Progressione verticale Clausole campione

Progressione verticale. 1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti la posizione economica organizzativa di appartenenza, purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico od una menomazione morale e sia condiviso dal lavoratore. 2. Il lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti a una posizione economica organizzativa superiore ha diritto per tutta la durata dello svolgimento di tali attività al trattamento corrispondente alla mansione svolta. 3. Trascorso un periodo di tre mesi consecutivi od un periodo di 180 giorni discontinui nel corso di 12 mesi consecutivi, il lavoratore a cui vengono assegnate le mansioni previste dalla posizione economica organizzativa superiore, ha diritto al passaggio definitivo in detta posizione. Quanto sopra non si applica per le assegnazioni di mansioni superiori per sostituzione temporanea di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 4. Nell’ipotesi di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio nella posizione economica ed organizzativa superiore avviene solo quando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto per ciascuna causale, purché il sostituto abbia svolto le mansioni della posizione economica organizzativa superiore per tre mesi. 5. Il lavoratore che sia destinato a compiere continuativamente mansioni rientranti in due diverse posizioni economiche organizzative per un periodo superiore a sei mesi, viene assegnato alla posizione superiore rispetto a quella di appartenenza. 6. Il lavoratore che passa alla posizione economica organizzativa superiore, percepisce la retribuzione prevista dalla nuova posizione economica, conservando la retribuzione legata all’anzianità ed all’arricchimento professionale già percepite nella posizione retributiva posseduta, con riassorbimento di eventuali superminimi.
Progressione verticale. 1. I criteri per la progressione verticale finalizzata al passaggio dei dipendenti alla categoria contrattuale immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di ogni categoria, che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno, sono disciplinati da apposito regolamento.
Progressione verticale. 1. L’art. 5 (Progressione verticale) dell’Ordinamento professionale sottoscritto in data 10.11.2004 è sostituito dal seguente: 1. Per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e degli istituti di formazione la progressione alla categoria immediatamente superiore avviene anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, purché in possesso di una anzianità di almeno cinque anni nella categoria di provenienza, considerando a tal fine anche il servizio non di ruolo. 2. La progressione di cui al comma 1 avviene nel limite dei posti disponibili, previo superamento di selezione interna tra gli aventi titolo, con accertamento delle capacità professionali richieste per la categoria superiore, da effettuarsi mediante prove teoriche e/o pratiche o corso-concorso di riqualificazione mediante la formazione di una graduatoria che può tenere conto anche di altri elementi quali i titoli professionali. 3. Nella progressione di cui al presente articolo è attribuito il trattamento economico iniziale della categoria superiore Nel caso in cui sia già in godimento un trattamento stipendiale di importo superiore è attribuito l’importo della posizione retributiva immediatamente successiva alla retribuzione maturata. 4. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 3, nella progressione di cui al presente articolo, al personale a tempo indeterminato che alla data del 19 marzo 2001 abbia maturato almeno 180 giorni di servizio è attribuita la seconda posizione retributiva. Nel caso in cui sia già in godimento un trattamento stipendiale di importo superiore è attribuito l’importo della posizione retributiva immediatamente successiva alla retribuzione maturata. Tale disposizione si applica anche alle progressioni concluse in data antecedente la sottoscrizione del presente contratto. 5. L’Amministrazione, previa concertazione ai sensi dell’art. 9 del C.C.P.L. di data 17.10.2003, individua: A) i contingenti di posti per figura professionale soggetti a progressione verticale; B) gli ulteriori eventuali requisiti generali di ammissione alle procedure e criteri di valutazione dell’anzianità; C) i criteri di valutazione di eventuali titoli e delle prove; D) le modalità di finanziamento; E) le modalità di svolgimento delle selezioni.”
Progressione verticale. Il sistema di progressione verticale ha come propri obiettivi la valorizzazione delle risorse umane e il riconoscimento delle capacità professionali interne.
Progressione verticale. 1. In attuazione delle disposizioni legislative vigenti in materia23 e del loro valenza temporale ed in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, l’Amministrazione può attivare procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. 2. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% (o altro limite di legge) di quelli previsti nel Piano dei fabbisogni di personale come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall’ente ai sensi del precedente articolo. 3. La progressione verticale si applica di norma attraverso un corso-concorso per il quale valgono, per quanto compatibili, le disposizioni generali di carattere generale di cui agli artt. 42 e sgg. 4. Le modalità di espletamento della procedura selettiva sono le stesse previste per il pubblico concorso con le seguenti eccezioni: − requisiti di ammissione: servizio di ruolo maturato all’interno dell’ente (o se provenienti da altri enti maturata presso gli stessi) nello stesso profilo o, nel caso di dipendenti provenienti da altri enti, in profili correlati e nella categoria immediatamente inferiore a quella dei posti messi a selezione di almeno due anni per l’accesso alla categoria D e di almeno un anno due anni per le altre categorie; − criteri di valutazione dei titoli: i titoli di servizio valutabili, con esclusione di quelli richiesti per la partecipazione della procedura, saranno esclusivamente quelli maturati nelle amministrazioni pubbliche; − costituiscono titoli rilevanti: il merito attestato dalla positiva valutazione dell’ultimo triennio, secondo i criteri stabiliti nel bando di concorso, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive; − le procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. − la domanda che non deve contenere le dichiarazioni di rito di cui alle lettere c), d), e), f), e g) dell’art. 15 (Contenuto della domanda di ammissione al concorso); − non è previsto il pagamento ...
Progressione verticale. ( art. 4 CCNL 31.03.1999 ) 1. Il sistema di progressione verticale ha come propri obiettivi la valorizzazione delle risorse umane e il riconoscimento delle capacità professionali interne. 2. Si concretizza in una verifica dell’acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività di un diverso profilo professionale o del medesimo profilo in cui cambino però le responsabilità, le relazioni, la complessità ed il contenuto delle prestazioni. 3. L’individuazione dei posti e dei profili da ricoprire mediante procedure selettive interne (CCNL sulla Classificazione art. 4 comma 1), sarà effettuata all’interno del Piano Occupazionale annuale o triennale, o dei programmi di riorganizzazione dei servizi quando elaborati in tempi diversi dal Piano Occupazionale. 4. L’apposito Regolamento per la disciplina delle procedure selettive, verificato preventivamente con le RSU, prevederà espressamente tale indicazione. 5. I profili caratterizzati da una professionalità acqusibile esclusivamente dall’interno (CCNL sulla Classificazione art. 4 comma 2), sono individuati:
Progressione verticale. (art.57 del CCNL) A) Ai titoli 35 punti:
Progressione verticale. 1. Le parti, preso atto della disciplina di cui all’art. 4 del C.C.N.L. di classificazione del personale per il triennio 2009/2011, concordano in ordine a quanto segue: 2. Le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti, alla categoria immediatamente superiore, dovranno essere concordate e recepite con provvedimento dell’organo esecutivo dell’Ente, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica non destinati all’accesso dall’esterno. 3. Annualmente in sede di presentazione di bilancio di previsione, l’Amministrazione dovrà indicare quali posti vacanti nella dotazione organica dovranno essere ricoperti nel corso dell’anno di riferimento finanziario, ricorrendo prioritariamente, ove consentito e salva specificità dell’incarico, prioritariamente a procedure di selezione interna basata sulla professionalità, successivamente ricorrendo alla mobilità interna, ove possibile ed infine ricorrendo alle procedure concorsuali esterne. 4. Per le selezioni interne si prescinde dal possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno per il posto messo a concorso, fatti salvi i titoli professionali previsti dalle vigenti norme.
Progressione verticale. (art. 4 CCNL 1/4/99 – Ordinamento Professionale)
Progressione verticale. (art. 27 CCRL 01/08/2002)