Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000)
1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).
2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A.
3. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL.
5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 80, comma 4.
6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 80, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A.
7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale.
8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amm...
Il sistema di classificazione del personale. Il sistema di classificazione è articolato in cinque categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D e E. Nell’ambito della categoria D è previsto un livello economico super (DS) articolato in cinque posizioni economiche.
Il sistema di classificazione del personale. Art. 46 - Norma generale di inquadramento
Il sistema di classificazione del personale. Art. 41 - Declaratoria delle posizioni economiche Art. 41 bis -
Il sistema di classificazione del personale. Il sistema di classificazione è articolato in cinque categorie denominate, ri- spettivamente, A, B, C, D e E. Nell’ambito della categoria D è previsto un livello economico super (DS) arti- colato in cinque posizioni economiche.
Il sistema di classificazione del personale. (Art. 55 CCNL 9.8.2000)
Il sistema di classificazione del personale. 69. Declaratoria delle posizioni economiche -
1) Appartengono a questa categoria i lavoratori preposti ad importanti settori di attività aziendale che richiedono esperienza realizzata nell’ambito complessivo dell’impresa; conoscenza e competenze interdisciplinari per svolgere mansioni per le quali sono necessarie capacità gestionali ed organizzative fondamentali per il perseguimento di obiettivi dell’impresa, con autonomia decisionale, nell’ambito di politiche aziendali, con responsabilità per i risultati conseguiti.
2) I lavoratori inquadrati nel detto livello sono, altresì, preposti alla supervisione, gestione e coordinamento di grup- pi articolati di collaboratori per il perseguimento degli scopi aziendali, nonché alla realizzazione di percorsi di sviluppo e crescita professionale dei collaboratori stessi.
3) Per l’accesso a tali qualifiche è necessario il possesso dei titoli eventualmente previsti dalla legge per la specifica attività svolta (es.: direttore tecnico di centro radiologico = laurea in medicina e specializzazione in radiologia).
a) responsabile organizzativo dell’impresa ovvero di una intera unità produttiva, nel caso di imprese con più sedi;
b) direttore sanitario di centro polispecialistico di medie o grandi dimensioni; direttore tecnico di laboratorio di analisi, radiologia, medicina nucleare, ambulatorio di branca specialistica (es.: cardiologia, oculistica, ecc.);
c) responsabile amministrativo di centro polispecialistico di medie o grandi dimensioni;
d) responsabile amministrativo che dirige una amministrazione in cui operano più persone, suddivise per funzioni o uffici: acquisti, personale, contabilità, ecc.
1) Appartengono a questa categoria i lavoratori che espletano funzioni direttive nell’ambito di progetti e programmi aziendali e che richiedono esperienza realizzata nell’ambito di diverse aree funzionali aziendali; conoscenza specialisti- ca e competenze interfunzionali per svolgere mansioni per le quali sono necessarie capacità gestionali e di coordina- mento applicate nel perseguimento di programmi dell’impresa, con autonomia decisionale nell’ambito dei programmi ad essi assegnati e responsabilità sui risultati conseguiti.
2) I lavoratori inquadrati nel detto livello possono essere, altresì, preposti alla supervisione ed al coordinamento di gruppi di collaboratori per il perseguimento dei programmi e dei progetti aziendali nonché alla realizzazione di percorsi di sviluppo e crescita professionale dei collaboratori stessi.
3) ...
Il sistema di classificazione del personale. 1. Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A, B, C, D, E, F. Le categorie A, B, C, D, E, F sono composte da 6 posizioni economiche.
Il sistema di classificazione del personale. La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la rilevanza propria che assumono in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, necessitano di interventi che ne promuovono lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle Organizzazioni. In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti tra: Organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale. La disponibilità all’integrazione e all’intercambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell’ambito di diverse posizioni lavorative, potranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere. Con il presente sistema di classificazione del personale le parti ritengono appunto di introdurre uno strumento atto a consentire un corretto equilibrio tra le esigenze dell’autonomia organizzativa delle aziende destinatarie del presente CCNL e le aspirazioni di sviluppo professionale dei dipendenti delle stesse. Le norme sull’inquadramento e classificazione del personale tendono al miglioramento della funzionalità dei servizi resi, all’accrescimento dell’efficacia della gestione, alla realizzazione dell’organizzazione del lavoro, favorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni individuali. Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate rispettivamente, A,B,C,D,E,F. Ogni categoria è composta da 6 posizioni economiche. La corrispondenza delle posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata all’articolo 44.
Il sistema di classificazione del personale. Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D, DS, E. Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie, riportate nell’articolo 52, che descrivono l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro. Ai fini delle normative vigenti, con riferimento a quanto previsto dall’art.2095 c.c., sono considerati: - impiegati: i lavoratori inquadrati nelle qualifiche di Impiegato d’ordine e di Operatore di centri elettronici, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da Bl a E2; - operai: il restante personale. Ai fini dell’individuazione della categoria legale (art. 2095 c.c.), si tiene conto dell’inquadramento iniziale della qualifica di appartenenza del lavoratore, determinato ai sensi del presente articolo.