalle normative vigenti.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativilavorativi di 6 ore e 40 minuti cia- scuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Durante il , sia agli effetti del computo del periodo di ferie decorre la con- trattuale che agli effetti della retribuzione globale di fattorelativa. I giorni festivi di cui all’art. 5 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà darà luogo ad un corrispondente corrispon- dente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimentoofficina, per reparto, per scaglionescaglioni). Il periodo di delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, tre settimane salvo diverse intese inte- se aziendali. L’epoca Il periodo delle ferie sarà stabilita stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori lavora- tori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali sindaca- li unitarie. Al lavoratorelavoratore che, non in prova, che all’epoca delle ferie ferie, non ha maturato il diritto dell’intero all’intero periodo delle di ferie spetterà, per ogni mese non avere ancora una anzianità di servizio prestatodi almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, un dodicesimo spet- terà 1/12 del periodo feriale di cui al primo commacomma per ogni mese di servizio prestato. La frazione frazio- ne di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il pagamento pagamen- to delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al il lavoratore non sia consentito il ammesso al godimento delle quattro settimane ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di ferie fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari con- dizioni di cui al primo commaluogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavo- ranti a cottimo si concorderà il rinvio ad altra epoca terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel corso dell’anno calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie sarà corrisposta la retribuzione dovuta al lavoratore, relativa od una somma cal- colata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fattopaga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, ferie sarà corrisposto corri- sposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
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Ferie. I lavoratori maturano L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stes- sa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimaneretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane19. Le assenze per malattia, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorniinfortuni, i giorni lavorativi periodi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati cura stabiliti dall’Opera nazionale per 1,2 ciascuno. Durante gli invalidi di guerra, il periodo congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie famiglia o per altri casi motivati non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)nelle ferie. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere deve essere concordato tra le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, parti tenendo conto del desiderio delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esi- genze dell’azienda lo impongano, il datore di lavoro e l’impiegato pos- sono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di diffe- rire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’im- piegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei lavoratori compatibilmente con le giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di lavoro dell’aziendaservizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, sentite le rappresentanze sindacali unitarieha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. Al lavoratore28. Nel caso di cessazione del rapporto, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha dopo maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo pe- riodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionaleQualora l’impiegato, al lavoratore momento della cessazione del rapporto, non sia consentito abbia maturato il godimento delle quattro settimane diritto al periodo completo di ferie di cui al primo commaferie, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore quanti sono i mesi di servizio pre- stati nell’anno. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che computo delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilipuò essere rap- portato a ore.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari di 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno. Ai soli fini del computo delle ferie fruite, i suddetti giorni corrispondono a 4 settimane164 ore annue. Peraltro i lavoratori La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimanegg., fermi restando i criteri di dal lunedì al sabato, agli effetti del computo di cui al comma successivodelle ferie. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in In caso di distribuzione articola- zioni dell’orario di lavoro su 5 giornidiverse da sei giorni settimanali, i il periodo di ferie cui il lavoratore ha diritto sarà rapportato all’effettiva diversa articolazione, ferme restando le 164 ore annue. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni lavorativi quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. In caso di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati ricoveri ospedalieri, ovvero di malattia con prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario, regolarmente denunciati e riconosciuti dalle strutture pubbliche com- petenti per 1,2 ciascunoterritorio, si interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)42. Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Saranno comunque garantite almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore. Alle lavoratrici e collettive non potrà eccedere lavoratori che ne fanno richiesta, potranno essere cumulate le 3 settimane, salvo diverse intese aziendaliferie maturate nel corso di un biennio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei Le chiusure annuali degli Enti sono computate nelle ferie: in tal caso le comunicazioni ai lavoratori compatibilmente interessati andranno fornite con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interocongruo preavviso. In caso di risoluzione del rapporto dimissioni o di lavoro licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore spetterà il pagamento delle tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione dei dodicesimi maturatial quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. La frazione A tal fine le frazioni di mese superiore ai superiori a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come sono considerate mese intero. Il Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente per ragioni di servizio, il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie ovvero sospendere o differire il periodo già precedentemente autorizzato, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese già sostenute e documentate unitamente a quelle eventualmente affrontate per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può essere considerato rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimanedi 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più Dal computo del predetto periodo di ferie oltre vanno quindi escluse le quattro settimane domeniche e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più le festività nazionali e infrasettima- nali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie oltre sarà prolungato di tanti giorni quante sono le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivodomeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per 1,2 ciascunoterrito- rio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)42. Il periodo di ferie consecutive è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richie- ste delle lavoratrici e collettive dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno esse- re fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalipiù di due periodi nell’arco dell’anno. L’epoca Le chiusure annuali delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interoistitu- zioni sono computate nelle ferie. In caso di risoluzione del rapporto dimissioni o di lavoro licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore spetterà il pagamento delle tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione dei dodicesimi maturatial quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. La frazione A tal fine le frazioni di mese superiore ai superiori a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come sono considerate mese intero. Il Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferielicenziamento. Non è ammessa Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via lavoratrice o il lavoratore prima del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso termine del periodo di ferie, sarà corrisposto fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipen- dente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggioferie. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie di cui più lungo, al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitariutilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, le aziende considereranno con la massima attenzionesu sua richiesta e accordo del datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che è possibile l’accumulo delle ferie anche degli altri permessi retribuiti nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dal contratto eventualmente disponibilidalla legge.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimanedi 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione del- l’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più Dal computo del predetto periodo di ferie oltre vanno quindi escluse le quattro settimane domeniche e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie oltre sarà prolungato di tanti giorni quante sono le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivodomeniche e le festività nazionali e infrasetti- manali in esso comprese. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati l’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbli- che competenti per 1,2 ciascunoterritorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)42. Il periodo di ferie consecutive è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e collettive dei lavoratori, sulla base di una equa rota- zione annuale tra i diversi periodi. le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal la- voratore in non potrà eccedere più di due periodi nell’arco dell’anno. le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca chiusure annuali delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interoIstituzioni sono computate nelle ferie. In caso di risoluzione del rapporto dimissioni o di lavoro licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore spetterà il pagamento delle tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione dei dodicesimi maturatial quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo ser- vizio prestato per l’anno di competenza. La frazione A tal fine le frazioni di mese superiore ai superiori a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come sono considerate mese intero. Il Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferielicenzia- mento. Non è ammessa Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via lavoratrice o il lavoratore prima del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso termine del periodo di ferie, sarà corrisposto fermo restando il diritto della lavo- ratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si pre- sentino in servizio durante il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggioferie. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un pe- riodo di ferie di cui più lungo, al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitariutilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, le aziende considereranno con la massima attenzionesu sua richiesta e accordo del datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che è possibile l’accumulo delle ferie anche degli altri permessi retribuiti nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dal contratto eventualmente disponibilidalla legge.
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Ferie. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimanedi 26 giorni lavorativi nell’arco di 1 anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più Dal computo del predetto periodo di ferie oltre vanno quindi escluse le quattro settimane domeniche e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie oltre sarà prolungato di tanti giorni quante sono le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivodomeniche e le fe- stività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per 1,2 ciascunoterritorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)43. Il periodo di ferie consecutive è stabilito dalle amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e collettive dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendalipiù di 2 periodi nell’arco dell’anno. L’epoca Le chiusure annuali delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese interoistituzioni sono computate nelle ferie. In caso di risoluzione del rapporto dimissioni o di lavoro licenziamento, spetteranno alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle tanti 12simi del periodo di ferie in proporzione dei dodicesimi maturatial quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. La frazione A tal fine le frazioni di mese superiore ai superiori a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come sono considerate mese intero. Il Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferielicenziamento. Non è ammessa Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via lavoratrice o il lavoratore prima del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso termine del periodo di ferie, sarà corrisposto fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luo- go dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibiliferie.
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Ferie. I lavoratori maturano L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimaneretribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. Peraltro i lavoratori di cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane18. Le assenze per malattia, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorniinfortuni, i giorni lavorativi periodi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati cura stabiliti dall’Opera nazionale per 1,2 ciascuno. Durante gli invalidi di guerra, il periodo congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di ferie decorre la retribuzione globale di fatto. I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie famiglia o per altri casi motivati non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione)nelle ferie. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere deve essere concordato tra le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, Parti tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell’azienda lo impongano, il datore di lavoro dell’aziendae l’impiegato possono concordare di sostituire, sentite al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le rappresentanze sindacali unitariesue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Al lavoratoreIl datore di lavoro ha facoltà, non in provacaso di eccezionali esigenze, che all’epoca di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di giugno dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 27. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto dell’intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionaleQualora l’impiegato, al lavoratore momento della cessazione del rapporto, non sia consentito abbia maturato il godimento delle quattro settimane diritto al periodo completo di ferie di cui al primo commaferie, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno. In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il trattamento computo delle ferie può essere rapportato a ore. Le Parti si impegnano a disciplinare – con separato accordo entro il 30/06/2018 – la cessione dei riposi e delle ferie a titolo gratuito ai sensi di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista quanto previsto dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura 24 del 50 per cento agli effetti del presente articolod.lgs. - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al presente articolo devono essere goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibilin. 151/2015.
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