We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Grandine Clausole campione

Grandine. Fermo quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai: • serramenti, vetrate e lucernari in genere; • lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
GrandineLa Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: › serramenti compresi tapparelle, persiane e gelosie in materia plastica; › lastre di fibrocemento anche ecologico. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con il limite di Euro 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
GrandineLa Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da grandine.
Grandine. Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi.
Grandine. L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto e fino a un massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di grandine. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.
Grandine. Per i danni dovuti a grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; per danni da grandine agli altri beni, si applica il limite di indennizzo previsto al successivo Art. 5 – Eventi atmosferici.
Grandine. Fermo quanto previsto nella clausola speciale “eventi atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
GrandineLa Società, a parziale deroga dell’Art. 2.3 - Eventi atmosferici, comma b, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: › serramenti, vetrate e lucernari in genere; › lastre di fibrocemento e manufatti in plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma supe- riore a Euro 2.500,00.
Grandine. Per i danni dovuti a grandine su fragili non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro; per danni da grandine agli altri beni, si applica il limite di indennizzo previsto al successivo Art. 5 – Eventi atmosferici.
Grandine. A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento-amianto, o altri conglomerati artificiali, e manufatti in materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. L’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro dell’importo indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".