Il sistema di classificazione del personale. Il sistema di classificazione è articolato in cinque categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D e E. Nell’ambito della categoria D è previsto un livello economico super (DS) articolato in cinque posizioni economiche.
Il sistema di classificazione del personale. Art. 46 - Norma generale di inquadramento
Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000)
Il sistema di classificazione del personale. Art. 41 - Declaratoria delle posizioni economiche Art. 41 bis -
Il sistema di classificazione del personale. (Art. 55 CCNL 9.8.2000)
Il sistema di classificazione del personale. 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).
Il sistema di classificazione del personale. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali). Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A. Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 56 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dal successivo art. 57, comma 4. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Ammin...
Il sistema di classificazione del personale. 1. Il sistema di classificazione del personale è confermato in tre categorie che assumono la denominazione di: A, B e C. Per la categoria C è previsto il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, secondo la disciplina dell’art. art. 54.
Il sistema di classificazione del personale. 1. Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A, B, C, D, E, F. Le categorie A, B, C, D, E, F sono composte da 6 posizioni economiche.
Il sistema di classificazione del personale. Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D, DS, E. Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie, riportate nell’articolo 52, che descrivono l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro. Ai fini delle normative vigenti, con riferimento a quanto previsto dall’art.2095 c.c., sono considerati: - impiegati: i lavoratori inquadrati nelle qualifiche di Impiegato d’ordine e di Operatore di centri elettronici, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da Bl a E2; - operai: il restante personale. Ai fini dell’individuazione della categoria legale (art. 2095 c.c.), si tiene conto dell’inquadramento iniziale della qualifica di appartenenza del lavoratore, determinato ai sensi del presente articolo.