Gestione degli adempimenti fiscali Clausole campione

Gestione degli adempimenti fiscali. Gestione dei sistemi informativi
Gestione degli adempimenti fiscali. Gestione degli affari societari • Funzione Commerciale • Funzione Qualità • Funzione Contract
Gestione degli adempimenti fiscali. Per l’attività sensibile Gestione degli adempimenti f iscali si rende necessario assicurare: • il rispetto dei protocolli di controllo in materia di registrazioni contabili previsti nella sezione a) che precede; • il rispetto della strategia f iscale adottata a livello di gruppo e, in particolare, dei principi da applicare nella gestione della f iscalità e dei f lussi informativi verso la controllante da parte delle società controllate; • l’adozione di uno scadenziario fiscale che stabilisca anche la periodicità delle attività di monitoraggio circa il rispetto delle scadenze f iscali; • l’adozione di meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione; • che le variazioni in aumento e/o in diminuzione riportate nelle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) siano supportate da adeguata documentazione e da motivazioni conformi alla normativa f iscale applicabile; • che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate; • che le imposte versate (IRES, IRAP, IVA, ritenute) siano conformie coerenticon i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni f iscali; • il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette; • l’adozione di meccanismi di revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti f iscali; • ove ci si avvalga di un consulente terzo nella predisposizione ed invio delle dichiarazioni f iscali, la sottoscrizione di apposito contratto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, nonché l’assunzione di responsabilità in capo al consulente circa la presentazione delle dichiarazioni f iscali nei termini di legge • una periodica attività diformazione rivolta al personale aziendale coinvolto nella gestione di tale attività sensibile al f ine di assicurare il corretto espletamento delle attività rilevanti, anche in relazione all’evoluzione normativa e delle prassi in materia fiscale (es. Circolari dell’Agenzia delle Entrate e altri informative tecniche).
Gestione degli adempimenti fiscali. ✔ RT - Nell’ambito della gestione degli adempimenti fiscali, la Società indica in una delle dichiarazioni elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.
Gestione degli adempimenti fiscali. 40 4.5.1. Gestione imposte indirette (Iva) 40 4.5.2. Gestione imposte dirette (Ires e Irap) 41 4.5.3. Gestione della ritenuta d’acconto 42
Gestione degli adempimenti fiscali. Il sistema informativo da realizzare per la gestione contabile dei diversi enti/agenzie dovrà necessariamente tenere conto degli adempimenti fiscali che la normativa in vigore pone in capo a ciascuno di essi, a tal fine, è di assoluta importanza l’effettuazione di una completa e puntuale analisi. Con riferimento al profilo fiscale di ciascun ente/agenzia, avendo ciascuno di essi differente natura e, soprattutto, differente oggetto di attività, il trattamento delle operazioni contabili dovrà necessariamente tenere conto degli obblighi di legge agli stessi riconducibili, sia per le imposte indirette che per le dirette. Il sistema dovrà consentire la corretta gestione fiscale di tre modelli contabili correlati alle tre differenti tipologie di destinatari, nel dattaglio: a. ente/agenzia che non svolge alcun tipo di attività commerciale, in quanto le operazioni attive poste in essere non sono qualificabili quali operazioni di scambio in un rapporto sinallagmatico; b. ente/agenzia che svolge esclusivamente attività commerciale, in quanto l’intera tipologia di operazioni attive sono considerate commerciali; c. ente/agenzia che svolge parzialmente attività commerciale, in quanto pone in essere sia attività di tipo commerciale (operazioni basate appunto sullo scambio/sinallagma) e sia attività di tipo istituzionale (tipiche dell’ente pubblico, in assenza di corrispettivo diretto o indiretto). Nonostante la specificità della gestione fiscale degli enti/agenzie, il sistema dovrà essere caratterizzato da una base di sviluppo comune ed omogenea, personalizzata per gli aspetti fiscali in funzione delle peculiarità di ciascun ente/agenzia sopra descritte. Si conferma l’obbligo gravante in capo all’aggiudicatario di porre in essere tutti gli adeguamenti necessari al fine di rendere il sistema realizzato conforme alla normativa vigente durante l’intera esecuzione del contratto. 4.5.1. Gestione imposte indirette (Iva) 4.5.2. Gestione imposte dirette (Ires e Irap)

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.