INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di volta in volta concordati; - esecuzione di interventi adulticidi in orario non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordato, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzi. - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.
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INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l’Amministrazione ha facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo “ipso facto” e “de jure”, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. In casi meno gravi il C.I.S.S.A.C.A. si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo di cui al successivo art. 13raccomandata A.R. o tramite PEC, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno più puntuale osservanza degli obblighi di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di volta in volta concordati; - esecuzione di interventi adulticidi in orario non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordatocontratto, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non conforme utilizzo abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste. In caso di attrezzature negligenze o inadempienze (riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute ecc.) l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni, e mezzisuccessivamente il Consorzio adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota dell’Impresa. - in ogni Nel caso in cui entro il suddetto termine di dieci giorni non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% a un massimo del 15% della somma prevista. La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita a uno o a più motivi. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il Direttore dell’esecuzione risarcimento di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura della ditta appaltatrice nella sua integrità pena la risoluzione del contratto. Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, l’Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da altri, a carico dell’aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempientearticolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato, le seguenti penali per le inadempienze valutabili e applicabili dalla stessa in modo discrezionale: • Le inadempienze ritenute lievi dall’Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l’applicazione della Stazione contrattuale penalità di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità € 50,00. In caso di cui al successivo art. 13, sarà recidiva potrà essere applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno doppia oppure l’adozione di ritardo nell’esecuzione più severe misure a giudizio dell’Amministrazione. • Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la grave inadempienza comportante la risoluzione del contratto, il Comune si riserva di applicare delle prestazioni rispetto ai termini penali da un minimo di volta in volta concordati; - esecuzione € 100,00 a un massimo di € 250,00 a seconda della gravità dell’omissione. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Qualora venga accertato il precario stato di pulizia degli edifici derivante da scarso livello delle pulizie, l’Ente ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore una serie di interventi adulticidi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere rese dall’impresa entro le 24 ore decorrenti dalla richiesta. Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun compenso in orario non idoneo rispetto all’obiettivo quanto fornite per sopperire a negligenze nell’espletamento del servizio di disinfestazione; - per pulizia. Il Comune si riserva altresì di far eseguire ad altri soggetti il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordato, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzi. - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingentitrascurato servizio, addebitando le maggiori relative spese all'operatore economico inadempienteall’appaltatore. Rifusione spese, pagamento danno e penalità verranno applicati mediante ritenute sulla/e rata/e del canone d’appalto da corrispondere.
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Samples: Bando/Disciplinare Di Gara
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando L’Azienda USL, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme. La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione. Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Azienda USL si riserva la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere applicare le seguenti penali, il contratto per inadempienza dell’appaltatore cui ammontare è stabilito come di seguito indicato: - 10% del valore del singolo ordine quando l’aggiudicatario non esegue la consegna entro i termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di volta in volta concordatistabilite; - esecuzione di interventi adulticidi in orario 10% sul valore dei prodotti non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordato, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzi. - in ogni sostituiti nel caso in cui non venga effettuata o effettuata con ritardo, la condotta dell’Appaltatore determini sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC. L’Azienda USL, inoltre, in qualunque maniera l’impossibilità caso di ritardi nella consegna, senza l’adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi alla ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato, per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le l’esecuzione delle prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingentipreviste, addebitando le nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l’eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata fornitura. Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72. Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese all'operatore economico inadempientesostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
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Samples: Richiesta Di Offerta
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando L’Azienda USL, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme. La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione. Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Azienda USL si riserva la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere applicare le seguenti penali, il contratto per inadempienza dell’appaltatore cui ammontare è stabilito come di seguito indicato: 10% del valore del singolo ordine quando l’aggiudicatario non esegue la consegna entro i termini e secondo le modalità stabilite; non effettua o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento (10% sul valore dei prodotti non sostituiti); Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o PEC. L’Azienda USL, inoltre, in caso di cui al successivo art. 13ritardi nella consegna, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - senza l’adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi alla ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione l’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di volta in volta concordati; - esecuzione di interventi adulticidi in orario non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordato, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzi. - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingentipreviste, addebitando le nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l’eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata fornitura. Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72, oppure saranno decurtati direttamente, da parte dell’Azienda USL dalla cauzione definitiva. Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese all'operatore economico inadempientesostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
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Samples: Fornitura Di Beni
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la facoltà liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità merce contestata nei termini di cui al successivo art. 13sopra, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle prestazioni rispetto conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai termini di volta in volta concordati; - esecuzione di interventi adulticidi in orario non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordatosensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per utilizzo la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate prodotto/servizio interessato, ovvero in etichetta; - mancata reperibilità caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del numero Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di pronto intervento; - mancato diffida o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzi. - messa in ogni mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la condotta dell’Appaltatore determini ASL, in qualunque maniera l’impossibilità caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per il Direttore dell’esecuzione la presentazione di accertare correttamente controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per iscritto dal Direttore dell’esecuzionemerce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utilil'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempienteove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando Qualora le controdeduzioni di cui all’articolo precedente presentate dall’affidatario non fossero ritenute soddisfacenti, in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi convenzionali sottoscritti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo. L’importo della penale, la facoltà della Stazione contrattuale cui applicazione sarà comunicata dal Committente all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto, verrà dedotto in compensazione sul corrispettivo dei servizi spettante all’aggiudicatario. 12Nel caso che l’aggiudicatario sospendesse arbitrariamente il servizio aggiudicato, il Committente avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno addebitando all’aggiudicatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione. Qualora si verificassero da parte dell’aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Committente potrà risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13anche prima della scadenza procedendo nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di volta in volta concordati; - esecuzione di interventi adulticidi in orario ove ciò non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - bastasse, agendo per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordato, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzi. - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempienterisarcimento pieno dei danni subiti.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, l’aggiudicatario del servizio sarà tenuto ad eliminare l’inadempienza entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, fatta dall’Azienda. Qualora si verificassero inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali, a seguito di omissioni o per responsabilità dell’aggiudicatario del servizio, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere al predetto il risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti a terzi. Per ogni infrazione ed omissione la ditta fornitrice sarà passibile di penalità pecuniaria variabile, a seconda della Stazione contrattuale gravità, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00, da determinarsi a cura dell’Azienda, previa contestazione scritta dell’addebito. In particolare la predetta penalità è prevista per i casi di mancato rispetto dell'orario di servizio, di insoddisfazione nell’espletamento dello stesso, di abbandono arbitrario del servizio e per qualsiasi altra inosservanza alle norme del presente capitolato. In caso di sciopero del personale addetto al servizio proclamato dalle XX.XX., l’Azienda opererà, sulla somma mensile dovuta per il pagamento delle fatture del servizio, le trattenute per l’importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato. L’azienda provvederà, inoltre, all’addebito all’aggiudicatario di tutte le spese direttamente sostenute per l’effettuazione, con proprio personale, della sostituzione del servizio non effettuato. L’Azienda si riserva la facoltà, in caso di inadempimento ripetuto anche per sole due volte, di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo previa diffida ad adempiere ex art. 131454 c.c., sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - provvedendo all’immediato incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni successiva azione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di volta in volta concordati; - esecuzione di interventi adulticidi in orario non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordato, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzidanni. - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.
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Samples: Service Agreement