Common use of INADEMPIENZE E PENALITA’ Clause in Contracts

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate: • per ogni giorno solare di ritardo nella presa in carico del servizio secondo i termini previsti all’Art. 11 del presente documento: € 2.000,00; • per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta di assistenza rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12 del presente documento: € 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 200,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo non bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 50,00; • per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze concordate tra le parti per quanto concerne le attività pianificate: € 50,00. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la SA potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, nè evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto La violazione di una qualsiasi delle specifiche modalità norme contenute nel presente capitolato o il compimento, da parte della Ditta Concessionaria o dei suoi dipendenti, di erogazione dei servizi oggetto atti o fatti che possano compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno piena facoltà all’Azienda USL di applicare una penale, previa contestazione degli addebiti a mezzo di lettera protocollata tramite posta certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni, oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, motivando, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario. E’ comunque fatto salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno - sempreché le violazioni commesse non configurino ipotesi per le quali è prevista la facoltà dell’Azienda USL - di risolvere il contratto di concessione ai sensi dell’ART. 20 del presente Capitolatocapitolato. - da € 1.000,00 fino a € 5.000,00 per l’inadempimento parziale, nell’esecuzione del contratto, delle proposte presentate in sede di offerta tecnica; - € 500,00 per ogni difformità delle caratteristiche merceologiche definite in offerta; - € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare riguardanti il ricevimento e lo stoccaggio delle derrate; la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP preparazione delle pietanze e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, semilavorati; il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille confezionamento e il 1 mantenimento delle preparazioni; la distribuzione e la consumazione dei pasti; - € 500,00 per mille dell’ammontare cattivo stato di conservazione e/o sporcizia delle derrate; - € 500,00 per mancato rispetto delle procedure di processo descritte nel “Manuale di Autocontrollo” (Metodo HACCP) applicate per la produzione delle preparazioni; - € 500,00 per ogni violazione delle norme sul personale; - € 300,00 per gravi disservizi causati dal personale e inadeguato comportamento del personale nei confronti dell’utenza; - € 300,00 mancato rispetto dei prezzi esposti al pubblico; - € 500,00 mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura; - € 1.000,00 inosservanza delle norme di sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, degli impianti e di quanto occorrente per la preparazione/distribuzione dei cibi; - € 500,00 violazione delle disposizioni in materia di divise e igiene del personale; - € 500,00 ingiustificata irreperibilità del referente della ditta concessionaria; - € 300,00 ogni altra infrazione contrattuale (al netto dell’IVA)e/o inadempimento o operazione eseguita male o in modo incompleto, per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate: • per ogni giorno solare in cui è stata commessa la violazione stessa; - € 1.000,00 per accertata presenza di prodotti scaduti o di prodotti senza etichettatura. In caso di mancato rispetto del crono-programma presentato dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica di cui alla Busta B, verrà applicata per i primi 5 giorni di ritardo, la penale di € 80,00 al giorno; il ritardo nella presa dal 6° giorno determinerà la risoluzione del contratto con l’addebito di tutti i danni subiti. Su tutte le somme dovute dalla Ditta Concessionaria all’Azienda USL in carico del servizio secondo i termini previsti all’Art. 11 virtù del presente documento: € 2.000,00; • per ogni ora capitolato, dovranno essere corrisposti, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora, al tasso legale, dal giorno successivo a quello in cui è maturato il ritardo nella presa e fino al giorno in carico di ogni singola richiesta di assistenza rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Artcui viene eseguito il pagamento. 12 del presente documento: € 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione L’importo complessivo delle richieste di assistenza di tipo bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 200,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo penali non bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 50,00; • per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze concordate tra le parti per quanto concerne le attività pianificate: € 50,00. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, può superare il 10% dell’ammontare netto contrattualecontrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, l’Azienda USL potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Delle penali applicate è data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente: ▪ attraverso l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUPdeve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; ▪ mediante emissione di apposita fattura. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la SA potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione Il pagamento delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, nè evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello esonera in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o nessun caso il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità In caso di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolatocarenze rilevate, la Provincia così come per i controlli eseguiti in contraddittorio per i quali si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto sia verificato un ripetuto esito negativo l’azienda USL della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, Valle d’Aosta potrà applicare una penale pecuniaria che può variare da €.200,00 a € 1.000,00 giornalieri, a discrezione della Stazione Appaltante, commisurata alla gravità ed entità dei disservizi quali: - Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dall’Impresa in sede di importo variabile tra offerta ed a quanto previsto dal capitolato • € 300,00 per ogni materasso difforme; • € 500,00 per ogni materasso antidecubito difforme; • € 600,00 per ogni attrezzatura/apparecchiatura difforme • € 200, 00 per ogni articolo , diverso da quelli di cui ai punti precedenti, difforme - Articoli non conformi a prescrizioni legislative e/o regolamentari attinenti alla sicurezza e salute degli utenti ed operatori € 1.000,00 per ogni articolo; - Imperfette condizioni igieniche degli articoli consegnati, comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi assenza bottone, ecc. € 200,00 per ogni articolo; - Per una riduzione superiore al 10% del reintegro della dotazione concordata: € 500,00 giornalieri per ogni Unità Operativa/Servizio; - Per mancato o ridotto ritiro capi sporchi € 300,00 al giorno per ogni frequenza non rispettata; - Mancato o ritardato consegna di divise personale : €.500,00= per ogni Unità Operativa/personale al giorno; - Mancato ritiro di articoli infetti o potenzialmente infetti entro le 24 ore € 1.000,00 giornalieri per ogni Unità Operativa/Servizio; - Ritardata o Ridotta scorta di magazzino in loco: €. 500,00 al giorno; - Mancata consegna di divisa idonea tale da non consentire il cambio €.300,00 per ogni episodio ; - Mancata consegna di divise non personalizzate per il blocco operatorio tale da non consentire il cambio €.300,00 per ogni episodio - Mancata consegna di teleria per il blocco operatorio tale da non consentire gli interventi €.1000,00 per ogni episodio - per sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso della Azienda : €. 300,00 per ogni prodotto - Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale e/o a personale già in servizio (i tempi non dovranno superare i 5 gg. lavorativi dalla richiesta) € 500,00 giornalieri; - Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello € 1.000,00 a carrello - Mancata rintracciabilità del responsabile indicato dalla ditta € 500,00 - Inadempimento relativo alle comunicazioni legate al personale impiegato per lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come svolgimento del servizio € 500,00 a persona - - Ritardo nell'avvio di seguito elencate: • eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi rispetto ai termini concordati € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo nella presa in carico - Mancata esposizione del servizio secondo i termini previsti all’Art. 11 del presente documento: cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell’Impresa 2.000,00; • 200,00 per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta di assistenza rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12 del presente documento: € 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 200,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo non bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 50,00; • per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze concordate tra le parti per quanto concerne le attività pianificate: € 50,00. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate contestazione Tutte le penali sopra indicate. Nei casi indicate subiranno un incremento pari: - al 30% per singolo evento reiterato 5 volte nell’arco di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate 6 mesi, - al 50% per singolo evento reiterato fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, - al 100% per singolo evento reiterato oltre 15 volte nell’arco di 6 mesi, L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito, derivante dall'inadempimento contrattuale e, pertanto, è fatta salva la facoltà delle ASL di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dall’inadempienze e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della di esercitare il diritto alla risoluzione contrattuale. L'A.S.L. avrà facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto applicare penali di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi importo in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la SA potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione presenza di nota di debito gravi violazioni o di altro documento. L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, nè evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente disservizi e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleviolazioni ripetute.

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Samples: ossccpp.regione.vda.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore della ditta appaltatrice nell’esecuzione degli obblighi previstidelle prestazioni contrattuali saranno applicate dal Committente penali, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, in relazione alla gravità delle inadempienze a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate: • per ogni giorno solare di ritardo nella presa in carico del servizio secondo i termini previsti all’Art. 11 del tutela delle norme contenute nel presente documento: € 2.000,00; • per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta di assistenza rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12 del presente documento: € 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 200,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo non bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 50,00; • per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze concordate tra le parti per quanto concerne le attività pianificate: € 50,00capitolato. Le penalità applicate minime che il Committente si riserva di applicare sono le seguenti: € 250,00 ogni qualvolta viene negato l’accesso agli incaricati del Committente ad seguire i controlli di conformità; € 50,00 per ogni singola violazione di quanto stabilito dai menu; € 50,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle specifiche tabelle dietetiche, verificato su dieci pesate della stessa preparazione; € 50,00 per ogni violazione di quanto previsto dalle specifiche Merceologiche; € 100,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti; € 50,00 per ogni ritardo non possono comunque superaregiustificato nella consegna dei pasti; € 75,00 per ogni pasto in meno (compreso le diete) ovvero non consegnato, complessivamenterispetto al numero di pasti richiesto da ogni singolo plesso scolastico; € 130,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del DPR 327/80; € 500,00 per ogni analisi microbiologica giudicata non conforme rispetto a quanto previsto dalle specifiche igieniche degli alimenti; € 300,00 per mancata conservazione dei campioni; € 1.500,00 per mancata comunicazione all’appaltante del mancato utilizzo di prodotti certificati; € 500, 00 per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche igienico ambientali; € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia; € 300,00 per mancata consegna ai responsabili dei controlli di conformità incaricati dal Committente della documentazione inerente la messa in atto del sistema haccp; € 300,00 non conformità operative rispetto a quanto previsto nel Manuale per l’autocontrollo igienico (M.A.I); € 300,00 per ogni mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero e del relativo monte ore previsto in sede di offerta. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nell’arco della durata del servizio, il 10Committente si riserva di applicare ulteriori penali in relazione alla loro gravità, nel seguente modo: maggiorazione più 25% dell’ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L’Appaltatore dovrà comunicarealla seconda infrazione, in ogni casomaggiorazione del 50% alla terza, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio decadenza del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la SA potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, nè evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalealla quarta.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità Se durante lo svolgimento del servizio dovessero essere rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione Comunale applicherà , senza pregiudizio di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolatoogni altra azione di merito, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i nei casi di forza maggiore seguito indicati e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, per ogni singolo caso accertato le seguenti penali: • accertato superamento dei limiti di applicare, accettabilità e dei parametri di legge fissati per le derrate/pasti forniti in caso di effettuazione di analisi microbiologiche: fino a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto € 2.500,00; • violazione nel rispetto dell'intervallo orario previsto fra il momento conclusivo della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille preparazione del pasto e il 1 momento dell'effettiva distribuzione in ogni mensa: fino a € 1.500,00; • mancato rispetto dell'orario di consegna dei pasti alle mense terminali: fino a € 1.500,00; • fornitura di pasti/derrate in numero inferiori a quanto ordinato senza immediata reintegrazione: fino a € 1.500,00; • fornitura di pasti/derrate non conformi alle caratteristiche qualitative oppure di derrate/pasti per mille dell’ammontare contrattuale (quantità o grammatura non corrispondenti a quanto previsto negli allegati C e D al netto dell’IVA)presente capitolato: fino a € 1.500,00; • mancato rispetto del menù previsto: fino a € 500,00; • mancata fornitura di alimenti BIO senza adeguate comunicazioni e giustificazioni: fino a € 1.000,00; • rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici: fino a € 1.500,00; • preavviso di sciopero non comunicato ovvero comunicato oltre il termine fissato: € 250,00; • inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie in ordine al confezionamento, per le inadempienze nell'esecuzione stoccaggio, trasporto e conservazione a temperatura dei pasti/derrate, alle condizioni igienico-sanitarie degli addetti e alle condizioni e modalità d'uso delle attrezzature, dei locali, delle attrezzature, ecc.: fino a € 1.500,00; • malfunzionamenti o carenze rilevanti del sistema di gestione delle prenotazioni dei pasti e/o della prestazione come di seguito elencateriscossione: • per ogni giorno solare di ritardo nella presa in carico del servizio secondo i termini previsti all’Art. 11 del presente documento: fino a € 2.000,00; • per ogni ora La misura della penale sarà determinata dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona in funzione della gravità dell’inadempienza e dell’eventuale ripetizione della stessa. In caso di ritardo nella presa in carico inadempienze diverse da quelle sopra espressamente indicate, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, verrà applicata, secondo gravità, una sanzione da un minimo di ogni singola richiesta di assistenza rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12 del presente documento: 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 200,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo non bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 50,00; • per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze concordate tra le parti per quanto concerne le attività pianificate: € 50,00. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine 250,00 ad un massimo di 5 € 2.500,00. Ogni applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 (cinqueotto) giorni lavorativi dalla dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni Trascorso il suddetto termine senza che siano pervenute osservazioni o qualora le controdeduzioni del Concessionario non siano ritenute accoglibili, a giudizio valide l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali. L’applicazione della penale non solleverà il Concessionario dall’obbligo di eliminare subito le cause oggetto del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la SA potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovutirilievo. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione caso di nota di debito o di altro documento. L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, nè evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il mancato pagamento della penale non esonerada parte del Concessionario, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione il Comune potrà procedere all’incameramento della cauzione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleil valore corrispondente.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate: • per ogni giorno solare o frazione di giornata di ritardo nella presa in carico del servizio secondo i termini previsti all’Artall’art. 11 3 del presente documento: € 2.000,001.000,00; • per ogni giorno solare o frazione di giornata di ritardo nell’attivazione di nuove licenze secondo i termini previsti all’art. 17 del presente documento: € 100,00; • per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta di assistenza rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA all’Art. 12 del presente documento: (45 minuti): € 20,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo bloccante del problema (ripristino della connettività) rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA all’Art. 12: (3 ore): 200,00; • per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di assistenza di tipo non bloccante rispetto ai tempi previsti negli SLA all’Art. 12: € 50,0030,00; • per ogni giorno solare lavorativo di ritardo nella risoluzione del problema nel caso di manutenzione correttiva e/o adattativa rispetto alle scadenze concordate tra le parti per quanto concerne le attività pianificate: ai tempi massimi previsti negli SLA (5 giorni): € 50,00; Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’ammontare netto contrattualedell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la SA potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, nè evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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