Graduatorie di merito. 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). Tali graduatorie, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
Graduatorie di merito. 1. La competente commissione esaminatrice formerà, al termine della procedura concorsuale, per i concorrenti idonei, le seguenti due distinte graduatorie di merito:
Graduatorie di merito per la stabilizzazione del personale di categoria A, B3 e C.
Graduatorie di merito. 1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci percento ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo Unico. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Graduatorie di merito. 1. Con provvedimento dirigenziale sono approvati gli atti del concorso, le graduatorie di merito e i nominativi dei vincitori.
Graduatorie di merito. La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nell’ambito della valutazione di cui all’articolo precedente. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con decreto rettorale ed è pubblicata presso l’albo dell’Amministrazione ed esaurisce la sua efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei dipendenti. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal CCNL e dal contratto integrativo.