IL FALLIMENTO DELLE PARTI Clausole campione

IL FALLIMENTO DELLE PARTI. Le ipotesi di fallimento del concedente e del conduttore sono regolate dal comma 6 dell'articolo 23 del Decreto Legge 12 settembre 2014. Il fallimento è essenzialmente un processo di esecuzione forzata che ha due presupposti fondamentali, uno soggettivo, ovvero la qualità d'imprenditore commerciale del concedente o del conduttore; l'altro oggettivo, ossia l'insolvenza dell'imprenditore stesso. Tale stato di insolvenza sussiste, a norma dell'articolo 5 della legge fallimentare, nell'eventualità in cui l'imprenditore non sia più in grado di “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, con “inadempimenti od altri fatti esteriori”. Insolvenza e inadempimento sono due cose differenti dal momento che per insolvenza si intende l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni con “mezzi normali e alla naturale scadenza”, mentre nel caso di inadempimento il soggetto può non pagare ma essere in grado di farlo. Nella specificità del rent to buy “in caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”. Il fallimento del concedente non costituisce quindi cessazione del contratto. Pertanto il curatore fallimentare, nominato con la sentenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento, può solamente agire in revocatoria, per non essere vincolato all'obbligo di cessione dell'immobile al termine del periodo di godimento qualora il conduttore manifesti la volontà di esercitare il proprio diritto all'acquisto. L'azione revocatoria è concessa, fatto salvo che il conduttore provi che non era a conoscenza dello stato d'insolvenza del concedente, se il rent to buy è stato stipulato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e se le obbligazioni assunte dal concedente superano di oltre un quarto ciò che gli è stato dato o promesso. Alla lettera c) la legge fallimentare stabilisce però che non sono soggetti a revocatoria “le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati (...), conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia ef...
IL FALLIMENTO DELLE PARTI. L’art. 1, comma 77, della legge n. 208/2015 afferma che “all’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l’art. 00, xxxxx xxxxx, xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942, n. 267”. La previsione crea alcuni dubbi in quanto si apre parlando di “acquisto”, per poi richiamare una norma la quale prescrive una “esenzione” dalla revocatoria per “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”, senza rinviare, come ci si attendeva alla lettera c) della medesima norma, la quale prevede l’esenzione per “le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado”. Gli atti “esentati” dall’azione revocatoria sarebbero quindi in via ipotetica, nel caso del leasing immobiliare abitativo, il pagamento del prezzo da parte dell’istituto concedente in favore del venditore dell’immobile; e il pagamento dei canoni di leasing da parte dell’utilizzatore al concedente, nonché l’eventuale riscatto finale. Così facendo però, non è chiara la ratio delle disposizioni agevolative, per cui sarà necessario distinguere a seconda del soggetto che viene dichiarato fallito la norma applicabile. In caso di fallimento dell'utilizzatore, si potrà applicare, nell’interesse del concedente, l’art. 67, c. 3, a) L.F., ovvero la regola per cui i pagamenti dei canoni fatti alla società di leasing prima della dichiarazione di fallimento saranno esenti dall’azione revocatoria da parte del 54 In questo senso, X. Xxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, Il leasing immobiliare abitativo: prime osservazioni, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2016/C approvato il 22 gennaio 2016, in xxx.xxxxxxxxx.xx, p. 21. 55 X. Xxxxxxxx, I nuovi contratti immobiliari: rent to buy e leasing abitativo, CEDAM, Padova, 2017, cit. p. 89. 56 X. Xxxxxxxx, op. cit., cit. p. 93. curatore dell’utilizzatore fallito, in quanto pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. In caso di fallimento del fornitore-venditore “emerge l'incongruenza”57 del richiamo alla lettera a) del terzo comma dell'art. 67 Legge Fallimentare, essendo stato più appropriato il richiamo alla lettera c) della detta norma. Nonost...

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  • Fallimento dell’appaltatore 1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Dichiarazione delle Parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara, in seduta pubblica, ha inizio nel giorno e nel luogo indicati al punto IV.2.7) del bando, alla presenza del Presidente di gara e dell’Ufficiale Rogante della Regione Umbria e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Stazione appaltante fino al giorno antecedente la data fissata. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Presidente di gara nella prima seduta, procederà: • alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, e una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, apponendo in calce alla documentazione presentata, assieme all’Ufficiale Rogante, la propria sigla; • a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; • a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; • ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; • in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con le modalità indicate nel successivo art. 13. • in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; • ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, il Presidente di gara può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. • In seduta pubblica si procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. • In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 7 del presente disciplinare. • Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; si procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. • Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, si procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi. • Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla loro esclusione. • All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. • Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando siano presenti le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, si chiude la seduta pubblica e ne viene data comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. • All’esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva che verrà trasmessa al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione. • nel caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio con estrazione in seduta pubblica. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Impegni delle parti Il Comune di Siena e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena si impegnano a individuare di comune accordo le linee guida per la realizzazione del calendario estivo 2022 nello spazio della Fortezza Medicea, le tipologie dei principali eventi e le modalità di organizzazione degli stessi, le attività di comunicazione degli eventi e di promozione del progetto stesso. Le parti si impegnano a coprire i costi di realizzazione al 50%. Per l’attuazione delle attività congiunte relative all’iniziativa, la CCIAA si impegna a cofinanziare l’iniziativa con un importo massimo pari ad euro 50.000,00 che verranno liquidate al Comune di Siena dietro presentazione della rendicontazione finale delle spese. Per disciplinare l’organizzazione di tale evento il Comune di Siena costituisce un apposito Comitato di coordinamento presieduto dal Sindaco o delegato, al quale partecipano un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, un rappresentate del Servizio comunale competente per la gestione del progetto, un rappresentante del soggetto economico cui verrà affidata la gestione del calendario di eventi, un eventuale rappresentante degli stakeholder del territorio, che le parti potranno individuare di comune accordo. Il calendario di eventi da realizzarsi nel periodo dal 10 giugno al 30 settembre 2022, dovrà rispettare le seguenti linee guida: • almeno n. 2 eventi culturali con artisti di fama internazionale; • almeno n. 4 eventi culturali con artisti di fama nazionale; • almeno n. 6 eventi con realtà locali; • n. 1 evento di premiazione delle imprese della Provincia di Siena; • n. 1 festival di danza della durata di almeno 3 giorni; • n. 1 festival jazz della durata di almeno 3 giorni; • n. 1 rassegna di teatro di almeno 3 giorni; Singoli eventi, festival e rassegne dovranno prevedere sia artisti di fama nazionale, internazionale e di fama minore, dando comunque spazio, ove opportuno, anche alle realtà locali; Il Comune di Siena e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena si riservano di valutare anche in un secondo momento ulteriori iniziative da inserire in calendario. Il calendario dovrà preventivamente essere approvato da entrambe le parti, così come ogni altro evento che venga eventualmente proposto durante lo svolgimento della manifestazione.

  • Obblighi delle parti 7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno: essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento); osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale; formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale; possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate; predisporre e rendere disponibile all’Iscritto per tramite del sistema di gestione documentale del portale del Centro di Coordinamento il Documento dei Rischi Peculiari (DRP), redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; Durante l’intervento di ritiro attenersi alle norme di comportamento previste dall’Iscritto; coordinarsi con l’operatore addetto al presidio del centro di raccolta e attendere il suo consenso per accedere alla zona di carico nominare e comunicare all’Iscritto il nominativo di un Referente Operativo del Servizio (R.O.S.), ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all’esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi; stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di posta elettronica; possedere idonea iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (se previsto) e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto; rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti all’Iscritto prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO); osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.