IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO. L’importo complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso è di euro 1.067.276,79 annui – salvo variazioni di consistenza o modifica di categoria delle aree, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, articolato su 4 annualità, così suddivisi e riportati nei seguenti prospetti: annuale, quadriennale, comprensivo di rinnovo quadriennale ed eventuale proroga tecnica di 12 mesi: Le attività A.1 - rientranti nel primo contratto applicativo - e le attività A.2 e A.3 - rientranti nei successivi contratti applicativi per le attività a canone - verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo Cap. 38. L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività A.1, A.2 e A.3, sarà in ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato dall’Amministrazione a base di gara. Le attività di cui al punto B.1, non riconducibile a canoni, ma per manutenzioni ordinarie, saranno riconosciute in extra canone, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. I lavori di cui al punto C.1 sono costituiti da prestazioni per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione. Verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. Gli importi così definiti sono da intendersi come presunti poiché: ⚫ l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarli in corso d'Appalto, come conseguenza della facoltà di variazione nell’erogazione delle prestazioni previste al successivo Cap. 11 e alle condizioni ivi indicate; ⚫ l’Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di manutenzioni a richiesta da commissionare all’Appaltatore, pur nell’importo massimo indicato in elenco. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, si specifica che i costi della manodopera sono determinati nelle misure dettagliatamente indicate nel quadro economico generale, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; detti costi sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla determinazione degli stessi). Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari così come definito nel documento Elenco Prezzi allegato e parte integrante del presente Accordo Quadro. L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi). Gli oneri della sicurezza verranno pertanto analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito. Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei servizi/lavori richiesti all'operatore economico. L’importo complessivo massimo stimato dell’Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, pari a 4 anni più eventuali 4 anni di rinnovo e 1 di proroga tecnica, è quindi di euro 10.480.928,62, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, dei quali 194.792,05 per oneri della sicurezza, così suddiviso: • Per servizi/attività/lavori di manutenzione ordina- ria € 7.699.928,62 Dei quali per servizi/attività € 6.439.298,62 Dei quali per lavori di manutenzione ordinaria € 1.260.630,00 Il presente Accordo Quadro avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla firma dell'Accordo stesso. Xxx l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo quadriennale dell'Accordo Quadro, stimato in euro 4.573.607,16 (oneri per la sicurezza compresi) prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Alla scadenza del suddetto termine quadriennale l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro. Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti applicativi, a far data dal “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” che sarà stipulato all’avvio di ciascun contratto applicativo. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto al Cap. 27 del presente CSA e/o di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro. In tal caso all'operatore aggiudicatario del presente Accordo Quadro, nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo.
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IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO. L’importo complessivo massimo stimato dell'Accordo del presente Accordo Quadro nel periodo di validità per l’intera durata dello stesso è di euro 1.067.276,79 88.265,16 ed è così composto: – per il SERVIZIO DI GESTIONE PROGRAMMATA è pari ad annui – salvo variazioni € 2.066,29 per complessivi € 8.265,16 come scaturito dall’applicazione al relativo importo a base di consistenza o modifica di categoria delle aree, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, articolato su 4 annualità, così suddivisi e riportati nei seguenti prospetti: annuale, quadriennale, comprensivo di rinnovo quadriennale ed eventuale proroga tecnica di 12 mesi: Le attività A.1 - rientranti nel primo contratto applicativo - e le attività A.2 e A.3 - rientranti nei successivi contratti applicativi per le attività a canone - verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo Cap. 38. L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività A.1, A.2 e A.3, sarà in ogni caso quello risultante dall’applicazione gara del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato dall’Impresa, comprensivo dei costi della sicurezza; – per il SERVIZIO NON PROGRAMMATO per prestazioni eventualmente affidate dall’Amministrazione a base di gara. Le attività di cui al punto B.1, non riconducibile a canoni, ma per manutenzioni ordinarie, saranno riconosciute in extra canone, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. I lavori di cui al punto C.1 sono costituiti da prestazioni per interventi di manutenzione straordinaria mezzo specifici Contratti Attuativi e di riqualificazione, da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione. Verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. Gli importi così definiti sono da intendersi come presunti poiché: ⚫ l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarli in corso d'Appalto, come conseguenza della facoltà di variazione nell’erogazione delle prestazioni previste al successivo Cap. 11 e alle condizioni ivi indicate; ⚫ l’Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di manutenzioni a richiesta da commissionare all’Appaltatore, pur nell’importo massimo indicato in elenco. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, si specifica che i costi della manodopera sono determinati nelle misure dettagliatamente indicate nel quadro economico generale, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; detti costi sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla determinazione degli stessi). Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari così come definito nel documento Elenco Prezzi allegato e parte integrante del presente Accordo Quadro. L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi). Gli oneri della sicurezza verranno pertanto analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito. Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei servizi/lavori richiesti all'operatore economico. L’importo complessivo massimo stimato dell’Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, pari a 4 anni più eventuali 4 anni di rinnovo e 1 di proroga tecnica, è quindi di euro 10.480.928,62, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, dei quali 194.792,05 per oneri della sicurezza, così suddiviso: • Per servizi/attività/lavori di manutenzione ordina- ria € 7.699.928,62 Dei quali per servizi/attività € 6.439.298,62 Dei quali per lavori di manutenzione ordinaria € 1.260.630,00 Il presente Accordo Quadro avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla firma dell'Accordo stesso. Xxx l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo quadriennale dell'Accordo Quadro, stimato in euro 4.573.607,16 (oneri per la sicurezza compresi) prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Alla scadenza del suddetto termine quadriennale l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro. Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti applicativi, a far data dal “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” che sarà stipulato all’avvio di ciascun contratto applicativo. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto al Cap. 27 del presente CSA e/o di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro. In tal caso all'operatore aggiudicatario svolte dall’Impresa nell’ambito del presente Accordo Quadro, nulla al netto dello sconto offerto, non potrà eccedere l’importo annuo di € 20.000,00 pari a complessivi € 80.000,00. Tale importo è comprensivo di quanto sarà riconosciuto imputato nei singoli Contratti Attuativi relativamente ai costi della sicurezza. L’Amministrazione non assume alcun impegno e l’Impresa non può vantare alcun diritto in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti; l’attivazione o meno di Contratti Attuativi nell’ambito dell’Accordo Quadro sarà pertanto effettuata a qualsiasi titolocompleta discrezione dell’Amministrazione medesima. L’Impresa affidataria per contro è vincolata all’esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Attuativi dall’Amministrazione qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti attuativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro. Resta ferma la non superabilità, nell’arco di tempo della sua validità, dell’importo massimo previsto per l’Accordo Quadro, quale sommatoria dei singoli Contratti Attuativi ad esso riferiti, fatto salvo quanto previsto al paragrafo seguente. In base a quanto disposto all’art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e), del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva di apportare modifiche “non sostanziali” al contratto entro il limite del 20% dell’importo contrattuale.
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IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO. L’importo complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso dell’accordo quadro da sottoscrivere è di euro 1.067.276,79 annui – salvo variazioni di consistenza o modifica di categoria delle areepari a € 138.900,00 (centotrentottomilanovecento/00), al netto di Iva IVA. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del maggior ribasso unico percentuale, che sarà offerto dai singoli operatori economici, da applicarsi ai singoli listini dei prezzi ufficiali delle case produttrici sui quali tale sconto è applicato. I prezzi di vendita così determinati dovranno essere comprensivi di ogni ulteriore costo (quale ad esempio costi di spedizione, etc.). Le forniture dovranno avvenire a seguito dell’emissione di apposito Ordine di acquisto e successivo accordo con il referente dell’esecuzione entro e non oltre 7 giorni solari dall’invio dello stesso, salvo diverse pattuizioni relative al singolo ordinativo di fornitura. L’importo totale dell’accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell’accordo, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. L’Associazione non si impegna, pertanto, ad emettere ordinativi di fornitura fino al valore totale dell’accordo quadro che non costituisce, per l’aggiudicatario, un minimo garantito. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l’importo totale dello stesso. L’aggiudicatario è tenuto a dar corso alle forniture che la Stazione Appaltante abbia richiesto con ordinativo ricevuto prima della scadenza dell’accordo quadro; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire la fornitura. Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla normativa vigente CEE, dovranno avere, ove prevista, regolare marcatura “CE” ed essere contenuti in confezioni originali ed imballi conformi alla norma vigente. Gli articoli e/o altre imposte le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e contributi di legge, articolato sicurezza. I materiali dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di Criteri Ambientali Xxxxxx ed il fornitore si impegna sin da subito a fornire su 4 annualità, così suddivisi e riportati nei seguenti prospetti: annuale, quadriennale, comprensivo di rinnovo quadriennale richiesta documentazione attestante il rispetto dei suddetti criteri. L’Associazione concluderà con l’aggiudicatario un accordo quadro con il quale verranno disciplinate le condizioni ed eventuale proroga tecnica di 12 mesi: Le attività A.1 - rientranti nel primo contratto applicativo - e le attività A.2 e A.3 - rientranti nei successivi contratti applicativi i termini per le attività a canone - verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo Cap. 38. L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività A.1, A.2 e A.3, sarà in ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato dall’Amministrazione a base di gara. Le attività di cui al punto B.1, non riconducibile a canoni, ma per manutenzioni ordinarie, saranno riconosciute in extra canone, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. I lavori di cui al punto C.1 sono costituiti da prestazioni per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione. Verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. Gli importi così definiti sono da intendersi come presunti poiché: ⚫ l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarli in corso d'Appalto, come conseguenza della facoltà di variazione nell’erogazione delle prestazioni previste al successivo Cap. 11 e alle condizioni ivi indicate; ⚫ l’Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di manutenzioni a richiesta da commissionare all’Appaltatore, pur nell’importo massimo indicato in elencoforniture oggetto dell’accordo quadro stesso. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, comma 16, 54 del Codice, si specifica che i costi della manodopera sono determinati nelle misure dettagliatamente indicate nel quadro economico generale, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; detti costi sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla determinazione degli stessi)D. Lgs. Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari così come definito nel documento Elenco Prezzi allegato e parte integrante del presente Accordo Quadro. L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi). Gli oneri della sicurezza verranno pertanto analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs 81/2008 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Detti oneri della sicurezza., non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito. Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei servizi/lavori richiesti all'operatore economico. L’importo complessivo massimo stimato dell’Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, pari a 4 anni più eventuali 4 anni di rinnovo e 1 di proroga tecnica, è quindi di euro 10.480.928,62, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, dei quali 194.792,05 per oneri della sicurezza, così suddiviso: • Per servizi/attività/lavori di manutenzione ordina- ria € 7.699.928,62 Dei quali per servizi/attività € 6.439.298,62 Dei quali per lavori di manutenzione ordinaria € 1.260.630,00 Il presente Accordo Quadro avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla firma dell'Accordo stesso. Xxx l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo quadriennale dell'Accordo Quadro, stimato in euro 4.573.607,16 (oneri per la sicurezza compresi) prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Alla scadenza del suddetto termine quadriennale l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di individuato un unico operatore economico con cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per concludere l'Accordo Quadro. Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti applicativi, a far data dal “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” che sarà stipulato all’avvio di ciascun contratto applicativo. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto al Cap. 27 del presente CSA e/o di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro. In tal caso all'operatore aggiudicatario del presente Accordo Quadro, nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo.
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Samples: cri.it
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO. L’importo complessivo L'importo dell'accordo quadro, inteso quale valore massimo stimato dell'Accordo Quadro degli interventi affidabili mediante sottoscrizione di contratti applicativi, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, nel periodo di validità dello stesso dell'accordo medesimo, è pari ad Euro 210.000,00, di euro 1.067.276,79 annui – salvo variazioni cui: - Euro 205.800,00 quale importo soggetto a ribasso; - Euro 4.200,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati dal Piano di consistenza o modifica di categoria delle aree, Sicurezza e Coordinamento. Gli stessi saranno individuati più dettagliatamente al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, articolato su 4 annualità, così suddivisi e riportati nei seguenti prospetti: annuale, quadriennale, comprensivo di rinnovo quadriennale ed eventuale proroga tecnica di 12 mesi: Le attività A.1 - rientranti nel primo contratto applicativo - e le attività A.2 e A.3 - rientranti nei successivi momento dell'emissione dei singoli contratti applicativi per le attività a canone - verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo Capattuativi. 38. L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività A.1, A.2 e A.3, sarà in ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato dall’Amministrazione a base di garaIl tutto oltre IVA. Le attività di cui al punto B.1, non riconducibile a canoni, ma per manutenzioni ordinarie, prestazioni eseguite saranno riconosciute in extra canone, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. I lavori di cui al punto C.1 sono costituiti da prestazioni per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione. Verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, contabilizzate a misura. La stazione appaltante, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. Gli importi così definiti sono da intendersi come presunti poiché: ⚫ l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarli in corso d'Appalto, come conseguenza della facoltà di variazione nell’erogazione delle prestazioni previste al successivo Cap. 11 e alle condizioni ivi indicate; ⚫ l’Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di manutenzioni a richiesta da commissionare all’Appaltatore, pur nell’importo massimo indicato in elenco. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del CodiceD. Lgs. 50/2016, si specifica che individua i costi della manodopera sono determinati nelle misure dettagliatamente indicate nel quadro economico generalerelativi alla presente procedura pari ad Euro 42.000,00, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; detti costi sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla determinazione degli stessi)corrispondenti ad una incidenza della manodopera pari al 20%. Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari così come definito nel documento Elenco Prezzi allegato e parte integrante del presente Accordo Quadro. L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi). Gli oneri della sicurezza verranno pertanto analiticamente determinati Come per ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Detti gli oneri della sicurezza, non i costi della manodopera saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito. Gli importi individuati più dettagliatamente al momento dell'emissione dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei servizi/lavori richiesti all'operatore economicoattuativi. L’importo complessivo L'importo, come sopra determinato, costituisce il limite massimo stimato dell’Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, pari a 4 anni più eventuali 4 anni spesa per l'ente nell'arco di rinnovo e 1 di proroga tecnica, è quindi di euro 10.480.928,62, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, dei quali 194.792,05 per oneri della sicurezza, così suddiviso: • Per servizi/attività/lavori di manutenzione ordina- ria € 7.699.928,62 Dei quali per servizi/attività € 6.439.298,62 Dei quali per lavori di manutenzione ordinaria € 1.260.630,00 Il presente Accordo Quadro avrà tutta la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla firma dell'Accordo stesso. Xxx l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo quadriennale dell'Accordo Quadro, stimato in euro 4.573.607,16 (oneri . Tale importo non è vincolante per la sicurezza compresi) prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e conclusol'Amministrazione Comunale che potrà richiedere interventi manutentivi per un importo complessivo inferiore, senza che le parti abbiano l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere l'una dall'altra. Alla scadenza del suddetto termine quadriennale l'accordo pretendere, considerato che, successivamente all'individuazione dell'operatore economico e sottoscrizione dell'Accordo, si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza provvederà alla sottoscrizione dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro. Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli successivi contratti applicativi, a far data dal “Verbale in funzione delle esigenze manutentive, alle lavorazioni prevedibili e alla relativa disponibilità economica. L’appalto in oggetto non viene suddiviso in lotti dato il valore economico dell’accordo quadro e la natura dei lavori che risultano di avvio dell’esecuzione del contratto” che sarà stipulato all’avvio difficile frazionamento. Infatti per la tipologia di ciascun contratto applicativo. Durante il periodo appalto è consentito emettere molteplici ordini-contratti attuativi all'appaltatore aggiudicatario fino al raggiungimento dell'importo massimo di validità dell'Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto al Cap. 27 del presente CSA e/o di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro. In tal caso all'operatore aggiudicatario del presente Accordo Quadro, nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titoloEuro 210.000,00.
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IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO. L’importo complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso dell’accordo quadro è di euro 1.067.276,79 annui stabilito in €. 305.910,00 IVA esclusa – salvo variazioni di consistenza o modifica di categoria delle aree, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, articolato su 4 annualità, così suddivisi e riportati nei seguenti prospetti: annuale, quadriennale, comprensivo di rinnovo quadriennale ed eventuale proroga tecnica di 12 mesi: Le attività A.1 - rientranti nel primo contratto applicativo - e le attività A.2 e A.3 - rientranti nei successivi contratti applicativi per le attività a canone - verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo Cap. 38. L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività A.1, A.2 e A.3, sarà in ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato dall’Amministrazione a base di gara. Le attività di cui al punto B.1, non riconducibile a canoni, ma per manutenzioni ordinarie, saranno riconosciute in extra canone, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. I lavori di cui al punto C.1 sono costituiti da prestazioni per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione. Verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38. Gli importi così definiti sono da intendersi come presunti poiché: ⚫ l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarli in corso d'Appalto, come conseguenza della facoltà di variazione nell’erogazione delle prestazioni previste al successivo Cap. 11 e alle condizioni ivi indicate; ⚫ l’Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di manutenzioni a richiesta da commissionare all’Appaltatore, pur nell’importo massimo indicato in elenco. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, si specifica che i costi della manodopera sono determinati nelle misure dettagliatamente indicate nel quadro economico generale, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; detti costi sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla determinazione degli stessi). Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari così come definito nel documento Elenco Prezzi allegato e parte integrante del presente Accordo Quadro. L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi non soggetti a ribasso €. 3.090,00 IVA esclusa, così suddiviso: • Lotto n. 1 – Facchinaggio per uffici/servizi comunali: € 237.600,00 IVA esclusa – oneri della vigente normativasicurezza € 2.400,00 IVA esclusa; • Lotto n. 2 – Facchinaggio per consultazioni elettorali: € 68.310,00 IVA esclusa – oneri della sicurezza € 690,00 IVA esclusa. All’atto dei singoli affidamenti, il corrispettivo da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte. Il prezzo del corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l’esecuzione del servizio da svolgersi secondo le modalità indicate nel suindicato prospetto detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi)presente capitolato. Gli oneri della sicurezza di ogni singolo affidamento verranno pertanto analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs 81/2008 corrisposti in relazione alla quantità delle prestazioni da eseguire. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e ss.mm.iiconveniente. Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito. Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei servizi/lavori richiesti all'operatore economico. L’importo complessivo massimo stimato dell’Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, pari a 4 anni più eventuali 4 anni di rinnovo e 1 di proroga tecnica, è quindi di euro 10.480.928,62, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, dei quali 194.792,05 per oneri della sicurezza, così suddiviso: • Per servizi/attività/lavori di manutenzione ordina- ria € 7.699.928,62 Dei quali per servizi/attività € 6.439.298,62 Dei quali per lavori di manutenzione ordinaria € 1.260.630,00 Il presente Accordo Quadro avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla firma dell'Accordo stesso. Xxx l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo quadriennale dell'Accordo Quadro, stimato in euro 4.573.607,16 (oneri per la sicurezza compresi) prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Alla scadenza del suddetto termine quadriennale l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro. Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti applicativi, a far data dal “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” che sarà stipulato all’avvio di ciascun contratto applicativo. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la stazione appaltante L’Ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto al Capnon procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze, ovvero di procedere ad un’aggiudicazione parziale. 27 del presente CSA e/L’Ente si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di indire apposite procedure prolungarne i termini di gara extra Accordo Quadroscadenza. In tal ogni caso all'operatore aggiudicatario del presente Accordo Quadroi concorrenti non hanno diritto a compensi, nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titoloindennizzi, rimborsi spese o altro.
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