Franchigia per danni a Cose. Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione di una franchigia € 50,00 per sinistro. Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell’Assicurato da altre condizioni di polizza.
Franchigia per danni a Cose. Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro. Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell’Assicurato. Art.6.1.4 Esclusioni Le garanzie non comprendono i danni:
1) causati da atti dolosi degli Assicurati, re- stano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l’Assicu- rato debba rispondere;
2) conseguenti all’esercizio di attività profes- sionali, commerciali, artigianali o, comun- que, svolte a scopo di lucro;
3) derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sal- vo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da lo- cali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari e salvo quanto previsto ai rischi di cui all’art. 6.1.1 - Vita Privata - ai punti 17), 18) e 19);
4) derivanti dalla partecipazione a gare, com- petizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorren- te (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
5) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore pra- ticati sull’acqua, nonché in generale di quelli che prevedano l’impiego di veicoli a motore;
6) derivanti dalla proprietà od uso di imbarca- zioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
7) da umidità o stillicidio, insalubrità dei loca- li;
8) derivanti dalle attività di manutenzione dell’abitazione;
9) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani e agli incroci con esse ottenuti, elencati all’Art. 6.1.1 punto 26) - Animali -;
Franchigia per danni a Cose. Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.19), la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00, salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.
Franchigia per danni a Cose. Relativamente a quanto previsto dall'art. 46 - Qualifica di terzi - lettera a) punto 1) in caso di sinistro riguardante danni a cose la presente assicurazione è prestata, per ogni sinistro, con una franchigia di euro 50,00 (cinquanta/00). Restano ferme le maggiori franchigie e/o minimi scoperti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile.
Franchigia per danni a Cose. Relativamente ad ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una Franchigia come indicata nell’Al- legato n. 1 di Polizza.
Franchigia per danni a Cose. Relativamente a ogni danno a cose, fatte salve eventuali fat- tispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione delle seguenti Franchigie:
a) per imprese edili artigiane di qualsiasi natura, muratori, asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, deco- ratori, stuccatori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, piastrellisti: Franchigia pari a euro 500;
b) tutte le altre imprese artigiane: Franchigia pari a euro 250.
Franchigia per danni a Cose. Quanto previsto dall’art. 6 “Franchigia per danni a Cose” si intende integralmente annullato e sostituito dal seguente. Relativamente a ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fat- tispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione delle seguenti franchigie:
a) per imprese edili di qualsiasi natura, muratori, asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, decoratori, stucca- tori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, pia- strellisti: Franchigia pari a euro 1.000;
b) tutte le altre imprese: Franchigia pari a euro 500. Di conseguenza s’intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie o gli scoperti minimi di importo inferiore previste dalle Condizioni Integrative e/o Aggiuntive della presente Assicurazione, mentre restano ferme le franchigie o gli sco- perti minimi di importo superiore eventualmente previste.
Franchigia per danni a Cose. Relativamente a ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia pari a euro 250,00.
Franchigia per danni a Cose. Relativamente ad ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con una Franchigia pari a 250,00 euro. Restano comunque ferme le franchigie o gli scoperti mini- mi di importo superiore eventualmente previste dalle sin- gole garanzie.
Franchigia per danni a Cose. L’assicurazione si intende prestata con l’ap- plicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Qualora sia operante uno scoperto, la fran- chigia è da intendersi come minimo non ri- sarcibile.