We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di ventisei trenta giorni lavorativilavorativi per anno solare, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario corrispondenti a 180 ore e 190 ore per i lavoratori con orario settimanale rispettivamente di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata 36 ore e di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti 38 ore. In occasione del computo delle ferie. Dal computo godimento del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione retribuzione di fattocui al precedente Art. Al 44. Alla lavoratrice ed al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione che all’epoca delle ferie non abbia maturato il datore di lavoro corrisponderà durante il diritto all’intero periodo di ferie, una quota pari alla media per non aver compiuto un’anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendentefestività soppresse, durante il periodo di a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, non inferiore a giorni 15, sentita/o nei minori periodi l’interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al repartoLe chiusure annuali dei presidi, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigionistabilite dall'Associazione, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di computate nelle ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per fatte salve le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro quattro giornate di cui al precedente capoverso può comma precedente, che potranno essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva esplicita al godimento delle ferie; le ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensiledevono essere godute preferibilmente entro ciascun anno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito. Il periodo di ventisei ferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione lavorativi con l’articolazione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata settimanale su 5 giornate, o di sei 26 giorni lavorativi, dal lunedì lavorativi con l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni. Al compimento di un’anzianità di servizio di 10 anni al sabato, agli effetti del computo delle lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie. Dal computo del predetto periodo Al compimento di un’anzianità di servizio di 20 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie vanno escluse oltre a quello previsto al punto precedente. Competono, altresì, le domeniche giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n° 937. Le domeniche, le festività infrasettimanali e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo giornate lavorative libere non sono computabili come giorni di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso compreseferie. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo La fruizione delle ferie dal maggio all’ottobredeve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, eccettuate le aziende produttrici per eccezionali esigenze di ghiaccio che potranno fissare i turni servizio o motivate esigenze di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicatecarattere personale, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in il dipendente non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito può fruirne in tutto o in parte parte, conserva comunque il diritto a provvigione fruirne entro il datore mese di marzo dell’anno successivo salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente. Qualora il rapporto di lavoro corrisponderà abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzi one ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall’Agenzia con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di repartone sospendono il decorso. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendenteI l lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigionisuccessivamente, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostitutopresentare documentazione probante. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, fermi restando queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’Agenzia può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto del lavoratore a di completare detto periodo le ferie in epoca successiva e il un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione documentate in ragione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilerientro dalle stesse.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto L’impiegato ha diritto, nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ogni anno feriale e per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie riposo con decorrenza della retribuzione pari a: – 4 settimane in caso di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario anzianità fino a 10 anni compiuti; – 4 settimane più un giorno in caso di anzianità oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti; – 5 settimane in caso di anzianità oltre i 18 anni. Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di lavoro setti- manale - è sia ripartito su 5 giorni, 5 giorni equivarranno ad una settimana di ferie ed identico rapporto si applicherà in ogni caso considerata di sei giorni lavorativigodimento di singole giornate. L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, dal lunedì al sabatocontemporaneamente per l’intero stabilimento, agli effetti per reparto, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse normalmente in periodo estivo: il godimento delle ferie dovrà avere carattere continuativo almeno per tre settimane. Un’eventuale diversa collocazione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata in tempo utile tra Direzione e Rappresen-tanza Sindacale Unitaria. La risoluzione del computo rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturato. In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell’anno, all’impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie, per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l’azienda. Dal computo del predetto periodo di L’assegnazione delle ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto non potrà aver luogo durante il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali preavviso. Nel caso che l’impiegato venga richiamato in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà servizio durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale l’azienda sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito tenuta a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle rimborsargli le spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia il rientro in sede come per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie verrà istituito presso stesse. A tale effetto l’impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un’ indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro giornate di cui ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva momento della liquidazione delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilemedesime.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei (26) giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale settimanale - è in ogni caso comunque considerata di sei (6) giorni lavorativi, lavorativi dal lunedì al sabato, sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto e, pertanto, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche domeniche e le festività nazionali ed e infrasettimanali in esso comprese. Per Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non può avere inizio in giorni festivi né nella giornata di sabato per le aziende che abbiano attuato la concentrazione dell’orario di lavoro nei primi cinque (5) giorni della settimana. Nel fissare l’epoca delle ferie, fermo restando il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente diritto del lavoratore di usufruire di almeno due (2) settimane continuative, sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà di servizio, degli eventuali desideri del datore di lavoro stabilire lavoratore. Comunque, ai lavoratori che non abbiano maturato il periodo delle diritto alle ferie dal maggio all’ottobreintere, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni spettano tanti dodicesimi di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato anzianità di servizio. Nel caso di risoluzione del rapporto per l’anno qualsiasi motivo, ai lavoratori non in prova spetta il compenso per le ferie maturate. Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell’anno il compenso è proporzionato ai mesi interi di competenzaanzianità. Le L’assegnazione delle ferie non possono essere concesse può aver luogo durante il periodo di preavviso di licenziamentopreavviso. Per ragioni di servizio La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di delle ferie, fermi restando ne interrompe il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensiledecorso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. Il personale con La durata annuale delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Le ferie vanno usufruite, di norma, nell’anno di maturazione. Esse sono irrinunciabili e non monetizzabili ad eccezione della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione. Il riposo feriale ha diritto ad normalmente carattere continuativo e pertanto, compatibilmente con le esigenze dell’impresa e dei lavoratori, è facoltà dell’impresa stabilire un periodo di ferie pari a due settimane consecutive, nei periodi di ventisei giorni lavorativiminor lavoro. Il residuo dovrà essere usufruito entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Solo in casi di impedimento oggettivo del lavoratore o per motivi di servizio dell’impresa, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario potranno essere goduti entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di lavoro setti- manale - è maturazione. I lavoratori stranieri potranno godere cumulativamente in ogni caso considerata un’unica soluzione delle ferie e dei permessi annui per il comprovato rientro temporaneo nel proprio paese di sei giorni lavorativiorigine. Sono esclusi dal computo, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto corso delle ferie e, pertanto, il lavoratore avrà diritto al prolungamento del periodo di ferie sarà prolungato ovvero al relativo trattamento economico, di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed e infrasettimanali in esso comprese. Per Al lavoratore che non ha maturato l’anno di anzianità, o licenziato o dimissionario, spetta il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ai suddetti effetti, come mese intero. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà dal presente articolo, la distribuzione del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, feriale nell’arco annuale e la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche periodi durante i quali, in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazionevia generale, è possibile il godimento delle ferie, saranno oggetto di accordi aziendali. Le ferie potranno essere frazionate in non più Non saranno considerati giorni di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante ferie: - il periodo di preavviso; - i periodi di congedo di maternità o paternità; - i periodi di congedo parentale; - il periodo di malattia/infortunio sopravvenuti durante le ferie; - i periodi di malattia del bambino fino a otto anni di età che diano luogo a ricovero ospedaliero, su richiesta del genitore. Resta salvo che ai fini della sospensione delle ferie decorre a favore del di cui al comma precedente, il lavoratore la normale re- tribuzione deve aver adempiuto correttamente agli obblighi di fattocomunicazione, certificazione e ogni altra formalità prevista ai sensi di legge ed eventuali disposizioni dell’impresa. Al Se il lavoratore retribuito viene richiamato in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà servizio durante il periodo di ferie, una quota pari alla media sono a carico dell’impresa i costi di rimborso delle provvigioni percepite dagli altri colleghi spese effettivamente sostenute per il rientro in sede e l'eventuale ritorno nella località di repartoferie. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendenteNon è computato come ferie, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestatotempo necessario per rientrare in servizio. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato Qualora per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni esigenze di servizio il datore lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito con l’impresa per sopraggiunte esigenze di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferieservizio ed abbia già versato un anticipo per la prenotazione delle ferie non rimborsabile, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il egli ha diritto al suddetto rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientroad opera dell’impresa, sia per tornare eventualmente dietro regolare presentazione della documentazione relativa al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileversamento corrisposto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha Tutte le lavoratrice e i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie ferie, non rinunciabile, di ventisei 26 giorni lavorativilavorativi nell'arco di un anno solare, fermo restando che la setti- mana lavorativa - settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - dell'orario settimanale, è in ogni caso comunque considerata di sei giorni lavorativi6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Alle lavoratrici e ai lavoratori, in sostituzione delle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1997 n° 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n° 792 hanno diritto inoltre ad ulteriore, a 4 giornate di ferie da fruire entro l’anno solare salvo esigenze di servizio. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche domeniche e le festività nazionali ed e infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorioterritorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale re- tribuzione retribuzione di fattocui all’art. Al lavoratore retribuito 48 con esclusione della retribuzione specificatamente connessa alla presenza in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il servizio. Il periodo di ferieferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di repartoequa rotazione annuale tra i diversi periodi. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in Le ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota più periodi nell'arco dell'anno garantendo a tutti un periodo estivo che va da giugno a settembre, sentito l’interessato e fatto salvo le attribuzioni di provvigioni, a carico legge del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostitutoresponsabile medico della struttura. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie. In caso di licenziamento dimissioni o di dimissionilicenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo effettivo servizio prestato per l’anno l'anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento, salvo accordo tra le parti. Per Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro la Struttura potrà richiamare in servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a completare fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al dal luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia è stato richiamatochiamato. Per le Le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie devono essere godute e modalità previste dal precedente art. 50 non è ammessa la rinuncia né tacitamente, né per iscritto, nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il lavoro straordinario. Il registro periodo di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileferie.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto I lavoratori maturano per ogni anno di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Ogni settimana di ventisei ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativilavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la in caso di distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei su 5 giorni, i giorni lavorativilavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, dal lunedì al sabato, sia agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo stesso di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e per- tanto collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse intese aziendali. Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie sarà prolungato per non avere ancora una anzianità di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore servizio di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi almeno 12 mesi o nei minori periodi consecutivi presso l’azienda, spetterà 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma per ogni mese di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota La frazione di provvigionimese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a carico del datore di lavoroquesti effetti, pari a quella spettante al suo sostitutocome mese intero. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva al lavoratore non in prova, spetterà il pagamento delle ferie si calcola dividendo in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per ventisei cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative. Le ferie sono retribuite con la retribuzione mensileglobale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga. All’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma calcolata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. - Dichiarazione comune - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie. Il personale con rapporto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ogni anno feriale l’intermedio ha diritto ad a un periodo di ferie di ventisei giorni lavorativiriposo, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativicon decorrenza della retribuzione, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso compresepari a: – 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni; – 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; – 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Per il personale assunto a tempo determinato la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore titolo esemplificativo, la possibilità di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobredisporre la chiusura degli impianti per due settimane, eccettuate le aziende produttrici prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicategodere tre settimane consecutive o, in deroga a quanto sopraalternativa, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche il godimento della terza settimana in periodi diversi dell’anno separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti e mediante programmazioneinteressate. Le ferie potranno essere frazionate in non più L’epoca di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale tre settimane sarà in ferie spetterà al singolo dipendentevia normale stabilita, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore compatibilmente con le esigenze di lavoro, pari fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 97 del presente contratto, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a quella spettante al suo sostituto5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di licenziamento anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di dimissionimese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del periodo posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie al quale ha diritto- eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, quanti sono i mesi oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di feriegodute, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo calcolata sulla base della retribuzione in epoca successiva e il diritto atto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva momento della liquidazione delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilemedesime.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di ventisei 160 ore retribuite, pari a 4 settimane. I giorni lavorativifestivi di cui ai punti b) e c) dell'art.3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del computo delle periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Dal computo L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del predetto desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi ogni mese di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno dimissioni al lavoratore tanti spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi del maturati. Il periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi preavviso non può essere considerato periodo di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenzaferie. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamentohanno normalmente carattere continuativo. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto non sia ammesso al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva godimento delle ferie si calcola dividendo per ventisei le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione. Le ferie sono retribuite con la retribuzione mensileglobale di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL

Ferie. Il personale con rapporto I. Ai dipendenti spetta, a cominciare dall’anno successivo a quello di lavoro assunzione, un periodo annuale di ferie di 32 o 27 giorni lavorativi, a tempo indeterminato ha diritto ad seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni. Per l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie pari ad 1/12 per ogni mese di ventisei giorni lavorativiservizio o frazione di esso superiore a 15 giorni, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario prestati o da prestare nell’anno medesimo. II. I periodi di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata ferie di sei giorni lavorativi, dal lunedì cui al sabato, agli effetti del computo comma I. non sono comprensivi delle feriefestività soppresse. III. Dal computo del predetto II periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo servizio. La fruizione delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione avviene nel rispetto dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostitutostabiliti. In caso di licenziamento o di dimissionivariazione, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di lavoratore con un preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo di feriestesso, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute sia per l’anticipato rientrodall’interessato, sia per tornare eventualmente non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al luogo dal quale di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio. IV. La Società assicura comunque al lavoratore il dipendente sia stato richiamatogodimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. V. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo. VI. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione La cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate e pertanto, in tal caso, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla relativa indennità sostitutiva. In caso di decesso del lavoratore detta indennità spetta agli aventi causa. VII. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie si calcola dividendo per ventisei nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la retribuzione mensilefruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio ha diritto per ogni anno solare ad un periodo congedo ordinario retribuito di ferie di ventisei giorni lavorativi30 o 36 giornate lavorative, fermo restando a seconda che la setti- mana lavorativa - quale che settimana sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativiarticolata su 5 o 6 giornate. Metà delle giornate saranno stabilite dalla Direzione. L’altra metà sarà programmata nel corso dell’anno su proposta del personale, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorioservizio. Durante il periodo di fruizione delle ferie decorre a favore del alla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale re- tribuzione di fattoretribuzione in godimento. Al La lavoratrice o il lavoratore retribuito in tutto che inizi o in parte a provvigione cessi il datore rapporto di lavoro corrisponderà durante il periodo l’anno di feriematurazione ha diritto, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi per ogni mese di servizio prestato, ad 1/12^ del periodo di ferie spettanti e le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Se Il periodo di fruizione delle ferie viene stabilito dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di un piano ferie da adottarsi entro il dipendente retribuito mese di maggio di ogni anno. I criteri e le modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse, sono definiti attraverso esame congiunto con le XX.XX. firmatarie del presente contratto entro il mese di marzo. Verrà garantita comunque ad ogni lavoratrice e lavoratore un periodo estivo non inferiore a provvigione è in 15 giorni continuativi. Il piano ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al repartodovrà tenere conto delle indicazioni che le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto dei criteri stabiliti, dovranno fare pervenire entro il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota mese di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostitutoaprile. In caso di licenziamento o comprovate esigenze di dimissioniservizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, spetteranno le ferie potranno essere fruite entro, ma non oltre, il primo semestre dell’anno successivo. La fruizione delle ferie può essere rinviata anche al lavoratore tanti dodicesimi secondo semestre dell’anno successivo, qualora sussistano motivi non imputabili alla volontà del periodo dipendente ma a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie entro i termini indicati nei commi precedenti. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie, trattandosi di diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Ai fini della sospensione del decorso delle ferie in caso di insorgenza di malattia, anche in paesi esteri, le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad inviare, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, idonea certificazione medica. Il godimento dei singoli periodi di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenzaè sempre subordinato a preventiva espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione così come la mancata autorizzazione o il diniego. Le Il diritto alle ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo maturerà in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di tutti i casi in cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileè espressamente escluso dalle normative vigenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto I. Ai lavoratori assunti successivamente all’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale. II. Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni, sarà riconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo. Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un’anzianità di servizio di 10 anni. III. Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a tempo indeterminato ha diritto 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti - pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato. I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione IV. Per l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie pari ad 1/12 per ogni mese di ventisei giorni lavorativiservizio o frazione di esso superiore a 15 giorni, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario prestati o da prestare nell’anno medesimo. V. I periodi di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata ferie di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle feriefestività soppresse. VI. Dal computo del predetto II periodo di ferie vanno escluse è finalizzato a reintegrare le domeniche energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti. La programmazione e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno. VII. In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie sarà prolungato già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute dall’interessato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di tanti giorni quante sono eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le do- meniche relative spese di viaggio. VIII. La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile. IX. Fermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo riferimento alle funzioni di staff centrali e le festività nazionali ed infrasettimanali territoriali, in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente coerenza con le esigenze dell’azienda produttive ed organizzative aziendali, vengono istituiti periodi di chiusura collettiva delle attività, in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie contrattuali. L’individuazione e la durata dei suddetti periodi di chiusura collettiva è stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale Corporate. X. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo. XI. La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate e pertanto, in facoltà tal caso, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla relativa indennità sostitutiva. In caso di decesso del datore lavoratore detta indennità spetta agli aventi causa. XII. In caso di lavoro stabilire particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il periodo godimento delle ferie dal maggio all’ottobrenel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di due periodi. l turni motivate esigenze di xxxxx non potranno avere inizio carattere personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o aprile dell'anno successivo a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mesedi spettanza. XIII. Il decorso delle ferie resta è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di sopravvenienza durante il periodo stessonatura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorioprescritta della durata di almeno sei giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società. XIV. Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire, in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi prosecuzione del periodo di ferie al quale ha dirittoprogrammato, quanti sono i mesi dei giorni di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il goduti per i motivi di cui al precedente comma, egli avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di preavviso ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, dell'assenza per le cause di licenziamentocui al comma che precede. XV. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà La Società può richiamare il lavoratore dipendente prima del termine del periodo di ferieferie per imprevedibili esigenze organizzative, fermi restando ferma restando, di norma, la possibilità del dipendente di completare il diritto del lavoratore a completare detto periodo predetto periodo. Al dipendente spettano, in epoca successiva e tal caso, l’indennità di trasferta di cui all’art. 40 per il diritto al rimborso tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente sostenute sia per l’anticipato rientroe non recuperabili, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione in conseguenza del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilepredetto richiamo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli quattro settimane. Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa dovrà essere ragguagliata su 5 o 6 giorni lavorativi a seconda delle distribuzione dell'orario di lavoro. Dal computo del predetto La giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie. I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie vanno escluse per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale; tale prolungamento, peraltro, può essere sostituito con il pagamento di 1/26 esimo della normale retribuzione. Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto 2 settimane, salvo diverse intese aziendali. Qualora il periodo di ferie sarà prolungato collettive sia inferiore alle quattro settimane, il periodo residuo dovrà essere di tanti giorni quante sono le do- meniche norma goduto nell’anno di maturazione e le festività nazionali ed infrasettimanali comunque, per un massimo di due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro in esso compresecorso d’anno. Per Il periodo delle ferie collettive verrà di norma programmato entro il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 721° quadrimestre dell'anno. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda aziendali e quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il un periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in nei periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazionedi minor lavoro. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodiperiodo nell'arco dell'anno. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle Le ferie resta interrotto nel sono interrotte in caso di sopravvenienza durante il periodo stessosopraggiunta malattia o infortunio, in presenza di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territoriocomunicazione preventiva al datore di lavoro. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione retribuzione di fattofatto stabilita dal presente CCNL. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione Per ragioni di servizio, il datore di lavoro corrisponderà durante può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o risoluzione del rapporto di dimissionilavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo effettivo servizio prestato per l’anno nell'anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo turno di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileassegnatogli.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro a tempo indeterminato lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di ventisei 26 giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenicaperiodi all’ anno, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territoriopurché concordati fra le parti. Durante il periodo di godimento delle ferie decorre il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a favore del lavoratore la normale re- tribuzione 1/26 della retribuzione globale di fattofatto mensile. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro corrisponderà durante lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi ferma restando la possibilità di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendentediverso accordo tra le parti, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito da giugno a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostitutosettembre. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, diritto quanti sono i mesi di ef- fettivo effettivo servizio prestato per l’anno di competenzaprestato. Le ferie non possono essere concesse godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine Ai fini dei computo del periodo di maturazione delle ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo le frazioni di anno si calcolano in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensiledodicesimi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato A decorrere dal 1 Gennaio 2008 il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie di retribuito pari a ventisei giorni feriali lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario in caso di orario di lavoro setti- manale - è distribuito su sei giorni, e di ventidue giorni feriali lavorativi in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferieorario di lavoro distribuito su cinque giorni. Dal computo del predetto Tale periodo di ferie vanno escluse le domeniche è incrementato di un numero di giorni lavorativi pari e le in sostituzione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il religiose soppresse. La regolamentazione delle ferie verrà effettuata con criteri più vicini alle esigenze dei dipendenti, salvo ovviamente urgenti necessità di carattere aziendale. Possibilmente, almeno due terzi del periodo di ferie sarà prolungato spettanti sono assegnati, su richiesta del dipendente, in un periodo dell'anno solare di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del competenza, di almeno 5 mesi, secondo turni predisposti dal datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra con le parti e mediante programmazioneRSA/RSU, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le ferie potranno essere frazionate in non più costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica lavoro sia questo a tempo indeterminato o a quello festivotermine, ad ec- cezione dei turni aventi inizio non pregiudica il 1° o diritto alle ferie ed al dipendente spetterà il 16° giorno del mese. Il decorso pagamento delle ferie resta interrotto non godute in proporzione ai dodicesimi maturati. In tale occasione, nel caso computo dei dodicesimi la frazione di sopravvenienza durante il periodo stesso, mese superiore ai 15 giorni varrà come mese intero mentre non si terrà conto di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorioquella pari o inferiore a 15 giorni. Durante il periodo di L'assegnazione delle ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà non potrà aver luogo durante il periodo di feriepreavviso. Le assenze per malattia, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente infortunio, permessi sindacali, permessi per motivi familiari o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del per motivi riconosciuti dal datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del non sono computate nel periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenzaannuali. Le ferie non possono Sono fatti salvi gli accordi formalmente assunti in essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per fino alla loro eventuale modifica convenuta tra le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileParti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato lavoratore ha diritto ad per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di ventisei 160 ore retribuite, pari a 4 settimane. I giorni lavorativifestivi di cui ai punti b) e c) dell'art. 50 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del computo delle periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. Dal computo L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del predetto desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi ogni mese di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno dimissioni al lavoratore tanti spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi del maturati. Il periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi preavviso non può essere considerato periodo di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenzaferie. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamentohanno normalmente carattere continuativo. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto non sia ammesso al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva godimento delle ferie si calcola dividendo per ventisei le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione. Le ferie sono retribuite con la retribuzione mensileglobale di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di ventisei trenta giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di distribuito su sei giorni lavorativilavorativi settimanali, dal lunedì il computo dei giorni feriali deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione . Alla lavoratrice ed al sabatolavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale agli effetti stessi spettante, a norma del computo 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti, sulla base di criteri concordati, entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte/i un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/o l'interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute su richiesta della lavoratrice e del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. In relazione a imprescindibili esigenze di servizio, la fruizione delle ferie può essere procrastinata al 30 giugno dell’anno successivo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante territorio interrompe il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di decorso delle ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di ventisei trenta giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario lavorativi per anno solare. Nei casi in cui l'orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei non sia distribuito su 6 giorni lavorativilavorativi settimanali, dal lunedì al sabato, agli effetti del il computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo dei giorni di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa deve essere effettuato con riferimento a quanto stabilito dall’artsei giornate lavorative settimanali. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà In occasione del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno godimento del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione retribuzione di fattocui al precedente art. Al 44. Alla lavoratrice ed al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione che all’epoca delle ferie non abbia maturato il datore di lavoro corrisponderà durante il diritto all’intero periodo di ferie, una quota pari alla media per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendentefestività soppresse, durante il periodo di a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo durata dei turni di ferie al quale ha dirittosono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, quanti garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/a l’interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e sono i mesi assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenzaservizio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di chiusure annuali dei presidi, stabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per fatte salve le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro cinque giornate di cui al precedente capoverso può comma precedente, che potranno essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva esplicita al godimento annuale delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileferie.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di ventisei 26 giorni lavorativilavorativi nell’arco di 1 anno, fermo restando che la setti- mana lavorativa - settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - settimanale, è in ogni caso comunque considerata di sei giorni lavorativi6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche domeniche e le festività fe- stività nazionali ed e infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorioterritorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale re- tribuzione retribuzione di fattocui all’art. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il 43. Il periodo di ferieferie è stabilito dalle amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di repartoequa rotazione annuale tra i diversi periodi. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in Le ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota non più di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto2 periodi nell’arco dell’anno. Le chiusure annuali delle istituzioni sono computate nelle ferie. In caso di licenziamento dimissioni o di dimissionilicenziamento, spetteranno alla lavoratrice e al lavoratore tanti dodicesimi 12simi del periodo di ferie al quale ha hanno diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere concesse godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a completare di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo luo- go dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamatosiano stati richiamati. Per le Le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie devono essere godute e modalità previste dal precedente artnon vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. 50 per Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il lavoro straordinario. Il registro periodo di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileferie.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad a un periodo di ferie riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 4 settimane in caso di ventisei giorni lavorativianzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, fermo restando che la setti- mana lavorativa in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - quale che sia la distribuzione dell’orario 5 settimane in caso di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata anzianità di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore titolo esemplificativo, la possibilità di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobredisporre la chiusura degli impianti per due settimane, eccettuate le aziende produttrici prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicategodere tre settimane consecutive o, in deroga a quanto sopraalternativa, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche il godimento della terza settimana in periodi diversi dell’anno separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti e mediante programmazioneinteressate. Le ferie potranno essere frazionate in non più L’epoca di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale tre settimane sarà in ferie spetterà al singolo dipendentevia normale stabilita, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore compatibilmente con le esigenze di lavoro, pari fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d’impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 106 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a quella spettante al suo sostituto5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di licenziamento anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di dimissionimese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del periodo posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie al quale ha diritto- eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, quanti sono i mesi oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di feriegodute, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo calcolata sulla base della retribuzione in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo atto dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilemomento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferieretribuito. Dal computo del predetto Il periodo di ferie vanno escluse le annuale1 è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni. Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (28 + 2) giorni viene riproporzionato coerentemente; in particolare, risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni. Le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo non sono computabili come giorni di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso compreseferie. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo La fruizione delle ferie dal maggio all’ottobredeve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, eccettuate le aziende produttrici per eccezionali esigenze di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicateservizio, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in il dipendente non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito può fruirne in tutto o in parte parte, conserva comunque il diritto a provvigione fruirne entro il datore mese di aprile dell’anno successivo. Qualora il rapporto di lavoro corrisponderà abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall’Azienda con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno, a seguito di consultazione con le Rappresentanze Sindacali. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di repartone sospendono il decorso. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestatoIl lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, fermi restando queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’Azienda può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto del lavoratore a di completare detto periodo le ferie in epoca successiva e il un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute sia per l’anticipato rientroe documentate. 1 Per effetto degli artt. 1 e 2, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale legge n. 260/49, dell'art. 1, legge n. 54/77 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/85, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni oltre alle domeniche: • il dipendente sia stato richiamatoprimo giorno dell'anno • il 6 gennaio: Epifania • il 25 aprile: anniversario della Liberazione • il lunedì dopo Pasqua • il 1° maggio: festa del lavoro • il 15 agosto: Assunzione B.V. Xxxxx • il 1° novembre: Ognissanti • l' 8 dicembre: Immacolata Concezione • il 25 dicembre: Santo Natale • il 26 dicembre: Santo Stefano • 1 Nei valori predetti sono comprese le giornate di ferie riconosciute con Accordo Interconfederale CISPEL/ CGIL - CISL - UIL del 27.07.1978 a compensazione delle solennità civili differite dall'art. Per 1, legge n. 54/77. Sono comprese altresì le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro giornate di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva riposo a definitiva compensazione delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilefestività abolite dalla citata legge n. 54/77.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito. Il periodo di ventisei ferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione lavorativi con l’articolazione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata settimanale su 5 giornate, o di sei 26 giorni lavorativi, dal lunedì lavorativi con l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni. Al compimento di un’anzianità di servizio di 10 anni al sabato, agli effetti del computo delle lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie. Dal computo del predetto periodo Al compimento di un’anzianità di servizio di 20 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie vanno escluse oltre a quello previsto al punto precedente. Competono, altresì, le domeniche giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n° 937. Le domeniche, le festività infrasettimanali e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo giornate lavorative libere non sono computabili come giorni di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso compreseferie. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo La fruizione delle ferie dal maggio all’ottobredeve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, eccettuate le aziende produttrici per eccezionali esigenze di ghiaccio che potranno fissare i turni servizio o motivate esigenze di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicatecarattere personale, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in il dipendente non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito può fruirne in tutto o in parte parte, conserva comunque il diritto a provvigione fruirne entro il datore mese di marzo dell’anno successivo salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente. Qualora il rapporto di lavoro corrisponderà abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall’Agenzia con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di repartone sospendono il decorso. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendenteIl lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigionisuccessivamente, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostitutopresentare documentazione probante. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, fermi restando queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’Agenzia può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto del lavoratore a di completare detto periodo le ferie in epoca successiva e il un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamatoe documentate in ragione del rientro dalle stesse. Per Restano ferme le spettanze ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro del personale “storico” dell’Agenzia del Demanio E.P.E. maturate nell’ambito della contrattualistica di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileprovenienza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad a un periodo di ferie riposo di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per il personale assunto a tempo determinato la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 45 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali. Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore titolo esemplificativo, la possibilità di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobredisporre la chiusura degli impianti per due settimane, eccettuate le aziende produttrici prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicategodere tre settimane consecutive o, in deroga a quanto sopraalternativa, la determinazione dei turni feriali il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà avvenire anche essere goduta collettivamente in periodi diversi dell’anno in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti e mediante programmazioneinteressate. Le ferie potranno essere frazionate in non più L’epoca di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale tre settimane sarà in ferie spetterà al singolo dipendentevia normale stabilita, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore compatibilmente con le esigenze di lavoro, pari fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno. Per le festività elencate nella prima parte dell’articolo 91 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a quella spettante al suo sostituto5 giorni lavorativi. Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di licenziamento anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di dimissionimese non inferiore a due settimane. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del periodo posto - congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. I giorni di ferie al quale ha dirittoeventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, quanti sono i mesi oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva. DICHIARAZIONE A VERBALE - In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilefermata collettiva.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferieretribuito. Dal computo del predetto Il periodo di ferie vanno escluse le annuale1 è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni. Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (28 + 2) giorni viene riproporzionato coerentemente; in particolare, risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni. Le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo non sono computabili come giorni di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso compreseferie. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo La fruizione delle ferie dal maggio all’ottobredeve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, eccettuate le aziende produttrici per eccezionali esigenze di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicateservizio, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in il dipendente non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito può fruirne in tutto o in parte parte, conserva comunque il diritto a provvigione fruirne entro il datore mese di aprile dell’anno successivo. Qualora il rapporto di lavoro corrisponderà abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. Il periodo di ferie è assegnato dall’Azienda con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno, a seguito di consultazione con le Rappresentanze Sindacali. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di repartone sospendono il decorso. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestatoIl lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di ferie, fermi restando queste devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore. L’Azienda può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto del lavoratore a di completare detto periodo le ferie in epoca successiva e il un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensiledocumentate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Ferie. Il personale con rapporto Personale Navigante di lavoro a tempo indeterminato Cabina ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un periodo massimo di ferie di ventisei 5 giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazioneaggiuntivi. Le ferie potranno essere frazionate in non più assorbono nel periodo di due periodi. l turni godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di xxxxx non potranno avere inizio 1 (un) giorno di domenica, né riposo ogni 3 (tre) giorni di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorioferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione Società corrisponde al Personale Navigante di fattoCabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita. Nel rispetto della normativa vigente le ferie saranno assegnate dall’Azienda tenendo conto delle disponibilità e compatibilità aziendali e degli eventuali accordi in sede aziendale. Al lavoratore retribuito Personale Navigante di Cabina richiamato in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, servizio durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se Compagnia è tenuta ad applicare, sia per il dipendente retribuito a provvigione è rientro in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al repartosede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota trattamento di provvigioni, missione previsto dal successivo. La Compagnia inoltre è tenuta a carico del datore di lavoro, pari rimborsargli le eventuali documentate spese già sostenute inutilmente a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di causa dell'anticipata interruzione delle ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il sempre che l'interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi. I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle spese sostenute sia ferie. La regolamentazione sull’interruzione del godimento delle ferie a causa di sopraggiunta malattia è rinviata alla contrattazione aziendale. Nel caso di pagamento delle ferie eventualmente non godute per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva ciascun giorno di ferie non goduto sarà liquidato sulla base della retribuzione mensile divisa per 30. Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio. Per quanto attiene alle quantità di giornate di ferie da concedere ed alle modalità di assegnazione delle giornate di ferie in determinati periodi dell’anno, si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilerinvia alla contrattazione aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto L’impiegato ha diritto, per ogni anno di lavoro servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il primo – a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di ferie retribuite di ventisei giorni 30 lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di sei giorni lavorativiguerra, dal lunedì al sabatoil congedo matrimoniale, agli effetti del computo delle i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non sono computabili nelle ferie. Dal computo del predetto Il periodo di ferie vanno escluse deve essere concordato tra le domeniche Parti tenendo conto delle esigenze della azienda e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel delle indicazioni dell’impiegato. Il periodo stesso e per- tanto il periodo annuale di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell’azienda è in facoltà del lo impongano, il datore di lavoro stabilire e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di diffe- rire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il periodo diritto di rimborso all’im- piegato delle ferie dal maggio all’ottobreeventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di giugno dell’anno successivo, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni dei giorni di ferie in qual- siasi periodo dell’annonon goduti. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in L’impiegato che per esigenze di servizio non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a provvigione norma dell’art. 30. Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo diritto al pe- riodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi ma prima del godimento di repartoesse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il personale sarà in ferie spetterà diritto al singolo dipendente, durante il periodo completo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, gli spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha dirittoferie, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno pre- stati nell’anno. In caso di competenzaorario flessibile ai sensi dell’art. Le 19 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il computo delle ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilerap- portato a ore.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Ferie. Il personale con rapporto Nel corso di lavoro a tempo indeterminato ogni anno l’operaio ha diritto ad un periodo di ferie riposo di ventisei giorni lavorativi4 settimane. Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane di lavoro. Tre settimane saranno normalmente consecutive, fermo restando che mentre la setti- mana lavorativa - quale che sia la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in ogni caso considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferieperiodo da concordare tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e Per le festività nazionali ed infrasettimanali in esso compresecadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo senza prolungamento del periodo di riposo. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le L’epoca sarà stabilita tenendo conto delle esigenze dell’azienda è e delle necessità degli operai. A chi ne facesse richiesta e qualora l’azienda non disponga per tutti in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobretal senso, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti l’importo della retribuzione per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore dovrà essere anticipato; non è ammessa la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto rinuncia tacita o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di espressa alle ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di dimissioni o licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del non può essere considerato periodo di ferie; lo stesso periodo di preavviso si computa, fermi restando però, agli effetti della maturazione delle ferie. Quando l’orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni, in caso di godimento delle ferie, ogni periodo settimanale equivarrà a cinque giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 1/5 dell’orario contrattuale settimanale. Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione. All’operaio che non abbia maturato il diritto del lavoratore alle ferie intere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a completare detto 15 giorni. Quando l’operaio venga richiamato in servizio durante il periodo in epoca successiva e delle ferie, l’azienda è tenuta ad usargli il diritto al rimborso delle spese sostenute trattamento previsto dall’art. 80 – Parte Operai – sia per l’anticipato rientroil rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorrerà le ferie. Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per regolarmente documentato, le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 si considereranno interrotte per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione durata del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilericovero medesimo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha I dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie di ventisei trenta giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario lavorativi per anno solare. corrispondenti a 180 ore e 190 ore per i lavoratori con orario settimanale rispettivamente di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata 36 ore e di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti 38 ore. In occasione del computo delle ferie. Dal computo godimento del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione retribuzione di fattocui al precedente art. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione 43. Il dipendente che all’epoca delle ferie non abbia maturato il datore di lavoro corrisponderà durante il diritto all’intero periodo di ferie, una quota pari alla media per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendentefestività soppresse, durante il periodo di a 4 giornate, da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la media annuale mensile durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, non inferiore a giorni 15, sentita/o l’interessata/o. La programmazione dei turni di ferie verrà effettuata tenendo conto dei flussi di attività ed in funzione delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi esigenze di servizio. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta del dipendente e sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al repartoLe chiusure annuali dei presidi, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigionistabilite dall'Associazione, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di computate nelle ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per fatte salve le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro quattro giornate di cui al precedente capoverso può comma precedente, che potranno essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva esplicita al godimento delle ferie; le ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensiledevono essere godute preferibilmente entro ciascun anno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto I. Ai lavoratori assunti successivamente all’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale. II. Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni sarà riconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo. Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un’anzianità di servizio di 10 anni. III. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a tempo indeterminato ha diritto 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà proporzionalmente ridotto. I suddetti permessi individuali retribuiti potranno essere fruiti a giornata intera ovvero frazionati ad ore. I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione saranno liquidati entro il mese di marzo dell’anno successivo. IV. Per l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie pari ad 1/12 per ogni mese di ventisei giorni lavorativiservizio o frazione di esso superiore a 15 giorni, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario prestati o da prestare nell’anno medesimo. V. I periodi di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata ferie di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle feriefestività soppresse. VI. Dal computo del predetto II periodo di ferie vanno escluse è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel periodo stesso e per- tanto il rispetto dei turni stabiliti. VII. In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie sarà prolungato già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute dall’interessato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di tanti giorni quante sono eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le do- meniche relative spese di viaggio. VIII. La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile. IX. Fermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo riferimento alle funzioni di staff centrali e le festività nazionali ed infrasettimanali territoriali, in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente coerenza con le esigenze dell’azienda produttive ed organizzative aziendali, vengono istituiti periodi di chiusura collettiva delle attività, in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie contrattuali. L’individuazione e la durata dei suddetti periodi di chiusura collettiva è stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale Corporate. X. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo. XI. La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate e pertanto, in facoltà tal caso, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla relativa indennità sostitutiva. In caso di decesso del datore lavoratore detta indennità spetta agli aventi causa. XII. In caso di lavoro stabilire particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il periodo godimento delle ferie dal maggio all’ottobrenel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di due periodi. l turni motivate esigenze di xxxxx non potranno avere inizio carattere personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o aprile dell'anno successivo a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mesedi spettanza. XIII. Il decorso delle ferie resta è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di sopravvenienza durante il periodo stessonatura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorioprescritta della durata di almeno sei giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società. XIV. Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire, in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi prosecuzione del periodo di ferie al quale ha dirittoprogrammato, quanti sono i mesi dei giorni di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il goduti per i motivi di cui al precedente comma, egli avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di preavviso ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, dell'assenza per le cause di licenziamentocui al comma che precede. XV. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà La Società può richiamare il lavoratore dipendente prima del termine del periodo di ferieferie per imprevedibili esigenze organizzative, fermi restando ferma restando, di norma, la possibilità del dipendente di completare il diritto del lavoratore a completare detto periodo predetto periodo. Al dipendente spettano, in epoca successiva e tal caso, l’indennità di trasferta di cui all’art. 39 per il diritto al rimborso tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente sostenute sia per l’anticipato rientroe non recuperabili, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione in conseguenza del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilepredetto richiamo.

Appears in 1 contract

Samples: Collective Bargaining Agreement

Ferie. Il personale con rapporto 1. I lavoratori maturano per ogni anno di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad servizio un periodo di ferie di ventisei con corresponsione della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario . Ogni settimana di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, dal lunedì al sabatoi giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all'art. 28 (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo stesso di godimento delle ferie non sono computabili come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. L’epoca delle ferie sarà stabilita dall’azienda, tenendo conto del desiderio dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio. 2. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno. 3. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e per- tanto fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro l’anno. 4. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza. 5. L’assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore domanda di servizio l’aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo. A livello aziendale le parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dell’anno. 6. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà prolungato considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in esso compresemisura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente. 7. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’artIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 8. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà La risoluzione per qualsiasi motivo del datore rapporto di lavoro stabilire non provoca la decadenza del diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterà il periodo pagamento delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di residue maturate e non fruite. 9. Non possono essere concesse ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in per periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente inferiori alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mesegiornata. 10. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di sopravvenienza durante il periodo stessocura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno cinque giorni. 11. L’effetto sospensivo si determina a condizione che Il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di malattia regolarmente denunciata certificazione e riconosciuta di ogni altro adempimento previsto dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorionorme vigenti anche ai fini dell’ espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Durante il periodo di ferie decorre Qualora non sia stato espressamente autorizzato a favore del lavoratore la normale re- tribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito fruire in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi prosecuzione del periodo di ferie al quale ha dirittoda recuperare, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenza. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferieferie precedentemente fissato, fermi restando oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio. In tal caso il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le fruirà successivamente dei periodi di ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensilerecuperare.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il personale con rapporto I lavoratori maturano per ogni anno di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. Peraltro i lavoratori di ventisei cui alla presente parte speciale che maturano una anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto ad un giorno in più di ferie oltre le quattro settimane e i lavoratori che maturino una anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 6 giorni di più di ferie oltre le quattro settimane, fermi restando i criteri di computo di cui al comma successivo. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, fermo restando che la setti- mana lavorativa - quale che sia la in caso di distribuzione dell’orario di lavoro setti- manale - è in ogni caso considerata su 5 giorni, i giorni lavorativi di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di cui ai precedenti commi fruiti come ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e per- tanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le do- meniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 72. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qual- siasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. l turni di xxxxx non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad ec- cezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti computati per territorio1,2 ciascuno. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale re- tribuzione retribuzione globale di fatto. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore I giorni festivi di cui all’art. 5 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro corrisponderà durante dell’azienda, sentite le rappresentanze sindacali unitarie. Al lavoratore, non in prova, che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell’intero periodo di feriedelle ferie spetterà, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi di reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota La frazione di provvigionimese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a carico del datore di lavoroquesti effetti, pari a quella spettante al suo sostitutocome mese intero. In caso di licenziamento o risoluzione del rapporto di dimissioni, spetteranno lavoro al lavoratore tanti spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi del periodo maturati. La frazione di ferie al quale ha dirittomese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, quanti sono i mesi di ef- fettivo servizio prestato per l’anno di competenzacome mese intero. Le ferie non possono essere concesse durante il Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di licenziamentoferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle quattro settimane di ferie di cui al primo comma, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie. Per ragioni ogni giornata di servizio il datore ferie la retribuzione dovuta al lavoratore, di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine cui alla presente parte speciale, è costituita da 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie, fermi restando sarà corrisposto al lavoratore il diritto trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L’anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia nella ipotesi prevista dall’art. 2 sarà considerata utile nella misura del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinariocento agli effetti del presente articolo. Il registro - Nota a verbale - Gli scaglioni di ferie di cui al precedente capoverso può presente articolo devono essere sostituito da altra idonea documentazione nelle goduti per intero. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, frazioni di ferie del primo scaglione, le rimanenti frazioni saranno attribuite nel periodo feriale dello scaglione successivo, unitamente alle frazioni dello scaglione medesimo. La stessa procedura sarà seguita per gli eventuali scaglioni successivi. - Dichiarazioni comuni - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnicoorganizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che abbiano la contabilità mecca- nizzata autorizzata. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensileanche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)