Gli obblighi del Cliente Clausole campione

Gli obblighi del Cliente il Cliente deve prendere in consegna la cosa, custodirla e conservarla con la diligenza del bonus pater familias, pagare il corrispettivo convenuto nei termini pattuiti e, restituire la cosa, al termine del contratto, in buono stato di conservazione. E’ severamente vietato il sub noleggio o la cessione a terzi per qualsiasi titolo o ragione. Il Cliente si obbliga a non aprire, smontare, rimuovere o manomettere in qualsiasi modo gli Apparati di Consegna e Accessori per eseguirvi interventi di qualsiasi natura. Eventuali temporanei disservizi, per i quali AerialCom ha offerto la sua assistenza tecnica, non esonerano il Cliente dal pagamento degli importi dovuti.
Gli obblighi del Cliente. 11 GLI OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE 12 RIFERIMENTI NORMATIVI 14 MODELLI DI CONTRATTI 18 CLAUSOLE CONTRATTUALI MODELLO A 19 CLAUSOLE CONTRATTUALI MODELLO B E C 20 CLAUSOLE CONTRATTUALI MODELLO A 20 CLAUSOLE CONTRATTUALI MODELLI B E C 21 CLAUSOLE CONTRATTUALI MODELLI A, B E C 21 CLAUSOLE FINALI MODELLI A, B E C 22 ACCETTAZIONE MODELLO A 22 ACCETTAZIONE MODELLO B 23 ACCETTAZIONE MODELLO C 23 Il contratto d'albergo viene definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga ad alloggiare il cliente nelle unità abitative dell’albergo forniti di mobili e servizi e tutti i servi necessari o eventuali (lavanderia, riassetto della camera della camera, somministrazione di pasti, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, ecc.), che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo. Tale contratto ha per oggetto una molteplicità di prestazioni di dare e di facere, dovute dall'albergatore, alcune fondamentali, cioè quelle di fornire l'alloggio e i servizi ad esso collegati (riassetto della camera, somministrazione di luce e acqua, fornitura della biancheria), altre accessorie ed eventuali (somministrazione di pasti, servizio bar, lavanderia, centro benessere etc). Le prestazioni cui si obbliga l’albergatore sono molteplici ed eterogenee con diversa rilevanza, ma tutte si pongono in funzione di un risultato unico: quello di assicurare al cliente un alloggio comodo e confortevole. Il contratto di albergo per la sua esistenza deve prevedere in ogni caso la fornitura di alloggio, invece l’albergatore non è tenuto a compiere anche le altre prestazioni accessorie, se non richieste, così come il cliente non è obbligato ad avvalersi di tutti quei servizi che l’albergatore abbia organizzato per i clienti (bar, ristorante, lavanderia, telefono, escursioni). Il contratto, in base alle prestazioni fornite, si distingue in:  Contratto di alloggio, quando il servizio principale è l’alloggio e i servizi in aggiunta (bar, ristorante) vengono pagati a parte.  Contratto di pensione, quando viene fornito l’alloggio e il vitto ad un unico prezzo. La pensione può essere completa, se l’albergatore fornisce tutti i pasti, o mezza, se fornisce la colazione e un solo pasto. il prezzo della pensione completa o mezza pensione viene praticato per periodi non inferiori ai tre giorni, e si intende, se non specificato diversamente, per persona e in camera doppia. Le prestazioni previste dal contratto possono distinguersi in minime qualificant...
Gli obblighi del Cliente. Il contratto è vincolante, senza riserve, per tutti i soggetti indicati nella prenotazione che hanno accettato le presenti Condizioni di Vendita. Il Cliente e tutti i soggetti che lo accompagnano dovranno conformarsi e rispettare le presenti Condizioni di Vendita, i regolamenti interni di Disneyland® Paris (in particolare le regole e le policy accessibili tramite il sito), nonché tutte le istruzioni e comunicazioni relative ai Servizi indicate nel catalogo informativo, sul Sito Internet o in ogni altro documento divulgato da Euro Disney. Il Cliente e i soggetti che lo accompagnano devono mantenere un comportamento rispettoso e decoroso durante la loro permanenza a Disneyland® Paris. Euro Disney si riserva il diritto, esercitabile a propria discrezione, di porre termine alla permanenza del Cliente se il comportamento del Cliente stesso o di un soggetto che lo accompagna possa in qualsiasi momento cagionare danni, pericolo o disturbo a qualsiasi dipendente, subappaltatore, agente, ospite o più in generale al pubblico. In tali circostanze, Euro Disney si riserva il diritto di non rimborsare o pagare alcun indennizzo per l’annullamento e di farsi rimborsare dal Cliente tutti i costi sostenuti da qualsiasi terza parte o da Euro Disney stessa in conseguenza del comportamento del Cliente. È responsabilità della persona che esegue la prenotazione assicurarsi che tutti i partecipanti, compresi i bambini, siano consapevoli e accettino le presenti Condizioni di Vendita e le gli obblighi che ne conseguono.
Gli obblighi del Cliente. Il Cliente si impegna ad Utilizzare i Servizi solo per gli scopi e nella maniera espressamente consentita dal Contratto e nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale (inclusa la Legislazione sulla Protezione dei Dati) ed, in generale, in maniera responsabile. Il Cliente si impegna a non Utilizzare e si assicurerà che i suoi Utenti non usino i Servizi per: (i) scaricare, inviare e diffondere dati contenti virus, worms, spyware, malware o ogni altro simile codice dannoso; (ii) effettuare calcoli, operazioni o transazioni che potrebbero interrompere, distruggere o diminuire la funzionalità o l'operatività dei Servizi o di programmi, computer o strumenti di telecomunicazione; (iii) pubblicare, attraverso i Servizi, dati falsi o non corretti o qualsiasi contenuto illegale (per esempio, informazioni pornografiche, oscene, diffamatorie e di natura razzista); (iv) usurpare l'identità di un altro, in particolare utilizzando gli Strumenti di Accesso di un altro User, registrandosi con il nome di un Terzo senza il consenso di quest'ultimo, o facendo uso di qualsiasi altro mezzo ingannevole o fraudolento; (v) rivendere o commercializzare dati disponibili attraverso i Servizi e (vi) fare spam dei Servizi. Il Cliente, inoltre, si impegna a: (i) rispettare gli obblighi di qualsiasi tipo di accordo, così come concluso con altri clienti attraverso l'Utilizzo dei Servizi (incluse le obbligazioni relative alle operazioni di trasporto, all'informazione e al pagamento); (ii) comunicare ogni informazioni utile e di legge sulla natura specifica del trasporto o le operazioni di trasporto, tra cui, fra l'altro, quelle informazioni relative a ogni possibile danno; (iii) limitare l'Utilizzo dei Servizi strettamente alle esigenze commerciali del Cliente, come presenti sul suo sito; (iv) relativamente ai Servizi di Scambio Merci Online: ritirare immediatamente dai Servizi ogni informazione per cui sia stato raggiunto un accordo con un Terzo, non menzionare alcun prezzo relativo alla sua offerta nello scambio aperto di merci e non inserire alcun testo diverso da quello direttamente collegato alle offerte di trasporto e veicolo. Se il Cliente o l'Utente constata una violazione delle suddette previsioni o un malfunzionamento dei Servizi, dovrà immediatamente darne comunicazione a Alpega. I Servizi possono includere strumenti che forniscono informazioni in base a criteri oggettivi. Le informazioni generate da tali strumenti sono utilizzate solo per finalità di informazione, s...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: