Common use of Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto Clause in Contracts

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ha costituito a favore dell’Azienda una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione. 6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda.

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Samples: Appalto Specifico, Appalto Specifico

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000incondizionata ed irrevocabile, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. La garanzia fideiussoria non dovrà essere prestata nei seguenti casi: a) la somma del valore dei lotti aggiudicati non superi i 5000 euro; b) se si è aggiudicatari di un solo lotto, il valore dello stesso non superi i 5000 euro. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall’Accordo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o l’Accordo.

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Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il FornitoreSoggetto gestore, ai sensi e per gli effetti dell’artdell’articolo 103 del d.lgs. 113 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000incondizionata ed irrevocabile, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutiSoggetto gestore. 53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal FornitoreSoggetto gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 64. Qualora l’ammontare La garanzia opera per tutta la durata della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione; pertanto, la garanzia saràsvincolata, previa deduzione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento eventuali crediti della relativa richiesta da parte dell’AziendaRegione Lazio a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

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Samples: Determina a Contrarre

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’artdell’articolo 103 del d.lgs. 113 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000incondizionata ed irrevocabile, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016. 2. La garanzia definitiva è contratta presso la Elba Assicurazioni Spa col n. 1788084 del 01/07/2021 dell’importo di € 21.120,00. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio. 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione. 10. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Ordinativi di fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016.

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Samples: Service Agreement

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’artdell’articolo 103 del d.lgs. 113 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000notaio, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Servizio della Stazione Appaltante. 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

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Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000incondizionata ed irrevocabile, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di valutare la prestazione della garanzia fideiussoria nei seguenti casi: a) la somma del valore dei lotti aggiudicati non superi i 5000 euro; b) se si è aggiudicatari di un solo lotto, il valore dello stesso non superi i 5000 euro. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall’Accordo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o l’Accordo.

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Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito si impegna a costituire a favore dell’Azienda una della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020una garanzia fideiussoria nella misura del 10%pari al 2%dell’importo dell’Ordinativo di fornitura, dell’importo complessivo incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000notaio, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata del singolo Ordinativo di fornitura cui la stessa si riferisce, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%, previa attestazione da parte della Direzione dell’Esecuzione del Contratto dell’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Servizio della Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o l’Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per Forniture Varie

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000incondizionata ed irrevocabile, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di valutare la prestazione della garanzia fideiussoria nei seguenti casi: a) la somma del valore dei lotti aggiudicati non superi i 5000 euro; b) se si è aggiudicatari di un solo lotto, il valore dello stesso non superi i 5000 euro. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

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Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000incondizionata ed irrevocabile, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Inadempimenti e penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio. 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolta la Convenzione. 9. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Ordinativi / Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga, fin da ora, a prestare, ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Veicoli

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000incondizionata ed irrevocabile, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Inadempimenti e penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento della Convenzione, nel limite massimo dell’80%. 6. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio. 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolta la Convenzione. 9. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Ordinativi / Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga, fin da ora, a prestare, ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Convenzione Quadro Per l'Affidamento Di Servizi Di Facchinaggio E Trasloco

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’artdell’articolo 103 del d.lgs. 113 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000notaio, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall’Accordo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Aziendadella Stazione Appaltante. 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o l’Accordo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici E Biosimilari

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 93 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regionedell’Azienda. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione. 6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda.

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Samples: Fornitura Di Radiofarmaci

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, ha costituito a favore dell’Azienda della Regione Calabria e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria nella misura del 10%fideiussoria, dell’importo complessivo incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000notaio, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 2. La garanzia di cui al comma precedente quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2) del Codice Civile, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della Regionecauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. La garanzia fideiussoria non dovrà essere prestata nei seguenti casi: a) la somma del valore dei lotti aggiudicati non superi i 5000 euro; b) se si è aggiudicatari di un solo lotto, il valore dello stesso non superi i 5000 euro. 3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Ufficio DPC e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie e l’ufficio DPC contraenti trasmettono alla Regione Calabria i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Calabria. 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’AziendaRegione Calabria. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie Ufficio DPC regionale contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

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Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci