La forma del contratto Clausole campione

La forma del contratto. L’art. 32, comma ad finem, disciplina le modalità di stipula del contratto di appalto, imprescindibile per l’insorgenza del rapporto negoziale con la P.A.. Riproducendo la previsione dell’art. 11, ultimo comma, del precedente codice (nel testo più volte novellato) nonché l’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/20107, vengono
La forma del contratto. L’art. 56 del D.Lgs. n. 276/2003 (1) prevede che il contratto di inserimento debba essere stipulato in forma scritta e in esso debba essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere indicati: • la durata (v. successivo punto 6); • l’eventuale periodo di prova (v. successivo punto 7); • l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; • la categoria di inquadramento del lavoratore, che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
La forma del contratto. 1. Il principio di libertà della forma 71
La forma del contratto. 1. Forma: nozione 263
La forma del contratto. Art. 1321 “ Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”
La forma del contratto. In base all’art. 1325 C.C., un contratto è concluso purché siano definiti i requisiti fondamentali (accordo delle parti; causa; oggetto) e purché sia rispettata la forma, se prescritta dalla legge a pena di nullità (es. forma scritta per i contratti di subfornitura). L’accordo è concluso anche se alcuni aspetti non sono definiti. (Ad esempio il prezzo in un contratto di compravendita può non essere determinato, purché determinabile coi criteri dell’art. 1474 C.C.)
La forma del contratto. Costituisce quindi un contratto qualsiasi accordo concluso anche informalmente tramite semplici scambi di corrispondenza commerciale, purché sia chiaro l’accordo delle parti su una certa prestazione e relativa controprestazione.
La forma del contratto. Un contratto è concluso quando le dichiarazioni di volontà delle parti coincidono. • Per evitare rischi interpretativi, si consiglia - ove possibile – l’uso del contratto scritto “a firma contestuale” o, in alternativa, l’uso di una proposta contrattuale scritta, cui corrisponda un’accettazione di identico contenuto.
La forma del contratto. Pro e contro per l’uso della carta intestata aziendale. • Attenti agli errori: – rileggete il contratto parola per parola; – non lasciate righe bianche o margini troppo ampi; – se il contratto è abbastanza lungo, inserite un indice. • Oltre a firmare in fondo il contratto, siglate anche tutte le pagine. • Per introdurre una modifica scrivete: “modifica approvata” e apponete sotto la firma di entrambe le parti.
La forma del contratto. In merito alla forma del contratto la legge del 1999 ha un approccio flessibile rispetto alle precedenti legislazioni sui contratti. Si crede che in quanto il contratto è un accordo tra le parti è diritto delle stesse scegliere la forma che loro vogliono avere per concludere il contratto e quindi è valido il principio della libertà della forma contrattuale. L’art. 10 concede alle parti libertà di scelta, ossia forma scritta, orale o in altra forma, mantenendo tuttavia l’obbligo di utilizzare la forma scritta solo laddove leggi e regolamenti amministrativi lo impongano. Il successivo art. 11, adeguandosi alle esigenze dei tempi, precisa che per forma scritta deve intendersi anche l’utilizzo di mezzi elettronici di comunicazione, compresi telegrammi, telex, fax, scambi elettronici di dati e messaggi di posta elettronica89. Il principio della libertà di forma è derivato da una parte dal desiderio dei giuristi di adeguarsi ed allinearsi ai principi generali del diritto internazionale privato90 e dall’altro 89 Un esempio di decisione giurisprudenziale della Suprema Corte del Popolo in tema di forma elettronica dei contratti è la sentenza del 31 marzo 2003 causa Xxx Xxx Xxxx v. Bejijng Xxxxx Xxxxxx Information Company, accessibile on line al sito xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/0000000000000.xxx, secondo la Corte Suprema i contratto si presume valido, anche se conclusi via Internet, fin quando i termini dello stesso non violano una legge. Per un approfondimento della giurisprudenza cinese si veda XXXX XXXXXX, Hetongfa anli jiaocheng (uno studio del diritto contrattuale attraverso la giurisprudenza), Xxxxxxx, 0000: IV, II,94 e XXXX XXXXXXX, Zhongguo gudai panli yanju (Ricerche sulla giurisprudenza nella Cina antica), Xxxxxxx, 0000: I,I,20.