Formule di guida Clausole campione

Formule di guida. La garanzia è prestata con la formula “Guida Libera”. Con tale formula, il veicolo assicurato può essere gui- dato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia. Quixa si riserva la possibilità di offrire al Contraente la formula “Guida Esperta”. Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 26 anni e conseguito la patente da almeno 3 anni. Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presen- ti i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 15.000, fermo restando il risarci- mento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza. Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà eser- citato: se alla guida del veicolo si trova un addetto alla ri- parazione del veicolo stesso; nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponi- bilità del veicolo in seguito di comportamento col- poso, di furto o di rapina
Formule di guida. La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S): • Guida Libera (condizione prevista su Contratto Base): il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida; • Guida Esperta (condizione prevista su Contratto Base): il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l’indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX l’importo del risarcimento entro il limite massimo di € 1.500,00; • Guida Esclusiva (riservata ai soli contratti in portafoglio che già la prevedano): il veicolo può essere guidato esclusivamente dal conducente nominativamente indicato in polizza che sia in possesso di idonea patente di guida da almeno due anni e che abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente diverso, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l’indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX l’importo del risarcimento entro il limite massimo di € 1.500,00 Nei caso in cui il Contraente abbia optato per la formula di Guida Esclusiva o per la Guida Esperta: • la rivalsa non opera se l’utilizzo del veicolo assicurato al momento del sinistro è dovuto a stato di necessità (come definito dall’art. 54 del Codice Penale), se il veicolo è guidato dal titolare di un’officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, se l’Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante (furto, rapina, appropriazione indebita); • XXXX conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della rivalsa.
Formule di guida. La garanzia RCA prevede le seguenti tipologie di guida: ▪ guida esclusiva (qualora concessa), secondo la quale l’unico conducente coperto dalla assicurazione deve aver compiuto 26 anni di età e coincide con il conducente abituale indicato nella Scheda di Xxxxxxx; ▪ guida esperta (qualora concessa), secondo la quale il veicolo assicurato può essere condotto solo da persone con almeno 26 anni di età; ▪ guida libera, secondo la quale il veicolo può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida. In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Scheda di Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Cod. A. P. Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà tale diritto di rivalsa per inosservanza della formula di guida fino ad un massimo di 2.500 Euro. La Compagnia tuttavia non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro: ▪ il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione; ▪ l’uso del veicolo è legato a stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali, appositamente documentate; ▪ la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Formule di guida. La garanzia RCA può prevedere le seguenti tipologie di guida: • guida esclusiva: la guida è consentita solo al conducente abituale esplicitamente identificato in polizza, con almeno 26 anni di età, che può essere anche diverso dal Contraete e/o proprietario. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente diverso comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro, salvo il documentato stato di necessità e/o forza maggiore che non hanno consentito al conducente abituale di condurre il veicolo; • guida esperta: la guida è consentita solo a persone con almeno 26 anni di età. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente più giovane comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro; • guida libera: il veicolo può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida.
Formule di guida. La garanzia RCA prevede le seguenti tipologie di guida: • guida esperta (qualora concessa), secondo la quale il veicolo assicurato può essere condotto solo da persone con almeno 26 anni di età; • guida libera, secondo la quale il veicolo può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida. In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali, secondo quanto previsto dall’art. 144 del C.A.P. Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà tale diritto di rivalsa per inosservanza della formula di guida fino ad un massimo di 5.000 Euro. La Compagnia, tuttavia, non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro: ▪ il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione; ▪ l’uso del veicolo è legato a stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali, appositamente documentate; ▪ la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Formule di guida. La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).