Garanzia convenzionale. In deroga alle disposizioni di legge, per le produzioni a partire dal 01/01/2016, Bettio Flyscreens srl offre una garanzia convenzionale ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs 206/2005 esclusivamente sui componenti in plastica e sulle parti meccaniche dei prodotti. a)Il periodo di validità della presente garanzia convenzionale è di dieci anni e decorre dalla data di produzione indicata sull’etichetta di riconoscimento del prodotto. b)La presente garanzia convenzionale si riferisce unicamente alla riparazione e/o sostituzione (manodopera inclusa e senza spese) di componenti in plastica e di parti meccaniche dei prodotti. Si intendono escluse tutte le parti in alluminio, la rete/tessuto, tutte le parti elettriche ed elettroniche come motori elettrici, automatismi e interruttori, l’intero pacchetto automazione di Motoscenica® e gli spazzolini. Sono interamente a carico dell’acquirente le spese di smontaggio, montaggio e trasporto presso la nostra sede di Marcon (VE).
Garanzia convenzionale. La garanzia convenzionale, ulteriore a quella prevista dalla legge, vincola chi la offre secondo le modalità contenute nella garanzia stessa o nella relativa pubblicità. Tale garanzia, oltre a non poter in nessun caso limitare i diritti riconosciuti al consumatore dalla garanzia legale, deve indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi necessari per farla valere (ad es., durata, estensione territoriale, riferimenti completi -‐ nome, ditta, sede -‐ di chi la offre). Il consumatore può chiedere che la garanzia sia disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana e disponibile con caratteri evidenti non meno di quelli utilizzati per eventuali altre lingue.
Garanzia convenzionale la Scheda di conformità equivale ad una garanzia convenzionale?
Garanzia convenzionale. (del Produttore):
Garanzia convenzionale. 11.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti McV garantisce che i suoi prodotti (con esclusione di quelle parti dei prodotti che non sono prodotte da McV) sono esenti da vizi/difetti per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di consegna della merce all’acquirente.
Garanzia convenzionale. 12.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti RIV garantisce che i suoi prodotti (con esclusione di quelle parti dei prodotti che non sono prodotte da RIV) sono esenti da vizi/difetti per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di consegna della merce all’acquirente.
Garanzia convenzionale. Oltre alla Garanzia Legale di Conformità cui al precedente articolo, prevista ai sensi di legge, Enel X Italia fornisce al Cliente una garanzia convenzionale (di seguito “Garanzia Convenzionale”) dei produttori, secondo le condizioni, le modalità ed i termini disciplinati nel MdA (ove previsto) ovvero secondo le modalità illustrate nella documentazione presenteall'interno della confezione del Prodotto. Qualora la Garanzia Convenzionale sia di maggior favore per il Cliente, si applica con prevalenza rispetto alla Garanzia Legale di Conformità. La Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti eventualmente spettanti al Cliente a titolo di Garanzia Legale di Conformità. L’intervento oggetto della Garanzia Convenzionale rimane subordinato all’osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Cliente. La riparazione o la sostituzione dei materiali in garanzia sarà eseguita secondo quanto indicatodalle rispettive case produttrici. Inoltre, se a seguito di intervento il vizio dovesse risultare non coperto dalla Garanzia Convenzionale, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di trasporto, verifica e ripristino. La Garanzia Convenzionale è operante a condizione altresì che siano osservate le istruzioni e le avvertenze per l’uso e la manutenzione contenute nel libretto di uso e manutenzione del produttore in modo da consentirne l’uso più corretto.
Garanzia convenzionale. Ferma la garanzia anzidetta, Eurotubi s.r.l. concede altresì al consumatore, come sopra definito, ulteriore garanzia, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, circa il fatto che i prodotti di sua fabbricazione sono esenti da vizi e difetti nei materiali e nelle lavorazioni. Tale garanzia copre esclusivamente i prodotti affetti da vizi e/o difetti originari di produzione; sono pertanto espressamente esclusi dalla garanzia, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, i danni comunque derivanti da: - Modifiche e/o manomissioni dei prodotti da parte dell’acquirente o di terzi, ivi comprese ulteriori lavorazioni compiute da terzi sul prodotto, in assenza di specifica ed espressa autorizzazione scritta della venditrice; - Installazione non eseguita a regola d’arte, inosservanza delle funzioni d’uso del prodotto, ovvero delle specifiche tecniche contenute nelle schede tecniche ad esso relative; - Difetti di manutenzione o comunque causati da trasporto, stoccaggio, incidenti, riparazioni, negligenza; abuso o utilizzo improprio o errato, caso fortuito, usura ordinaria, deterioramento derivante dall’uso e, comunque, non riconducibili ad un difetto originario del prodotto. Al momento del ricevimento dei prodotti, il consumatore deve verificarne immediatamente lo stato e la conformità ed annotare ogni eventuale contestazione sul documento di trasporto. In ogni caso, il consumatore decade dalla garanzia e da ogni conseguente diritto, se non provvede a contestare a Eurotubi s.r.l. i vizi e/o i difetti del prodotto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, ovvero, in caso di vizi occulti, dalla data in cui gli stessi sono stati, o avrebbero dovuto essere, scoperti e comunque nel termine di 90 giorni dal ricevimento. Detti termini sono perentori e tassativi e il loro mancato rispetto determina la decadenza da ogni diritto e facoltà. In ogni caso, la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di consegna del prodotto. In caso di reclamo o denuncia di difetto e/o vizio, la merce potrà essere restituita ad Eurotubi s.r.l., solo previo espresso consenso di quest’ultima. In assenza di tale consenso, i prodotti eventualmente restituiti dal consumatore saranno tenuti a disposizione dello stesso, con rischi, pericoli e spese di trasporto, deposito e custodia a suo carico. Nel caso in cui il reclamo sia tempestivo e sia ritenuto, all’esito degli accertamenti, fondato, ovvero, comunque, nel cas...
Garanzia convenzionale. La garanzia convenzionale (o commerciale) ha titolo nel contratto di vendita e si traduce in una manifestazione impegnativa di volontà da parte del venditore, che assume la forma giuridica di un impegno contrattuale e ulteriore rispetto a quello, di fonte legale, relativo alla conformità del bene al contratto. Il fondamento volontario dell’istituto emerge dalla terminologia dell’art.6 dir. 99/44 ove di riferisce ad un vincolo giuridico relativo alla “persona che offre”. Un connotato particolare di questo tipo di garanzia è costituito dal suo collegamento a specifiche anomalie del bene: secondo il secondo comma della disposizione in esame tale “garanzia deve indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto”, ove per oggetto si intende non solo il contenuto della garanzia, ossia i rimedi attribuiti al compratore, la durata e l’estensione territoriale, ma anche i presupposti oggettivi in presenza dei quali tale garanzia diviene efficace; presupposti oggettivi che si identificano con le la difformità alle caratteristiche individuate non solo in base alla descrizione contenuta nel contratto e alle dichiarazioni pubbliche, ma anche con specifico riferimento alla dichiarazione di garanzia convenzionale e alla relativa pubblicità. La garanzia convenzionale costituisce una forma di tutela complementare e ulteriore a favore del consumare; proprio per ciò deve risultare chiaro che la garanzia lascia impregiudicati i diritti legali del consumatore: al fine di scongiurare il rischi che il consumatore si concentri sulla garanzia convenzionale e tralasci di avvalersi della garanzia legale potenzialmente più favorevole, l’art. 6 dispone che “la garanzia deve indicare che il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti”. Il quinto comma di tale disposizione individua ulteriori requisiti formali e ne precisa l’irrilevanza ai fini della validità di tale dichiarazione, cosicché il consumatore può continuare ad avvalersi della garanzia stessa e esigerne l’applicazione. Nel diritto italiano il carattere accessorio e volontaristico dell’istituto emerge dalla definizione accolta dall’art. 128,2 lett. e) cod. cons. ove si parla di “garanzia convenzionale ulteriore” e la si descrive come “un qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato...
Garanzia convenzionale. 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita’ indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita’.