Common use of Formazione Clause in Contracts

Formazione. 7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Accordo Nazionale, Accordo Nazionale, Accordo Nazionale

Formazione. 7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.21. La formazione prevista dal presente Accordo e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate. 2. L’amministrazione definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 aprile 1995, n. 14. 3. L'amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo, e nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell’ art. 5, realizza iniziative formative anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici o società specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità dei dirigenti a gestire iniziative di miglioramento e di innovazione destinate a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività. 4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.35. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolaritàIl dirigente può partecipare, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, senza oneri per necessaria conoscenzal’amministrazione, a quello corsi di titolaritàformazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nei commi 1 e 3. Al dirigente può inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi. 7.46. Le Qualora l’amministrazione riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 5 con l’attività di quanto previsto dall’articolo 63servizio e l’incarico affidatogli, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007può concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente documentata. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.21. La formazione prevista dal presente Accordo e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, normativo, tecnologico ed organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all’innovazione. Tale finalità è perseguita per realizzare l’ accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia dell’azione amministrativa e del miglioramento della qualità del servizio. 2. Nei confronti dei dirigenti, la formazione ha in particolare l’obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuite o da attribuirsi, anche in situazioni di mobilità, per l’ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche. 3. Ciascuna amministrazione, sulla base dei relativi stanziamenti di bilancio, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti. Le iniziative formative sono realizzate dall' amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell’ art. 8, avvalendosi della Scuola Superiore della P.A., e, per quanto riguarda i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Scuole Centrali Antincendi, nonchè della collaborazione di Università, soggetti pubblici o società specializzate nel settore. 4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.35. In caso Il dirigente può partecipare, senza oneri per l’amministrazione, a corsi di svolgimento del servizio formazione ed aggiornamento professionale che siano in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsualelinea con le finalità indicate nei commi 1 e 2. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico al dirigente può essere concesso un periodo di servizio nonché, aspettativa non retribuita per necessaria conoscenza, a quello motivi di titolaritàstudio della durata massima di tre mesi in un anno. 7.46. Le Qualora l’amministrazione riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 5 con l’attività di quanto previsto dall’articolo 63servizio e l’incarico affidatogli, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.1La Formazione assume importanza e valore primari nelle strategie aziendali nel movimento di Credito Cooperativo e nelle relative normazioni contrattuali. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività Presso ciascuna Azienda il progetto formativo, redatto annualmente, sarà oggetto, non appena possibile, e in linea di formazione massima entro gennaio di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008ciascun anno, di informativa alle Rappresentanze Sindacali aziendali o in numero pari assenza di queste al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3personale. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolaritàtale occasione le RR.SS.AA. o, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal finerispettivamente, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4potranno formulare proposte ed osservazioni ritenute utili alla realizzazione del medesimo progetto formativo. Nel corso della stessa procedura saranno inoltre resi noti e presi in considerazione i risultati della attività formativa complessivamente svolta dall’Azienda nell’anno precedente. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale parti riconoscono l’utilità della previsione degli ultimi tre commi dell’art. 63 del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibilivigente CCNL, in applicazione degli Accordi nazionali ordine alla possibilità di cui all’articolo 2attuare progetti aziendali pluriennali di formazione. Tali progetti potranno essere avanzati dalle CRA/BCC in via generale, comma 1in base ad un’analisi dei differenti fabbisogni formativi correlati alle varie professionalità, la formazione del personale è finanziatae potranno prevedere modalità specifiche e quantitativi temporali individuali diversi per i vari anni sui quali si estendono. I medesimi progetti, pro quotain particolare, dalle istituzioni scolastiche, potranno eventualmente derogare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche quantitativi individuali annui di cui al secondo comma, lett. b) dell’art. 63 del CCNL, nel quadro di una programmazione pluriennale della formazione e di una razionalizzazione della sua erogazione in relazione ai fabbisogni individuati. I progetti in materia saranno preventivamente illustrati e discussi a livello aziendale per la ricerca di soluzioni condivise con le R.S.A., fatta salva la procedura in sede locale di cui al citato articolo del CCNL. L’applicazione della presente Accordonorma sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dell’incontro annuale di cui al comma 8 dell’art. 63 del vigente CCNL.

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello, Contratto Integrativo Di Secondo Livello

Formazione. 7.11. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività In materia di formazione è tuttora vigente l’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008all’art. 16 bis. e segg. del d.lgs. 502/1992, in numero pari al 105 per cento sulla base delle posizioni economiche disponibili linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e dell’art. 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, lett. C) del CCNL sottoscritto il 29 novembre 20078 giugno 2000. 7.62. Ai previsti percorsi formativi Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall’art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari. 3. Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale del dirigente, sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19 e 20, per i quali è possibile la fruizione di speciali congedi. 4. Alla formazione continua sono destinate annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, integrate da eventuali altri fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché le altre risorse di cui all’art. 33 citato al presente Accordocomma 1, qualora confermate dalla contrattazione integrativa sulla base dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria, di cui all’art. 57 del medesimo CCNL del 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro

Formazione. 7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.21. La formazione prevista dal presente Accordo e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate. 2. L’amministrazione definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 aprile 1995, n. 14. 3. L'amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo, e nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell’ art. 5, realizza iniziative formative anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici o società specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità dei dirigenti a gestire iniziative di miglioramento e di innovazione destinate a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività. 4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.35. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolaritàIl dirigente può partecipare, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, senza oneri per necessaria conoscenzal’amministrazione, a quello corsi di titolaritàformazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nei commi 1 e 3. Al dirigente può inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi. 7.46. Le Qualora l’amministrazione riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.del

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.11. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività In materia di formazione è tuttora vigente per tutto il personale l’art. 18 del CCNL 24 maggio 2000 il quale considera tale istituto quale leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e sostegno agli obiettivi di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008cambiamento. 2. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione obbligatoria del personale, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili nelle linee di indirizzo definite nella contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 2dell’art. 22, commi 3 comma 2 punto A lettera a) del CCNL 24 maggio 2000 sono privilegiate le strategie e 4le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito interno anche a livello territoriale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno. 7.23. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione Nell’ambito della programmazione delle attività formative e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63procedure indicate nell’art. 22, comma 2, punto A, lettera g) e punto B lettera c) del CCNL sottoscritto il 29 novembre 200724 maggio 2000 in particolare circa l’articolazione degli orari e loro tipologie, la contrattazione integrativa rinviene ogni utile strumento per garantire al personale operativo ed aeronavigante la partecipazione alle attività formative, prevedendo un numero annuale minimo di ore non inferiore a n. 12 integrabili in sede di contrattazione integrativa nell’ambito dei programmi annuali. 7.64. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 E’ confermato che al finanziamento delle attività formative, comprese quelle indicate nel comma 3, si provvede con le risorse individuate dall’art. 18, comma 5 del CCNL del 24 maggio 2000. 5. E’, altresì, confermata la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordoclausola contenuta nell’art. 48, comma 2, lettera a) del CCNL del 24 maggio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.1Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acqui- sizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie annue. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso Esso potrà essere ridotto a frequentare le attività 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in pos- sesso di formazione titolo di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari studio correlato al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2profilo professionale da conseguire. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’Asso- ciazione qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze ester- ne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a tutti gli effettiricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3grado di trasferire competenze. In caso di svolgimento del servizio La formazione potrà essere erogata anche con modalità “e-learning”, “on the job”, e in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4affiancamento. Le iniziative competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Le Parti - al fine di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono i profili formativi come da Allegato 4, che costituisce parte integrante del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti presente articolo. Tali profili formativi - per la formazione ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e l’aggiornamento del personale della scuolaspecifiche - potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.1Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, etc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali è pari a 120 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. La formazione potrà essere erogata anche con modalità e-learning, on the job, e in affiancamento. 2 Cfr. circolare Inps n. 43 del 21 febbraio 2007. Le competenze e le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti si danno atto che, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 249, commi 3 e 4. 7.2comma 5, del d.lgs. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti10.9.2003, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolaritàn. 276, la frequenza del corso avvieneregolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità d’intesa con le risorse economiche disponibiliassociazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Nelle more dell’emanazione della legislazione regionale, in applicazione degli Accordi nazionali le Parti – al fine di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono i profili formativi del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastichesettore agricolo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, e per gli effetti del comma 25-bis del citato art. 49, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007d.lgs. 10.9.2003, n. 276, come da allegato n. 6, che costituisce parte integrante del presente articolo. Tali profili formativi – per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche – potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico di Agriform. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acqui- sizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali è ammesso pari a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2120 ore medie annue. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’Associazione qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capa- cità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a tutti gli effettiricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3grado di trasferire competenze. In caso di svolgimento del servizio La formazione potrà essere erogata anche con modalità “e-learning”, “on the job”, e in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4affiancamento. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale competenze e le funzioni del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolasticheLe Parti si danno atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63dell’art. 49, comma 25, del CCNL sottoscritto D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi del- l’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Nelle more dell’emanazione della legislazione regionale, le Parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il 29 novembre 2007territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono i profili for- mativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis del citato art. 49, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come da Allegato 4 , che costituisce parte integrante del presente articolo. Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - potranno esse- re successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.1I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. L’apprendista è ammesso tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 iniziative formative esterne e 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3interne all’azienda. In caso di svolgimento interruzione del servizio in provincia diversa da quella rapporto prima del termine il datore di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsualelavoro attesta l’attività formativa svolta. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di Il tutore della formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per svolge le funzioni e riceve la formazione e l’aggiornamento del personale previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della scuola. 7.5formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibiliPer l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante, in applicazione degli Accordi nazionali si fa integrale riferimento all’“Intesa di categoria sull’apprendistato professionalizzante” dell’11 aprile 2006, di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui all’Allegato… al presente Accordo.contratto, che viene confermata nella sua validità con la seguente unica modifica: livello di 1 livello 2 livelli destinazione inferiore inferiori finale è uguale a: sono pari a: 8 7 6 7 6 5 6 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1 3 super 2 1 2 1 1 2 super 1 1

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.11. Le parti convengono che la formazione, accrescendo la capacità professionale del personale, costituisce elemento strategico di prioritaria importanza per il sostegno e il coinvolgimento del personale nella realizzazione dei cambiamenti organizzativi dell’Amministrazione, per lo sviluppo dell’efficienza e il miglioramento della qualità dei servizi resi, per l’implementazione della produttività ed efficacia delle prestazioni individuali e collettive. A tale proposito la formazione di carattere generale che si rende necessaria anche in relazione alle continue riforme della P.A., ed ai relativi conseguenti adempimenti a carico dei lavoratori, deve essere garantita ed accessibile a tutti. 2. L'Amministrazione attiva il ciclo periodico della formazione, dall'analisi del fabbisogno alla valutazione dei risultati, per dotarsi di Piani pluriennali ed annuali della formazione progettati anche in base al rilevamento e riconoscimento delle competenze professionali e di ruolo del personale. 3. Il piano formativo, le risorse annualmente destinate e i criteri di accesso ai corsi di formazione verranno esaminati nell’ambito dei sistemi partecipativi delle relazioni sindacali. 4. L’Amministrazione nell’ambito degli atti di cui all’art. 41 comma 12 del C.C.N.L. 14.9.2000 informerà le direttive in materia di partecipazione ai corsi di formazione e delle relative trasferte ai principi di riconoscere il tempo di viaggio nei limiti dell’orario di lavoro programmato, qualora non sia possibile il rientro nella sede di lavoro in tempo utile, e comunque nei limiti di 12 ore, e di favorire le attività formative negli ambiti territoriali nelle vicinanze del Comune di Venezia, e comunque nell’ambito dei budget previsti per direzione. 5. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le che partecipa alle attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, autorizzate e organizzate dall’Amministrazione è considerato in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. I relativi oneri sono a carico della stessa Amministrazione. 7.36. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico E’ altresì considerata orario di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolaritàla partecipazione ad attività autorizzate organizzate da terzi. 7.47. Le iniziative I corsi e le attività per i quali il Comune funge da mero intermediario non sono considerati orario di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuolaservizio. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Formazione. 7.11. Il La formazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso uno degli strumenti organizzativi che consentono il passaggio dall’era della gestione delle risorse umane a frequentare le quella della valorizzazione delle risorse umane, passaggio necessario alla ricerca di un miglioramento della qualità dei servizi forniti. 2. Alla formazione del personale viene annualmente destinata una somma pari almeno all’1% annuo della spesa complessiva del personale riferita all’anno precedente. Per l’anno 2006 l’importo è di Euro 120.000,00 3. La formazione dovrà riguardare tutto il personale dipendente e sarà effettuata in coerenza con i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4innovazione. 7.24. La formazione prevista dal presente per gli addetti ed il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, designati e/o nominati all’interno dell’Ente, è obbligatoria per lo svolgimento do tali mansioni. La frequenza dei moduli di formazione, cosi come previsto dalla normativa, costituisce credito formativo permante e/o soggetto ad aggiornamento. (D.Lgs. 626/94; D.Lgs. 195/2003 Accordo è considerata Governo regioni n. 37 del 14/02/2006) 5. Le parti assumono l’impegno di definire, con un apposito piano formativo da contrattare entro il 30 aprile di ogni anno, una programmazione annuale o pluriennale. 6. I tempi necessari per la partecipazione alle iniziative formative sono considerati servizio effettivo a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.37. In Nel caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui la rilevanza del programma formativo da attuare dovesse richiedere un maggior impegno finanziario, le parti fissano nella percentuale del 2,0 % annuo della spesa complessiva del personale il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal finelimite massimo da destinare alla formazione, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolaritàaggiornamento e riqualificazione del personale. 7.48. Le iniziative di Dall’incremento dei finanziamenti destinati alla formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione del personale eventualmente sarà ripartita una quota per la riqualificazione professionale del personale ATA etrasferito per eccedenze o mobilità collettiva oppure per riqualificare il personale dell’Amministrazione collocato in disponibilità o, ove necessarioancora, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale della scuolapersonale. 7.59. Nella considerazione dell’impegno La somma stanziata sul bilancio di ciascun anno e non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario e della compatibilità di riferimento è vincolata al riutilizzo con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007stesse finalità nell’esercizio successivo. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Formazione. 7.1Nel rispetto delle competenze delle Regioni (ove previste) e secondo quanto previsto dall’art.4 del D. lgs. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare 176/2011, d’intesa con le attività parti sociali, si riportano gli adempimenti ed i criteri distintivi concernenti la formazione degli apprendis- ti: a) l’azienda si obbliga ad erogare una formazione congrua ed idonea al conseguimento della qualificazione profes- sionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale (di tipo trasversale e professionalizzante), interna od esterna all’azienda, in misura minima di n. 120 ore per la durata di un triennio o biennio, di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008n. 42 ore relative ai contenuti di carattere trasversale n. 78 ore relative ai contenuti di carattere professionalizzante. b) La formazione può essere erogata, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2tutto o in parte, commi 3 e 4all’interno dell’istituto, presso altro istituto o presso altra strut- tura di riferimento riconosciuta ed idonea. 7.2. c) La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effettidegli apprendisti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economicoraccordo con le normative regionali, sarà definita dall’istituto in forma scritta e con documento da rilasciare all’apprendista, nel quale saranno elencati i contenuti a carattere trasversale e a carattere professionalizzante, nonché gli obiettivi formativi previsti. 7.3d) Con cadenza trimestrale l’istituto si impegna a registrare sul libretto formativo la formazione effettuata dall’apprendista, che sottoscriverà il documento per avvenuta formazione. In caso relazione all’orario di svolgimento del servizio dell’attività formativa ed in provincia diversa da quella materia di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di registrazione della formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1erogata, la formazione del personale è finanziataa carattere professionalizzante può essere svolta in aula, pro quotaon the job, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007e-learning; in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele affiancamento o videocomunicazione da remoto. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Asils Aisli Ugl

Formazione. 7.1A - I corsi di formazione previsti dall’art. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare 8 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 sono organizzati secondo le modalità previste dal presente allegato tecnico. Le attività di formazione sono organizzate con la collaborazione dell’A.N.S.A.S., fermo restando la possibilità di integrare il contributo anche del Gestore del Sistema Informativo del Ministero e di altre Agenzie, alla luce delle specificità istituzionali e professionali. B - La formazione da organizzare per il reclutamento favorisce la dimensione attiva del corsista, la centralità del fare, il confronto tra pari, il ruolo e la funzione del dirigente scolastico. C - Nelle attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008al punto precedente, che si inquadrano nel modello dell’e-learning integrato, si distinguono: L’apprendimento autonomo assistito, che si basa sull’utilizzo di materiali formativi, anche di natura multimediale, predisposti dall’Amministrazione centrale. Il processo di apprendimento viene supportato dall’assistenza di esperti disponibili on line. I materiali, che garantiscono la coerenza col portato delle innovazioni in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 atto e 4. 7.2rappresentano la base da cui avviare il confronto con l’esperienza professionale nei successivi momenti in presenza. La formazione prevista dal presente Accordo in presenza, che è considerata servizio a tutti gli effettiintesa come momento di confronto, in quanto necessario supporto professionale collaborazione e riflessione, per favorire l’acquisizione di nuove competenze connesse allo svolgimento delle mansioni proprie della dirigenza. L’e-tutor - coordinatore d’aula e facilitatore degli apprendimenti quale protagonista attivo del processo formativo - che, date le caratteristiche peculiari dell’iniziativa, deve essere anche il promotore dell’acquisizione delle nuove competenze; L’attività a distanza realizzata mediante l’utilizzo della piattaforma A.N.S.A.S. che, oltre a consentire la fruizione on-line dei compiti connessi all’attribuzione materiali formativi, permette di utilizzare gli strumenti propri dell’e-learning (es.: forum, classe virtuale, ecc.) contribuendo a realizzare l’apprendimento collaborativo dei partecipanti. Il portfolio del beneficio economicocorsista, che documenta il percorso formativo seguito. La relazione conclusiva nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. Prevede un momento di approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, a scelta del corsista. 7.3D - Le attività in presenza, curate dagli Uffici Scolastici Regionali con il supporto degli e-tutor, si svolgono ordinariamente in classi di 25 formandi. In caso L’individuazione dell’e-tutor presuppone competenze informatiche, conoscenze relative al contenuto del piano di formazione ed abilità relazionali e di gestione dei gruppi nonché il possesso delle competenze professionali proprie del ruolo di dirigente scolastico. E - Presso le scuole e in ogni sede di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella dei corsi di titolaritàformazione, la frequenza del corso avvienea cura dei dirigenti scolastici, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il devono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l’utilizzo delle postazioni informatiche necessarie al personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico alle attività di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolaritàformazione. 7.4. Le iniziative F - Il corso di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale si intende concluso quando i corsisti: 1 - hanno proficuamente svolto le attività on line sulla base della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione documentazione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.attività on-line rilasciata dall’e-tutor;

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Samples: Concorso Per Dirigenti Scolastici

Formazione. 7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività Le imprese, allo scopo di formazione favorire un aggiornamento culturale e professionale dei diri- genti consono alle funzioni da essi svolte, avvieranno interventi formativi per favorire adeguati livelli di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008preparazione ed esperienza professionali, in numero pari quale supporto alle responsa- bilità affidate al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2dirigente. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effettipartecipazione ai singoli corsi, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui seminari o altre iniziative sarà concordata con il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4dirigente interessato. Le iniziative Parti, inoltre, riconoscono l’importanza della formazione permanente e dell’ag- giornamento professionale costante del dirigente in relazione all’evolversi dei processi economici ed in una logica di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale relazioni sindacali improntata al continuo sviluppo profes- sionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti dirigente e ad una maggiore competitività. Pertanto le Parti concordano sull’opportunità di promuovere iniziative formative uti- lizzando in particolare il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario denominato Fondir, costituito, secondo quanto previsto dal- l’art. 118, l. n. 388/2000 e l’aggiornamento s.m.i., la cui attività è finalizzata all’aggiornamento, alla riqualificazione ed alla riconversione del personale della scuola. 7.5dirigente del terziario attraverso il finanziamento di piani formativi, anche individuali, da presentarsi direttamente al Fondo. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibiliLe Parti, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo nell’ottica bilaterale connaturata alla natura dei fondi interprofessionali per la formazione necessaria all’acquisizione continua, esprimono, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo, attribuite in materia dal Ministero del Lavoro e delle posizioni economiche Politiche Sociali, la propria volontà volta a promuovere l’attività di formazione continua per rispondere alle predette esigenze di sviluppo professionale e di competitività imprendito- riale dei dirigenti, nonché nell’interesse generale della categoria come possibile strumento per una rapida ricollocazione in caso di perdita del posto di lavoro. Le Parti inoltre convengono che, con la sottoscrizione della presente norma, costi- tuente parte integrante del CCNL, intendono realizzare le intese previste da Fondir. Tali intese, utili per accedere alle opportunità di finanziamento offerte da Fondir, potranno essere realizzate anche nell’ambito dell’Osservatorio paritetico nazionale per la formazione continua dei dirigenti. L’Osservatorio, costituito da due rappresentanti di ANIA e due rappresentanti di F.I.D.I.A., di cui al presente Accordouno appartenente alla struttura sindacale territoriale interessata, viene attivato a richiesta dell’impresa che intende avvalersi dei finanziamenti di Fondir, nonché a richiesta di F.I.D.I.A.. La segreteria dell’Osservatorio ha sede presso l’ANIA e le riunioni dell’Osservatorio avranno luogo presso gli uffici dell’Associazione.

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Samples: CCNL 2 Luglio 2018

Formazione. 7.1L’Azienda U.S.L. di Piacenza si impegna, inoltre, ad offrire ai Medici di C A. un programma annuale di formazione continua, finalizzato alla qualificazione delle competenze necessarie alla piena funzionalità del servizio di C.A., con riconoscimento dei crediti ECM. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive Medico di C.A. che partecipa a tale programma è ammesso retribuito come previsto dall’AIR. Si conviene che vada programmata e realizzata la formazione obbligatoria dei Medici di C.A. per 40 ore annue su temi sia organizzativi che professionali-clinici. Il programma formativo sarà predisposto congiuntamente dai Direttori U.O. Assistenza Primaria con i Coordinatori di Area. Considerato che la continuità assistenziale mostra, attualmente, criticità nell’assistenza dei bambini da 0 a frequentare 6 anni che presentano, in genere, problematiche cliniche che non richiedono il ricorso al Pronto Soccorso, si concorda sulla necessità di creare le attività condizioni per superare tale criticità prevedendo, per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato oppure con incarico provvisorio della durata di almeno 6 mesi, uno stage di formazione pratica presso il P.S. Pediatrico e il Reparto di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione Pediatria del beneficio economico. 7.3. In caso P.O. di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4Piacenza. Le iniziative ore di frequenza sono da intendersi aggiuntive rispetto all’orario di incarico settimanale e ricomprese nel monte ore della formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA eobbligatoria e saranno remunerate secondo quanto stabilito dall’AIR ovvero 40 euro/ora omnicomprensivi, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuolada riconoscere previa rilevazione delle presenze. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Accordo Aziendale

Formazione. 7.1La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’Azienda. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a frequentare garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. In attuazione del comma 2, art. 6, D.Lgs. 167/2011, le attività Parti si danno atto che relativamente agli standard professionali di formazione riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008al documento allegato (allegato n. 13). Qualora l’assunzione riguardasse profili non compresi nell’allegato, in numero pari al 105 si farà riferimento a quello più affine. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato all’Accordo del 19.4.2012, la formazione per cento l’acquisizione delle posizioni economiche disponibili competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2del sistema di inquadramento definito nel Ccnl. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effettidall’accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011), e potrà essere svolta anche on the job, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessarioaffiancamento, con gli stanziamenti per la esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc.. La formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibiliprofessionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolasticheladdove esistente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63dal comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, comma 2n. 167. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del CCNL sottoscritto cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format allegato all’Accordo del 19.4.2012. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’Azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il 29 novembre 2007. 7.6datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Durante il periodo di apprendistato le Aziende cureranno che l’addestramento e la formazione sono coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima Azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi contratti di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011 continua ad applicarsi la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordonormativa originaria fino alla loro naturale scadenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Formazione. 7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso Messa a frequentare le attività disposizione di consulenti/esperti fiscali per lo svolgimento di giornate di formazione e consulenza rivolte al personale delle Aree dell’Amministrative del Politecnico che lavora in ambito welfare. 2,5 ON/OFF: - in caso di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008messa a disposizione: 2,5 p.ti - in caso di mancata messa a disposizione: 0 p.ti EV.11 Bacheca virtuale “Welfare di Ateneo” Creazione, attraverso il portale Web, di una bacheca virtuale, accessibile da tutti coloro che operano presso il Politecnico di Torino (inclusi i soggetti non titolari di Conto Welfare), contenente anche informazioni relative ai servizi gestiti direttamente dal Politecnico di Torino anche in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 collaborazione con l’Associazione Polincontri (associazione culturale rivolta a chi studia e 4. 7.2che lavora presso l’Ateneo). La formazione prevista bacheca virtuale deve garantire la divulgazione delle informazioni ad una popolazione di Ateneo più ampia, ma deve anche assicurare la valorizzazione e l’integrazione dei servizi offerti con quanto previsto dal presente Accordo è considerata servizio CONTO WELFARE per ampliare la gamma di opportunità, scontistica e convenzionamenti messa a tutti gli effetti, disposizione. 10 ON/OFF: - in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio messa a disposizione: 10 p.ti - in provincia diversa da quella caso di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, mancata messa a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.disposizione: 0 p.ti

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Samples: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare Di Ateneo

Formazione. 7.1Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, etc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali è ammesso pari a frequentare le attività 120 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 60 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di formazione titolo di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari studio correlato al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2profilo professionale da conseguire. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a tutti gli effettiricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3grado di trasferire competenze. In caso di svolgimento del servizio La formazione potrà essere erogata anche con modalità e-learning, on the job, e in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4affiancamento. Le iniziative competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28/2/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. I profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico- professionali generali e specifiche - potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuolaX.Xx. 7.5X.Xx. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2- Ai sensi dell’'art. 32, comma 1, la formazione lettera c del personale è finanziataD.Lgs. 14 settembre 2015, pro quotan. 150 , dalle istituzioni scolastiche, ai sensi per le assunzioni con contratto di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo apprendistato per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche qualifica e il diploma professionale, il diploma di cui istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore il presente CCNL prevede che fino al presente Accordo.31dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Formazione. 7.1Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso 81/2008 e s. m. i.) prevede che il datore di lavoro garantisca a frequentare le attività ciascun lavoratore adeguata formazione in materia di formazione salute e sicurezza (art. 37), con particolare riferimento a:  concetti di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;  rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. Tutti i lavoratori di codesta Istituzione scolastica, classificata a rischio medio, seguiranno un corso di forma- zione generale in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (della durata di almeno 4 ore) e un xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx 0 ore. Coloro che hanno già seguito il corso in parola presso altre istituzioni scolastiche, commi 3 saranno dispensati dall’ob- bligo formativo e 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, dovranno far pervenire in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso segreteria copia dell’attestato di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsualecon supe- ramento della prova di verifica dell’apprendimento. A tal fine, Il corso di formazione previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 è obbligatorio per tutto il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4in servizio. Le iniziative Tutti gli interventi di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA edevono svolgersi in orario di servizio, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5all’interno possibilmente delle attività funzionali all’insegnamento. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1Nel caso ciò non sia possibile, la formazione svolta al di fuori del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi servizio dà titolo al recupero con permessi orari in misura corrispondente. Tali permessi vanno richiesti al dirigente con un anticipo di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007almeno tre giorni. Coloro che risultassero assenti al corso dell’art. 37 provvederanno in proprio alla formazione o alle ore non effettuate. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Formazione. 7.11. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per L’Amministrazione assume come metodo permanente la formazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti per la valutazione delle capacità e attitudini e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità loro affidate. 2. La formazione costituisce, inoltre, uno dei principali strumenti di controllo direzionale ed è orientata e pianificata al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle varie unità organizzative. 3. L’attività di formazione dei dirigenti nell’ambito delle proprie specificità costituisce parte essenziale del piano generale di formazione dell’Amministrazione e deve consentire un aggiornamento tempestivo sulle mutate condizioni dell’ambiente normativo e operativo con particolare riferimento alle tecniche di gestione di risorse umane finanziarie e strumentali. 4. Il piano di formazione della dirigenza è oggetto di contrattazione decentrata integrativa aziendale, ha durata annuale e viene pianificato in relazione alle esigenze formative rilevate al secondo semestre di ciascun anno solare, e deve, in particolare, prevedere precipuamente la seguente tipologia di interventi formativi: - interventi formativi relativi a competenze manageriali; - interventi formativi relativi alle strategie e agli obiettivi generali dell’ente; - interventi formativi funzionali alla professionalità peculiare del dirigente; - interventi formativi funzionali al conferimento di nuovi incarichi, nonché qualsiasi ulteriore tipologia ritenuta utile dall’Ente ai fini dell’accrescimento professionale del dirigente comunale. 5. A tal fine è destinata annualmente una quota non inferiore al 2% della spesa complessiva del personale della scuoladirigenziale nel rispetto dell’art. 23 del C.C.N.L. 1998/2001. 7.56. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità L’Amministrazione, con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali cadenza semestrale fornisce ai soggetti di cui all’articolo 2all’art. 3, comma 1informativa sullo stato di effettiva attuazione del piano, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007motivandone ogni eventuale scostamento. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Formazione. 7.1La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a frequentare garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. In attuazione del comma 2, art. 6, Dlgs 167/2011, le attività Parti si danno atto che relativamente agli standard professionali di formazione riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008al documento allegato (allegato n. 13). Qualora l'assunzione riguardasse profili non compresi nell'allegato, in numero pari al 105 si farà riferimento a quello più affine. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato all’Accordo del 19.4.2012, la formazione per cento l’acquisizione delle posizioni economiche disponibili competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2del sistema di inquadramento definito nel Ccnl. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effettidall’accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011), e potrà essere svolta anche on the job, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessarioaffiancamento, con gli stanziamenti per la esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc.. La formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibiliprofessionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolasticheladdove esistente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, comma 2n. 167. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del CCNL sottoscritto cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format allegato all’Accordo del 19.4.2012. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il 29 novembre 2007. 7.6datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l’addestramento e la formazione sono coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi contratti di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.lgs 167/2011 continua ad applicarsi la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordonormativa originaria fino alla loro naturale scadenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. 7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.21. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione Comunità Montana del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, Piambello assicura la formazione del personale è finanziatasecondo quanto disciplinato dall’art. 23 del C.C.N.L. 01.04.1999 e le parti concordano di destinare annualmente una somma pari all’1% della spesa complessiva del personale dipendente, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni di principio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, fini del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007coordinamento della finanza pubblica. 7.62. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati La formazione dovrà riguardare tutto il personale dipendente e dovrà essere finalizzata a:  fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità;  favorire i corrispondenti processi di rinnovamento delle procedure e dell’integrazione tra i servizi, con particolare riferimento all’uso di strumenti informatici;  alla progressione orizzontale del personale. 3. La formazione verrà effettuata consentendo al personale dipendente la partecipazione a corsi organizzati da Eupolis Lombardia, dalla stessa Comunità Montana e da qualsiasi altro ente pubblico che eroghi servizi per conto degli enti locali. 4. L’Amministrazione si impegna a stipulare convenzioni con scuole pubbliche e/o private al fine di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 istituire corsi per il personale dipendente, nel caso in cui gli enti indicati nel precedente comma non organizzino corsi durante l’anno che interessino tutti o parte dei dipendenti della Comunità Montana del Piambello; 5. Si concorda che la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche somma stanziata sul bilancio di cui ciascun anno e non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario è vincolata al presente Accordoriutilizzo con le stesse finalità nell’esercizio successivo.

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Samples: Relazione Illustrativa Ex Articolo 40, Comma 3 Sexies, Decreto Legislativo N. 165 Del 2001

Formazione. 7.1Fondazione Agidae Labor: seminari tematici In Fondazione Agidae Labor parte una nuova iniziativa formativa: I SEMINARI DEL SABATO. Si tratta di un sabato al mese per parlare con professori, esperti del settore e professionisti sui temi che più stanno a cuore a chi lavora nella scuola e nei servizi socio-assistenziali. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso 24 marzo, il 28 aprile e il 12 maggio 2018 si affronteranno i temi: inclusività, antropologia e alternanza scuola lavoro. Consulta la brochure. Per informazioni o iscrizioni: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Un dipendente a frequentare tempo pieno, inquadrato nel IV livello ATA, ha chiesto al nostro Istituto la riduzione dell’orario di lavoro. La scuola deve o può concederla? Il D.Lgs. n. 61/2000 (Disciplina dell’orario di lavoro a tempo parziale) e il D.Lgs. n. 81/2015 (Disciplina organica dei rapporti di lavoro) prevedono che la trasformazione da full time a part-time debba avvenire mediante accordo scritto di entrambe le attività parti (datore di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008lavoro e lavoratore), in numero pari al 105 cui va specificata anche la nuova distribuzione dell’orario di lavoro. Pertanto l’Istituto, salvo i casi di riduzione oraria per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2causa di forza maggiore (art. 77 CCNL AGIDAE Scuola) o per volontà unilaterale del lavoratore in presenza di patologie oncologiche (art. 24, commi 3 e 4lett. D, CCNL AGIDAE Scuola), può non accordare la trasformazione del rapporto da full time a part-time. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Accordo Sull’apprendistato Professionalizzante

Formazione. 7.1Il personale dovrà, a stagione, svolgere corsi di formazione e aggiornamento e il Concessionario dovrà informare il Comune presentando un piano della formazione annuale. L’organizzazione, la realizzazione e le spese dei corsi, saranno a carico del Concessionario. Il Comune si impegna a fornire al personale, anche attraverso incontri specifici o mediante altre idonee forme di comunicazione, tutte le informazioni in suo possesso per l’organizzazione ottimale dei servizi. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso potrà essere invitato dal Comune a frequentare le attività partecipare a conferenze, seminari, incontri formativi o informativi organizzati dallo stesso o da altri Enti per l’aggiornamento delle conoscenze in campo turistico. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di formazione condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008comportamento dei dipendenti pubblici), in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2dell’art. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 13, la formazione dello stesso DPR e dal Codice di comportamento dei dipendenti del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi Comune di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, Teulada approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 171 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.622.12.2020. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche La violazione degli obblighi di cui al presente AccordoDPR 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Teulada, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale

Formazione. 7.11. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare Le Parti riconoscono il ruolo primario e fondamentale della formazione finalizzata alla crescita professionale e culturale dei lavoratori. Al fine di accompagnare il processo di integrazione delle diverse professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori interessati dalle predette operazioni, anche nell’ottica di contribuire al processo di sviluppo di Sinergia, omogeneizzando e accrescendo le attività competenze e conoscenze professionali di tutto il Personale, incrementandone la specializzazione coerentemente con gli obiettivi strategici, Sinergia avvierà specifici programmi di formazione previa condivisione con le Organizzazioni Sindacali al fine di riceverne osservazioni e proposte. 2. Le Parti, in proposito, concordano di avviare un rilevante “piano di intervento formativo” triennale, valido anche ai fini dell’assolvimento della formazione obbligatoria di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008all’art. 63 del CCNL Federcasse in intestazione, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2che sarà finanziato, commi 3 e 4. 7.2come previsto dall’art. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 25, comma 1, la formazione lettera a) punto 1 del Decreto interministeriale del 26.6.2014 n. 82761, tramite l’utilizzo del “Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”. In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 assunta dal Comitato Amministratore del “Fondo di Solidarietà”, le parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione, riconversione e riqualificazione del personale è finanziatastrettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni. Le Parti si impegnano, pro quotafin d’ora, dalle istituzioni scolastichead incontrarsi per esaminare e ricercare la condivisione per la sottoscrizione di piani formativi coerenti con gli obiettivi sopra indicati, finanziabili con fondi nazionali e comunitari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007delle normative vigenti. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Verbal Agreement

Formazione. 7.1Le lavoratrici/I lavoratori appartenenti ai bacini organizzativi che possono accedere al Lavoro Agile ed i loro Responsabili, riceveranno una specifica formazione su principi, logiche e modalità di funzionamento del Lavoro Agile, sulla normativa di riferimento e sulle relative regole di accesso delle risorse. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso Particolare attenzione sarà riservata alla formazione dei Responsabili, finalizzata a frequentare diffondere una cultura manageriale sempre più orientata alla responsabilizzazione dei collaboratori ed all’orientamento agli obiettivi/risultati, che al contempo individui le attività più opportune modalità di formazione coinvolgimento e relazione con le persone, anche attraverso il corretto utilizzo della strumentazione tecnologica in dotazione, per favorire lo scambio comunicativo ed impedire forme di “isolamento professionale”. I relativi progetti saranno esaminati in sede di Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui all’art. 5 del vigente CCNL. Sugli stessi temi sarà inoltre attivato un momento di approfondimento dedicato, che coinvolgerà congiuntamente Responsabili aziendali e componenti delle Segreterie Nazionali delle XX.XX. stipulanti la presente intesa. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, alle lavoratrici/ai lavoratori saranno, inoltre, garantite le medesime opportunità di accesso alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008formazione previste per i lavoratori comparabili che non rendono la prestazione in modalità Agile. Le Parti convengono sulla opportunità di attivare temporaneamente il lavoro agile anche nei confronti di personale appartenente a strutture operative, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale finalizzato allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3di attività formative per le quali – anche in ragione della numerosità delle risorse coinvolte – sia opportuno il ricorso a tale modalità. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsualeL’Azienda ne darà periodicamente evidenza alle XX.XX. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti nell’ambito dell’Ente Bilaterale per la formazione Formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali Riqualificazione Professionale di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione all’art. 5 del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007vigente CCNL. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Verbal Agreement

Formazione. 7.1I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Ai sensi dell’articolo 4, terzo comma, del d. lgs. n. 167/2011, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda per un numero di ore non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011), è integrata dalla offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del d lgs. n. 167/2011. Sarà collocata all’inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. La formazione si svolgerà, di norma, durante l’orario di lavoro e, qualora non sia possibile, sarà retribuita con retribuzione normale ordinaria ai sensi del presente articolo. I profili formativi sono definiti nell’allegato al presente c.c.n.l.” Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante”, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano ove del caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all’azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l’erogazione all’interno della stessa azienda dell’intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione alle dimensioni aziendali ed agli obiettivi formativi. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l’idoneità dei locali che l’impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali – in caso di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008azienda plurilocalizzata – potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia, in numero pari al 105 con rimborso dei costi eventualmente sostenuti per cento delle posizioni economiche disponibili ai i necessari spostamenti. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4. 7.2primo comma, lettera d) del d. lgs. La formazione prevista dal presente Accordo n. 167/2011 è considerata servizio a tutti gli effettinecessaria la presenza di un tutore o referente aziendale, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico. 7.3. In caso con livello di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di titolaritàapprendistato. Per i requisiti del tutor si fa riferimento alle disposizioni vigenti; il tutor deve in ogni caso essere in possesso di adeguata professionalità ed essere indicato all’interno del piano formativo individuale. 7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.

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Samples: Apprendistato Professionalizzante