Il lodo arbitrale Clausole campione

Il lodo arbitrale. Ove il tentativo di conciliazione non riesca, le parti possono concordare di deferire al Collegio la risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.. In tal caso, rimangono invariate le modalità di composizione del Collegio Arbitrale della nomina e della designazione del Presidente e dei componenti, nonché della ripartizione delle spese di cui al punto A. La devoluzione della risoluzione della controversia deve essere comunicata al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nonché contemporaneamente anche alla parte avversaria. La parte convocata può aderire all’arbitrato entro 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra. Il Collegio ha ampia facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio, compresa l’eventuale istruttoria, fermo che l’eventuale escussione dei testimoni deve avvenire avanti l’intero Collegio riunito e che devono essere in ogni caso assegnati termini alle parti per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta; emetterà il proprio lodo motivato entro 60 giorni dalla data di detta riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura. Con le modalità e le procedure previste al punto B, il Collegio si pronuncia su tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti o dei singoli articoli del presente contratto. La parti si danno atto che: - il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha natura irrituale; - nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi degli artt. 411, 3° comma, c.p.c. e 2113 cc.; - rimane fermo il diritto delle parti a promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell’estinzione del rapporto; - rimane comunque fermo il diritto delle parti di adire l’autorità giudiziaria competente. Per quanto qui non espressamente definito, si fa riferimento alle norme di legge.
Il lodo arbitrale. Ove il tentativo di conciliazione non riesca, le parti possono concordare di deferire al Collegio la risoluzione della controversia ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c.. In tal caso, rimangono invariate le modalità di composizione del Collegio Arbitrale della nomina e della designazione del Presidente e dei componenti, nonché della ripartizione delle spese di cui al punto A. La devoluzione della risoluzione della controversia deve essere comunicata al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nonché contemporaneamente anche alla parte avversaria. La parte convocata può aderire all'arbitrato entro 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra. Il Collegio ha ampia facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio, compresa l'eventuale istruttoria, fermo che l'eventuale escussione dei testimoni deve avvenire avanti l'intero Collegio riunito e che devono essere in ogni caso assegnati termini alle parti per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta; emetterà il proprio lodo motivato entro 60 giorni dalla data di detta riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
Il lodo arbitrale. ART. 33 - DELIBERAZIONE DEL LODO
Il lodo arbitrale. 1. Il lodo deve essere pronunciato entro duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina da parte degli arbitri, fatta salva diversa determinazione nelle forme e secondo le modalità previste dal precedente art. 3, comma 4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 209 del codice, il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale, di cui è data comunicazione alle parti.
Il lodo arbitrale. Sommario: 6.1. La nozione di lodo arbitrale. — 6.1.1. Lodi arbitrali e altri provvedimenti degli arbitri. — 6.1.2. Vari tipi di lodi arbitrali. — 6.1.2.1. Lodi finali (final awards). —

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.