La forma del contratto Clausole campione
La forma del contratto. L’art. 32, comma ad finem, disciplina le modalità di stipula del contratto di appalto, imprescindibile per l’insorgenza del rapporto negoziale con la P.A.. Riproducendo la previsione dell’art. 11, ultimo comma, del precedente codice (nel testo più volte novellato) nonché l’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/20107, vengono
La forma del contratto. 1. I contratti del Comune possono stipularsi:
a) in forma pubblica amministrativa, per rogito del Segretario Comunale, o chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
b) in forma pubblica, per rogito notarile secondo le ordinarie forme del relativo procedimento, qualora l'ente o l'altra parte contraente ne facciano richiesta.
2. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente comma, lettera a), possono anche stipularsi:
a) per scrittura privata firmata dall'offerente e dal Dirigente o, in mancanza, dal Segretario Generale, quando il contratto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali;
b) per mezzo di obbligazione assunta dall'Impresa stesa ai piedi del capitolato o della lettera invito;
c) con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'Impresa offerente;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando il contratto è concluso con Impresa commerciale.
3. I contratti da stipulare con Ditte o Società commerciali, devono contenere l'indicazione delle persone fisiche legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare i titoli di pagamento.
4. Incombe all'Ufficiale Rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, accertare la capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la Ditta o la Società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone fisiche che nei contratti stessi vengono designate a riscuotere.
5. L'incombenza di cui al comma precedente è a carico del legale rappresentante dell'ente che stipula l'atto, nei contratti a trattativa privata.
6. L'avvenuta predisposizione del contratto deve essere comunicata all'Impresa aggiudicataria con le modalità più idonee (ad esempio: lettera raccomandata, servizio posta celere interno, fax ecc) per l'adempimento della stipulazione che deve avvenire nel termine indicato nella comunicazione stessa.
7. Decorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine di cui al comma precedente, l'ente può ritenersi libero da ogni vincolo e potrà attivare le procedure sanzionatorie previste dalla lettera invito e dalle vigenti disposizioni di ▇▇▇▇▇ in materia, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per il risarcimento dei danni e l'esecuzione dell'appalto.
La forma del contratto. Costituisce quindi un contratto qualsiasi accordo concluso anche informalmente tramite semplici scambi di corrispondenza commerciale, purché sia chiaro l’accordo delle parti su una certa prestazione e relativa controprestazione.
La forma del contratto. Il principio di libertà della forma 71
La forma del contratto. Un contratto è concluso quando le dichiarazioni di volontà delle parti coincidono. • Per evitare rischi interpretativi, si consiglia - ove possibile – l’uso del contratto scritto “a firma contestuale” o, in alternativa, l’uso di una proposta contrattuale scritta, cui corrisponda un’accettazione di identico contenuto.
La forma del contratto. Pro e contro per l’uso della carta intestata aziendale. • Attenti agli errori: – rileggete il contratto parola per parola; – non lasciate righe bianche o margini troppo ampi; – se il contratto è abbastanza lungo, inserite un indice. • Oltre a firmare in fondo il contratto, siglate anche tutte le pagine. • Per introdurre una modifica scrivete: “modifica approvata” e apponete sotto la firma di entrambe le parti.
La forma del contratto. La maggior parte degli ordinamenti richiede semplicemente, per la formazione di un contratto, l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti, stabilendo un generale principio di libertà della forma in virtù del quale l’elemento essenziale è che la volontà venga manifestata e l’accordo sia raggiunto, e tale manifestazione può essere espressa oppure tacita, cioè ricavabile dalla condotta delle parti. Ciò vale per esempio nel nostro ordinamento, che non richiede la forma scritta per la validità di un contratto avente ad oggetto la vendita di beni mobili, o per la legge francese, dove si ammette che la vendita sia perfettamente valida ed efficace anche se pattuita v erbalmente qualora vi sia l’accordo tra le parti circa l’oggetto della vendita ed il prezzo, e si ammette una sostanziale libertà della forma; analoga libertà di forma ricorre nel diritto inglese. Si ravvisano peraltro differenze rilevanti tra le leggi dei vari paesi con riguardo al momento in cui il contratto può ritenersi perfezionato; in particolare è possibile che in base alla legge applicabile al contratto questo possa ritenersi concluso e vincolante anche solo in presenza di un accordo relativo ai suoi termini essenziali, con la possibilità di integrare in seguito pattuizioni minori o di contorno. La Convenzione di Vienna, che sul punto ha operato una sorta di mediazione tra le leggi nazionali, considera concluso (e dunque vincolante per entrambe le parti) un contratto di vendita internazionale nel momento in cui la parte che ha fatto la proposta (di vendita o di acquisto) riceve l’accettazione dell’altra parte (art. 18.2) a condizione che: la proposta sia sufficientemente precisa, e contenga una chiara manifestazione di volontà di obbligarsi (art. 14.1) l’accettazione non modifichi in modo sostanziale la proposta (art. 19). Un caso recente1 ha confermato quanto sia spesso difficile distinguere tra contratti che hanno una formazione progressiva e contratti che invece devono ritenersi non ancora perfezionati in mancanza di accordo integrale e definitivo delle parti con riguardo a tutti i termini e le condizioni del contratto.
La forma del contratto. In base all’art. 1325 C.C., un contratto è concluso purché siano definiti i requisiti fondamentali (accordo delle parti; causa; oggetto) e purché sia rispettata la forma, se prescritta dalla legge a pena di nullità (es. forma scritta per i contratti di subfornitura). L’accordo è concluso anche se alcuni aspetti non sono definiti. (Ad esempio il prezzo in un contratto di compravendita può non essere determinato, purché determinabile coi criteri dell’art. 1474 C.C.)
La forma del contratto. In merito alla forma del contratto la legge del 1999 ha un approccio flessibile rispetto alle precedenti legislazioni sui contratti. Si crede che in quanto il contratto è un accordo tra le parti è diritto delle stesse scegliere la forma che loro vogliono avere per concludere il contratto e quindi è valido il principio della libertà della forma contrattuale. L’art. 10 concede alle parti libertà di scelta, ossia forma scritta, orale o in altra forma, mantenendo tuttavia l’obbligo di utilizzare la forma scritta solo laddove leggi e regolamenti amministrativi lo impongano. Il successivo art. 11, adeguandosi alle esigenze dei tempi, precisa che per forma scritta deve intendersi anche l’utilizzo di mezzi elettronici di comunicazione, compresi telegrammi, telex, fax, scambi elettronici di dati e messaggi di posta elettronica89. Il principio della libertà di forma è derivato da una parte dal desiderio dei giuristi di adeguarsi ed allinearsi ai principi generali del diritto internazionale privato90 e dall’altro 89 Un esempio di decisione giurisprudenziale della Suprema Corte del Popolo in tema di forma elettronica dei contratti è la sentenza del 31 marzo 2003 causa ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ v. Bejijng ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Information Company, accessibile on line al sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, secondo la Corte Suprema i contratto si presume valido, anche se conclusi via Internet, fin quando i termini dello stesso non violano una legge. Per un approfondimento della giurisprudenza cinese si veda ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Hetongfa anli jiaocheng (uno studio del diritto contrattuale attraverso la giurisprudenza), ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇: IV, II,94 e ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Zhongguo gudai panli yanju (Ricerche sulla giurisprudenza nella Cina antica), ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇: I,I,20.
La forma del contratto. Forma: nozione 263
