Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità: gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità: − gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; − osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; − allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; − vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità: – gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; – osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; – allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; – vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori. L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Al Direttore tecnico di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità: – gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; – osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme contrattuali e di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; – allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere; – vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Direttore dei Lavori. – presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori . – provvedere a quant’altro necessario in concorso sia con il personale dell’Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall’inizio alla loro ultimazione. L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile per la sicurezza in fase esecutiva.
Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere. Art. 25 - Norme per la valutazione dei lavori
Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere. Capitolato Speciale d’Appalto – Schema di contratto e Specifiche tecniche Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità: – adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui l’allegato XIII; (Art. 96, comma 1 lettera a), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.; – predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili; (Art. 96, comma 1 lettera b), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i. – curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; (Art. 96, comma 1 lettera c), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i. – curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute ; (Art. 96, comma 1 lettera d), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i. – curare la condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o con il Responsabile dei Lavori; (Art. 96, comma 1 lettera e), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.; (Art. 96, comma 1 lettera d), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i. – curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Art. 96, comma 1 lettera f), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i. – redigere il Piano operativo sicurezza (POS), di cui all’art. 89,comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 81/08. (Art. 96, comma 1 lettera g), X.Xxx. n. 81/08s.m.i. – attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (POS), (Art. 100, comma 3), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i. – esercitare la sorveglianza sull’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei Piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub- appaltatori; – mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei Piani di sicurezza 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. (Art. 100, comma 4), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i. – prima dell’inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo sicurezza, al Coordinatore per l’esecuzione; (Art. 101, comma 3), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di...