Garanzie e Verifiche Clausole campione

Garanzie e Verifiche. 1) Si può prescindere dal richiedere la garanzia ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi l’importo di € 20.000,00 con esclusione dell’IVA, ovvero a discrezione del responsabile del procedimento in considerazione dell’affidabilità e solidità della ditta o qualora contraente sia un ente pubblico o un ente pubblico economico. La garanzia definitiva è svincolata dal titolare del centro di responsabilità, previa verifica dell’esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale a cura del responsabile dell’esecuzione.
Garanzie e Verifiche. Per quanto concerne sia la garanzia provvisoria nonché la garanzia definitiva, in applicazione della normativa provinciale, non saranno richieste. La verifica dei requisiti sarà svolta ai sensi dell’art. 19-bis della Legge Provinciale 2/2016. Pertanto, in ottemperanza alle indicazioni di cui alle linee guida di A.N.AC., il presente capitolato, parte integrante del contratto d’appalto, prevede espressamente che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si avrà la risoluzione del contratto medesimo con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite ed entro i limiti dell’utilità ricevuta. Altresì, l’appaltatore prende atto che sarà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto; in ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. Si ricorda altresì che si procederà alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per le determinazioni conseguenti (quale l’annotazione sul casellario delle imprese) nonché alle altre eventuali sanzioni di legge.
Garanzie e Verifiche. 1) Le garanzie sono previste nella lettera di invito e sono proporzionali al valore della gara. Si può prescindere dal richiedere garanzie ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi l’importo di € 50.000,00 con esclusione dell’IVA, ovvero a discrezione del Direttore in considerazione dell’affidabilità e solidità della ditta o qualora contraente sia una società partecipata da ente pubblico.
Garanzie e Verifiche. Infine, in ordine alle garanzie ed alla verifica della progettazione, deve richiamarsi l’art. 280 del Regolamento, il quale disciplina le garanzie che l’aggiudicatario del servizio di progettazione ed il vincitore del concorso di progettazione sono tenuti a presentare, in caso di contratti di importo pari o superiore ad un milione di euro. Si prevede al riguardo che i progettisti risultati vincitori devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata della 4 Key Performance Indicator (KPI); Service Level Agreement (SLA). prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del Regolamento. È, inoltre, stabilito che la garanzia sia prestata per un massimale non inferiore al venti per cento dell’importo dei servizi e delle forniture per cui si è effettuata la progettazione, con il limite di 500.000 euro e che la mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale (art. 280, comma 2). Si sottolinea che la disposizione non estende l’obbligo di copertura assicurativa ai dipendenti dell’amministrazione, a differenza di quanto opportunamente avviene per i lavori ex art. 270 del Regolamento. Con riguardo all’oggetto della copertura assicurativa in esame, il citato articolo 280 del Regolamento statuisce che la polizza in esame copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322. L’oggetto della polizza è dunque molto più ampio e generico di quello previsto dall’art. 269 per i lavori, ai sensi del quale la polizza copre la responsabilità civile professionale «per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi». La disposizione in esame prevede inoltre che la stazione appaltante può stabilire di sottoporre a verifica il progetto, rinviando, nei limiti di compatibilità, alla disciplina al riguardo dettata dagli articoli 45 (finalità della verifica) e 52 (criteri generali della verifica) del Regolamento (art. 280, co. 2, in attuazion...

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