Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 37 comma 11 del decreto legislativo n. 81/08. I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’ade- guata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le con- seguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. È previsto, inoltre, un aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occu- pano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Il programma formativo dovrà comprendere:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla ad un'adeguata formazione prevista all’artdalle norme in vigore. 37 comma 11 Tale formazione, a carico del decreto legislativo n. 81/08. I datori datore di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’ade- guata formazione che si svolgerà mediante lavoro, verrà realizzata attraverso permessi aggiuntivi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la loro normale attività. Tale formazione , deve comunque prevedere un iniziale programma base utile, adeguato alle funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. La durata dei corsi di formazione e di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda ore. La formazione e le con- seguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. È previsto, inoltre, un aggiornamento periodico la cui durata non l’aggiornamento annuale del RLS può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occu- pano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratorieffettuato anche in modalità fad/e-learning. Il programma formativo dovrà comprendere:datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
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Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla ad un'adeguata formazione prevista all’artdalle norme in vigore. 37 comma 11 Tale formazione, a carico del decreto legislativo n. 81/08. I datori datore di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’ade- guata formazione che si svolgerà mediante lavoro, verrà realizzata attraverso permessi aggiuntivi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la loro normale attività. Tale formazione , deve comunque prevedere un iniziale programma base utile, adeguato alle funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. La durata dei corsi di formazione e di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le con- seguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. È previsto, inoltre, un aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occu- pano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratoriore. Il programma formativo dovrà comprendere:datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
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Samples: uilscuola.it