Common use of Gestione danni in franchigia Clause in Contracts

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 ……. per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. In caso di sinistro di importo non inferiore alle franchigie contrattuali, la Società, prima di proporre il risarcimento al terzo danneggiato, dovrà informare il Contraente con preavviso di 10 giorni. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, 250,00 salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la sulla scorta della documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scopertifornita dalla Società. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: www.unitus.it

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica “Procedura sinistri” sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: ersucagliari.it

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con presente assicurazione prevede l’applicazione di una franchigia frontale pari a € ad €. 1.500,00 per ogni e ciascun sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione delle vertenze di tutti danno ed i sinistrirelativi oneri inerenti la resistenza ai sensi dell’art. 1917, inclusi quelli 3° comma c.c. sono regolati come di seguito: La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, ove la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone avviso tempestivamente per iscritto al Contraente, viene svolta dalla Societàdal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato) con oneri economici posti per intero a carico del Contraente. La Società Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite della franchigia. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell’importo della franchigia. La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica “Procedura sinistri” sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010. Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda eccede la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: www.consorzio.zia.ms.it

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro250,00, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la sulla scorta della documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scopertifornita dalla Società. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: www.garanteprivacy.it

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigiadell’eventuale franchigia di cui alla Sezione 5, art. 3 viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: www.ags.vr.it

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro500,00, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica “Procedura sinistri” sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alia Contraente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo pec l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli import! in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidate, del: • numero del sinistro • data di denuncia del sinistro • data di liquidazione del sinistro • importo quietanzato e liquidate al terzo danneggiato • documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente) • importo da recuperare nei confronti! della Contraente. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 1.000,00 per sinistro, /danneggiato euro per danni a cose e di € 2.000,00 per danni a persona salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi. Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede la franchigia, sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera Cig

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistrosinistro di cui al successivo articolo 3 – Franchigie - della Sezione 5, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica “Procedura sinistri” sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la sulla scorta della documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scopertifornita dalla Società. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell’importo della franchigia.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 2.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando eventuale specifica “Procedura sinistri” sottoscritta con il Contraente che potrà costituire parte integrante della presente polizza. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 1.000,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi. RCT: €. 3.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie RCO: €. 3.000.000,00 per sinistro con il massimo di €. 1.500.000,00 per prestatore.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con senza una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.. €. 10.000.000,00 per sinistro e per anno con il massimo di: • RCT: €.10.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie • RCO: €.5.000.000,00 per sinistro con il massimo di €.5.000.000,00 per prestatore

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.. €. 15.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di:  RCT: €.10.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie e per anno assicurativo  RCO: €.10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di €.5.000.000,00 per prestatore

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Samples: Polizza Di

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una senza franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle specifiche condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. , La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione, soluzione entro 90 60 giorni dal ricevimento termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.. €. 15.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di: • RCT: €.10.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie e per anno assicurativo • RCO: €.10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di €.5.000.000,00 per prestatore

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera

Gestione danni in franchigia. La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società. La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzioneLa Società, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione fornita dalla Società. A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti. Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera