Sistema di classificazione del personale Clausole campione

Sistema di classificazione del personale. 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 027, 032, 033 e 034 ai soli fini della progressione economica, ogni dipendente è inquadrato nell’ordinamento professionale attraverso un sistema di classificazione che prevede l’attribuzione di una categoria, di una posizione economica e di una posizione retributiva secondo le equiparazioni di cui all’allegato I), tabella n. 1. 2. Le posizioni economiche si articolano in posizioni retributive, i cui valori sono indicati nell’allegato I), tabelle nn. 7 e 8. 3. La progressione dalla prima alle posizioni retributive successive si sviluppa in applicazione delle procedure di progressione orizzontale previste dagli artt. dal 137 al 149.
Sistema di classificazione del personale. 1. Il sistema di classificazione (Riportato in Appendice) è strutturato in cinque Aree denominate A, B, C, D ed E, ciascuna articolata in sei fasce, e nell’ Area Quadri articolata in due fasce. 2. Ogni Area individua contenuti professionali omogenei e coerenti rispetto a fattori discriminanti, mentre le fasce esprimono professionalità a maturazione crescente nell’ambito dell’Area. 3. Le Aree sono individuate nelle declaratorie, riportate in Appendice, che descrivono l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro, e per ciascuna Area sono indicati in modo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune mansioni/profili professionali. 4. Gli Enti, procedono, ove necessario, alla individuazione di nuovi profili e alla loro collocazione nelle aree e nelle fasce, in base alle loro specifiche esigenze organizzative e gestionali e sulla scorta dei processi produttivi in atto.
Sistema di classificazione del personale pag. 78 (art. 18 CCRL 21/05/2008)
Sistema di classificazione del personale. CAPO I PREMESSA
Sistema di classificazione del personale. La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la rilevanza propria che assumono in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, necessitano di interventi che ne promuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall'altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle aziende. In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti tra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale. La richiesta disponibilità all'integrazione e all'intercambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell'ambito di diverse posizioni lavorative, dovranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere. Con il presente sistema di classificazione del personale le parti ritengono appunto di introdurre uno strumento atto a consentire un corretto equilibrio tra l'autonomia organizzativa delle aziende destinatarie del presente CCNL e le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti delle stesse. Le norme sull'inquadramento e classificazione del personale tendono al miglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento dell'efficacia della gestione, alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, favorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali. Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D, E,
Sistema di classificazione del personale pag. 80 Art. 140 (art. 18 CCRL 21/05/2008) Progressione orizzontale. pag. 80 Art. 141 (art. 19 CCRL 21/05/2008) Fondo per la progressione orizzontale. pag. 81
Sistema di classificazione del personale. 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 027 (Classificazione del personale), 032 (Inquadramento del personale), 033 (Inquadramento educatori professionali ed infermieri professionali) e 034 (Inquadramento di particolari profili professionali nel nuovo sistema di classificazione) ai soli fini della progressione economica, ogni dipendente è inquadrato nell’ordinamento professionale attraverso un sistema di classificazione che prevede l’attribuzione di una categoria, di una posizione economica e di una posizione retributiva secondo le equiparazioni di cui all’allegato I), tabella n. 1. 2. Le posizioni economiche si articolano in posizioni retributive, i cui valori sono indicati nell’allegato I), tabelle nn. 7 e 8. 3. La progressione dalla prima alle posizioni retributive successive si sviluppa in applicazione delle procedure di progressione orizzontale previste dagli artt. dal 140 (Progressione orizzontale) al 152 (Verifica sul sistema delle progressioni retributive orizzontali).
Sistema di classificazione del personale. 1. L'Amministrazione provvede ad individuare le professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa, per le quali l'accesso dall'esterno avverrà nella posizione economica B3, anziché all'iniziale B1, dandone informazione preventiva alla R.S.U. e alle Organizzazioni sindacali.
Sistema di classificazione del personale. CAPO I ORDINAMENTO PROFESSIONALE Articolo 15 (Il sistema di classificazione del personale) 1. Il nuovo sistema di classificazione del personale è articolato per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere. 2. All’interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili professionali sono individuati mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto. Le declaratorie descrivono altresì l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento e per l’acceso al profilo medesimo. Per ciascun profilo la posizione giuridica è quella di accesso, cui viene riferita la dotazione organica (dotazione organica di area per ciascun profilo). 3. Ogni profilo è articolato in fasce retributive. Per l’Area Prima sono previste tre fasce economiche, per l’Area Seconda sei e per la Terza sette. Le diverse fasce retributive non sono correlate a diversità sostanziali di contenuti mansionali, ma costituiscono solo un sistema di progressione economica, commisurata alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro. 4. Ogni lavoratore è inserito in un’area funzionale e in un profilo professionale. In sede di prima applicazione del presente accordo le fasce retributive vengono assegnate al personale in servizio rispettando la tabella di corrispondenza con la precedente posizione economica di inquadramento. 5. Per ciascun profilo, in relazione all’arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, è previsto un sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l’attribuzione di successive fasce retributive. Articolo 16 (I profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria) 1. Nella prima area è previsto un solo profilo professionale: Ausiliario. 2. Nella seconda area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno: Conducente di automezzi, Operatore giudiziario, Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, Assistente giudiziario, Cancelliere, Contabile, Assistente informatico, Assistent...