Common use of Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto Clause in Contracts

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016.

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Samples: centraleacquisti.regione.lazio.it, centraleacquisti.regione.lazio.it, www.regione.lazio.it

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo, Convenzione

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio Calabria e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabileirrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo, Convenzione

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabileirrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016.

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Samples: Accordo, Convenzione

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgsD.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara, www.regione.lazio.it

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il FornitoreSoggetto gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016.

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Samples: Convenzione