Garanzie e reclami Clausole campione

Garanzie e reclami. 8.1 La Venditrice garantisce che i Prodotti saranno conformi alla quantità e alla descrizione contenute nell’Ordine Confermato nonché esenti da difetti di fabbricazione per 12 mesi dalla data di consegna dei Prodotti.
Garanzie e reclami. 1. Il venditore garantisce che i prodotti da consegnarsi in seguito al contratto soddisfano ai requisiti posti dai regolamenti vigenti degli organismi di controllo olandesi al tempo della stipulazione del contratto.
Garanzie e reclami. CSI si impegna a consegnare i Prodotti secondo quanto concordato e con riferimento agli standard applicati nel settore. Eventuali vizi dei Prodotti devono essere denunciati entro otto (8) giorni dalla consegna dei Prodotti al Cliente in caso di vizio palese e/o rilevabile a prima vista (a titolo esemplificativo e non tassativo, difetti dovuti ad ossidazione, ammaccature, guasti, tagli generici e/o danni meccanici evidenti e/o superficiali e/o facilmente rilevabili) ovvero entro otto (8) giorni dal giorno della scoperta del vizio, se occulto, a pena di decadenza. In ogni caso, la denuncia deve avvenire per iscritto e prima che i Prodotti vengano sottoposti a qualsiasi tipo di ulteriore lavorazione. Inoltre, tali vizi devono essere denunciati, salvo il diverso termine stabilito dalla legge, entro un (1) anno dalla consegna a pena della prescrizione del diritto a far valere il vizio da parte del Cliente. In caso di mancate denuncia, CSI non sarà tenuta a prendere in considerazione i reclami in relazione ai vizi di cui al presente paragrafo che avrebbero dovuto essere denunciati, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni. In caso di assicurazione sui Prodotti che preveda l’effettuazione di controlli sui Prodotti alla loro ricezione da parte del Cliente, il Cliente si obbliga ad effettuare i suddetti controlli ai fini dell’eventuale attivazione della copertura assicurativa, se del caso, pena la decadenza di ogni diritto di azione nei confronti di CSI. Nel caso in cui la denuncia dei vizi sia tempestiva, CSI provvederà alla sostituzione dei Prodotti, ove la riconducibilità del vizio a CSI venga accertata, consegnando i Prodotti nelle medesime modalità di cui alle presenti CGV, senza che il Cliente abbia alcunché a che ulteriormente pretendere, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni diritti e/o indiretti e/o rimborso spese. Salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti, nel caso in cui il Cliente continui l’eventuale lavorazione sui Prodotti risultati difettosi, il Cliente perde l’eventuale diritto alla denuncia dei vizi e alla sostituzione dei Prodotti e alla restituzione, anche parziale, del prezzo pagato per i Prodotti. Società soggetta a direzione e coordinamento di Finarvedi S.p.A. Sede legale: Sede xxx.xx e produttiva: Tel. +00 000 0000000 C.F. e P. IVA: 01596830198 Xxx Xxxxxxxxx, 00 Xxx. Xxxxxxxx, 000/X Fax +00 000 0000000 Cap. Soc. 100.000,00 i.v. Eventuali denunce per vizi non danno diritto al Clien...
Garanzie e reclami. 8.1 Gusella-Bakker garantisce l’adeguatezza delle merci consegnate esclusivamente per il normale utilizzo per quanto riguarda i difetti dei materiali. La garanzia è valida per un anno dalla data di consegna delle merci.
Garanzie e reclami. 9.1 Il Venditore garantisce che gli articoli prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e rispondenti alle indicazioni risultanti nell'ordine; la garanzia non si estende ad ammanchi, difformità per tinte nonché irregolarità di imballaggi e confezioni, che rientrino nelle tolleranze d'uso nel tempo e nel luogo della consegna al vettore o spedizioniere. Parimenti, la garanzia non si estende a difettosità dovute a manomissione od uso improprio degli articoli stessi. Vengono espressamente escluse diverse garanzie e rimedi, espressi o taciti o risultanti da normative applicabili, ivi compresi - a titolo esemplificativo - ogni garanzia di commerciabilità o idoneità dei capi per un particolare scopo ed ogni ulteriore risarcimento o indennizzo, a chiunque dovuto e da chiunque domandato.
Garanzie e reclami. È responsabilità del cliente verificare i Beni non appena giunti in possesso; ogni reclamo in merito a quantità, qualità, errore di fornitura, deve essere ricevuto dall’Azienda entro sette (7) giorni dal ricevimento dei Beni da parte del cliente; termine oltre il quale decade automaticamente il diritto di recesso. In caso di difettosità o danni imputabili all’Azienda, specialmente se di natura o estensione grave e seria, l’Azienda potrà scegliere se sostituire I Beni o risarcire il cliente dell’importo relativo. I Beni potranno essere resi all’Azienda solo previo Accordo tra l’Azienda e il Cliente e previo termini e condizioni precedentemente concordate da ambo le parti. In caso di reclamo, procedete come indicato:
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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.