Finale. L’accordo aziendale conterrà una disposizione finale, contenente l’impegno delle parti (Azienda/Direttore/CDR o Fiduciario), al termine del periodo sperimentale di prima applicazione, ad incontrarsi per valutare l’eventuale prosecuzione o trasformazione strutturale dello smart working, anche aggiornando e confermando l’assetto precedentemente concordato.
Finale. 20.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni o integrazioni.
Finale. 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Finale. 1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte dell’Accordo Quadro da parte di ASM non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima ASM si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Finale. Il presente contratto esaurisce la disciplina dei diritti ed obblighi del Concorrente e di Lepida S.p.A. per quanto attiene la presente fornitura di servizi in oggetto. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano ed a quanto previsto nel presente contratto.
Finale. Il presente contratto consta di n. XXXXX facciate dattiloscritte e sottoscritte dalle parti. Letto, confermato e sottoscritto in formato elettronico e con firma digitale (x.xx in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005) (x.xx in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005) Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente contratto.
Finale. Integra il presente atto quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto nonché il contenuto dell’offerta tecnica ed economica del Cassiere, come esaminata e valutata in fase di gara e per tanto il servizio oggetto del presente capitolato speciale dovrà essere reso secondo i contenuti migliorativi della stessa.
Finale. Entro il giorno 25 luglio 2021 i 22 finalisti titolari verranno invitati presso la location che sarà comunicata alle parti interessate in tempo utile tramite mail e/o telefono e whatsapp. I finalisti saranno convocati rispettando questi ruoli per i titolari: 2 portieri, 8 centrocampisti, 8 difensori e 4 attaccanti, dovranno disputare una partita di 90 minuti + eventuale recupero. Verranno convocati oltre ai 22 finalisti anche 2 riserve per ciascuna categoria (2 portieri, 2 centrocampisti, 2 difensori e 2 attaccanti) che subentreranno in caso di: Attraverso la Finale pertanto i professionisti del Promotore, più un team composto dagli allenatori e preparatori che hanno seguito i partecipanti anche nelle fasi di selezione di cui sopra, selezioneranno come anzidetto: Le riserve subentreranno in caso di:
Finale. Entro il giorno 31 luglio2021 le 22 finaliste verranno invitate presso il centro federale di Coverciano o un centro sportivo federale paritetico scelto in accordo tra il promotore e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Divisione Calcio Femminile, le calciatrici saranno convocate rispettando questi ruoli per le titolari: 2 portieri, 8 centrocampisti, 8 difensori e 4 attaccanti, dovranno disputare una partita di 90 minuti + eventuale recupero.
Finale. L’accesso alla finale del Trofeo Victrix Armaments sarà consentito ad un numero chiuso di tiratori per ognuno dei gironi in base alla loro posizione nella classifica, questa aliquota sarà definita in funzione del numero totale degli iscritti a livello nazionale, della capacità ricettiva del campo di tiro dove si disputerà la finale e ripartiti in proporzione uguale per ogni categoria.