Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n.146 e 11 aprile 2000 n.83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:
a) prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;
b) confezione, distribuzione, somministrazione del vitto e sanificazione del materiale. Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture applicanti il presente C.C.N.L. secondo i contenuti e le modalità previste dalla l. 12 giugno 1990 n.146 e suc- cessive modifiche o integrazioni. Nell’ambito del rapporto tra le parti in sede regionale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. 1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito sociosanitario assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell’ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: le prestazioni medico-sanitarie, l’igiene, l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 83/2000, le parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l’obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell’ambito del rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, appositi contingenti di personale con esplicito verbale.
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali ln attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 1 1 aprile 2000 n. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali: prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. Art. 9 - Pari opportunità
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990 come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, le parti riconoscono che le strutture Anffas rientrano nella sfera di applicazione della stessa quali erogatrici di servizi essenziali indispensabili alla comunità. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, si fa espresso riferimento al regolamento per la definizione dei servizi minimi in caso di sciopero e nel rispetto della procedura di cui agli artt.2 e 2 bis della legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni che, stilato di concerto con le XX.XX., verrà allegato al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per farne parte integrante e sostanziale.
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. Art.7 – Ente bilaterale Nazionale e Regionale
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. Art. 9 - PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. 1) In attuazione della L. 12.06.1990 n. 146 e dell’art. 6 del CCNL 99/2001, in ogni Istituzione si individueranno appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, definite dall’art. 6 stesso, in caso di sciopero proclamato.
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. Art. 7 - ENTE BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE/TERRITORIALE
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. Art. 7 - Regolamentazione del diritto di sciopero